Congedo di adozione di due settimane a partire dal 1° gennaio 2023

Berna, 24.08.2022 - Le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione potranno beneficiare di un congedo di adozione di due settimane, finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno. In occasione della sua seduta del 24 agosto 2022, il Consiglio federale ha approvato le disposizioni d’esecuzione concernenti il congedo di adozione e ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2023.

L’indennità di adozione è destinata alle persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione (adottando). Il congedo di adozione dovrà essere preso entro l’anno successivo all’accoglimento dell’adottando. L’indennità di adozione ammonterà all’80 per cento del reddito da lavoro medio, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, potranno ripartirsi liberamente le due settimane di congedo, ma non beneficiarne contemporaneamente. L’adozione del figlio del coniuge o del partner non darà diritto all’indennità.

Un’unica cassa competente per tutti gli incarti

In Svizzera il numero dei bambini adottati prima di compiere i quattro anni è esiguo: 33 nel 2020. Per questo motivo, tutte le richieste d’indennità di adozione saranno trattate a livello centralizzato dalla Cassa federale di compensazione (CFC) e non dalle casse di compensazione cui sono affiliati i genitori, come avviene di solito. L’indennità di adozione dovrebbe comportare spese supplementari pari a poco più di 100 000 franchi all’anno.

Necessità di altri adeguamenti

L’introduzione di un congedo di adozione indennizzato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG) implica anche modifiche al livello dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). Queste prevedono che l’indennità di adozione sarà calcolata sulla base del reddito effettivamente conseguito subito prima dell’accoglimento dell’adottando. L’indennità sarà versata posticipatamente, dopo la fruizione dell’ultimo giorno di congedo. In questo contesto verrà adeguata anche l’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), in modo da garantire il diritto agli assegni familiari anche durante il congedo di adozione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Christelle Bourgeois
Capo dell’Unità Legislazione AVS/IPG
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Tel.: +41 58 465 37 89
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Ultima modifica 07.09.2006

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