Salario
In caso di malattia i lavoratori hanno diritto al salario o a un’indennità giornaliera conformemente a quanto stabilito nel contratto di lavoro. Se il contratto non prevede disposizioni in merito, la legge impone ai datori di lavoro di continuare a versare il salario, lasciando al tribunale il compito di decidere la durata del versamento. Questa regolamentazione ha dato origine alle cosiddette scale bernese, basilese e zurighese, che stabiliscono per quanto tempo i datori di lavoro debbano continuare a versare il salario a seconda della durata del rapporto di lavoro.
Indennità giornaliera invece del salario
Se ha concluso un’assicurazione d’indennità giornaliera sulla base di un accordo scritto oppure di un contratto normale o collettivo di lavoro, l’impresa è esonerata dall’obbligo di continuare a versare il salario, a condizione che le prestazioni accordate al personale siano almeno equivalenti a quelle dell’ordinamento legale di base. Dato che non sono considerate salario, le indennità giornaliere non sono soggette a deduzioni sociali. Tuttavia, se l’impresa percepisce le indennità giornaliere ma versa ancora il salario completo, sulla differenza (ossia la parte del salario non coperta dall’assicurazione d’indennità giornaliera) continuano a essere prelevati i contributi sociali. Quando si invia alle varie assicurazioni sociali (AVS, AINF) la dichiarazione del totale annuo dei salari, le indennità giornaliere versate alle persone assicurate non vanno considerate come salario.
D’altra parte, la mancanza prolungata di attività può avere ripercussioni sul fronte dell’AVS; si raccomanda di informarsi presso la cassa di compensazione.
Caso particolare: la cassa pensioni
I contributi del secondo pilastro sono calcolati in base al salario soggetto all’AVS. Nei loro regolamenti, molte casse pensioni prevedono disposizioni speciali per il caso in cui il salario non viene più versato in seguito a malattia. Di regola, anche in caso di incapacità al lavoro prolungata, dopo tre mesi è accordato l’esonero dal pagamento dei contributi. Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi alla vostra cassa pensioni.
Incapacità lavorativa seguita da licenziamento
Una persona inabile al lavoro gode per un certo periodo di una protezione contro il licenziamento. Durante il primo anno di lavoro, una volta concluso il periodo di prova, non si può licenziare una persona durante i primi 30 giorni di un’incapacità lavorativa per malattia o infortunio, se essa non è dovuta a sua colpa. Dal secondo al quinto anno il periodo di attesa è di 90 giorni e dal sesto anno in poi di 180. Questi periodi non coincidono con la durata dell’obbligo di continuare a versare il salario previsto dalla legge o dal contratto di lavoro, che spesso è più breve.
Sostegno in caso d’integrazione da parte dell’AI
Se in seguito a malattia una persona rischia di essere incapace al lavoro per un periodo prolungato, non esitate a rivolgervi al vostro ufficio AI.