Che fare in caso di lavoro ridotto?

In caso di riduzione del lavoro o di sospensione temporanea inevitabile dell’attività per motivi economici si ha diritto a un’indennità per lavoro ridotto volta a compensare la momentanea perdita di occupazione. La perdita di lavoro deve essere temporanea e il versamento ha lo scopo di aumentare la probabilità di salvare posti di lavoro.

Aventi diritto

Per principio, tutti i dipendenti ai sensi della legislazione AVS colpiti dalla riduzione dell’orario di lavoro hanno diritto all’indennità. A tal fine non è richiesto un periodo minimo di contribuzione. Pertanto, anche i dipendenti stranieri (p. es. i frontalieri) hanno diritto all’indennità.

Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i dipendenti il cui contratto è stato disdetto o che non sono d’accordo con la riduzione del tempo di lavoro. Lo stesso vale per le persone che, in qualità di amministratori o di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’impresa, prendono o possono influenzare in modo sostanziale le decisioni del datore di lavoro, come anche per i loro partner occupati nell’impresa. Non hanno diritto all’indennità nemmeno i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Per tale ragione il datore di lavoro deve tenere una rilevazione giornaliera costante del tempo di lavoro per ciascuno dei suoi dipendenti e conservarla per almeno cinque anni.

Importo dell’indennità

Non sono compensate riduzioni del fatturato, bensì la concreta perdita di lavoro del personale. L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile derivante dall’interruzione del lavoro e viene versata per al massimo 12 periodi di fatturazione sull’arco di due anni. A determinate condizioni, il Consiglio federale ha la facoltà di aumentare la durata massima del versamento. Il datore di lavoro deve inizialmente farsi carico della perdita di lavoro per un determinato periodo d’attesa. L’indennità viene versata all’impresa, che la versa a sua volta ai dipendenti interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro. Su questa indennità sono prelevati i contributi delle assicurazioni sociali. In caso di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve versare la totalità dei contributi sociali previsti per legge e per contratto in base al normale orario di lavoro, mentre la cassa di disoccupazione rimborsa unicamente i contributi padronali AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.

Esercizio del diritto

Per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, il datore di lavoro deve annunciare la prevista riduzione al servizio cantonale competente (di regola l’Ufficio cantonale del lavoro) per principio almeno dieci giorni prima del suo inizio. In presenza di circostanze particolari, il termine di preannuncio è eccezionalmente ridotto a tre giorni. Se la richiesta è inoltrata tardivamente, la perdita di lavoro viene conteggiata soltanto a partire dalla scadenza del normale termine di preavviso. L’indennità per lavoro ridotto è versata da una cassa di disoccupazione scelta liberamente dal datore di lavoro. Quest’ultimo deve far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione entro tre mesi dalla scadenza del relativo periodo di conteggio.

Indicazioni particolari sulla procedura

Per comunicare il passaggio all’orario ridotto e far valere il diritto alla relativa indennità sono previsti appositi moduli, che possono essere richiesti sul sito Internet lavoro.swiss.ch, al servizio cantonale o alla cassa di disoccupazione.

Ultima modifica 12.12.2022

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