Se una persona è convocata per il servizio militare, civile o di protezione civile, obbligatorio o facoltativo, l’impresa deve darle congedo per tutta la durata del servizio. Inoltre, una persona che presta servizio militare obbligatorio o un altro tipo di servizio non può durante tale periodo essere licenziata. Se il servizio dura più di 12 giorni, questa regola si estende anche alle quattro settimane che lo precedono e alle quattro che lo seguono.
Salario
Chi presta servizio continua a ricevere il salario. La durata dell’obbligo di continuare a versare il salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro. La scala applicata è la medesima utilizzata in caso d’incapacità lavorativa per malattia o infortunio. I datori di lavoro non devono tuttavia pagare l’intero salario. I loro oneri salariali sono infatti parzialmente coperti dalle IPG.
Malattia o infortunio
Le persone che subiscono un infortunio o si ammalano durante il servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio o facoltativo sono coperte dall’AM. Le prestazioni dell’AM sono ampie e coincidono in gran parte con quelle dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’AMal. Per l’AM non sono riscossi contributi.
Le persone assoggettate all’AM per più di 60 giorni consecutivi possono chiedere la sospensione dell’assicurazione malattie per tutta la durata del servizio.