Occorre un’autorizzazione?
Come lavoratori indipendenti o dirigenti di una persona giuridica (SA, Sagl, società cooperativa ecc.) potete assumere personale in qualsiasi momento. Nel caso di cittadini stranieri dovete però verificare se sia necessario un permesso di lavoro. Questa autorizzazione non è necessaria per i titolari di un permesso di domicilio (permesso C).
Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi all’autorità cantonale competente.
Disposizioni legali da osservare
Se la vostra impresa è soggetta a un CCL oppure se vi avete aderito volontariamente, siete tenuti a rispettare le disposizioni in esso contenute.
I CCL sono previsti in numerosi settori, ad esempio nell’industria della costruzione o in quella alberghiera. Per conoscerne il contenuto potete rivolgervi all’organizzazione dei datori di lavoro, ai sindacati, all’Ufficio cantonale del lavoro o alla SECO a Berna.
Cosa bisogna osservare sul piano delle assicurazioni sociali
Se la persona che assumete non dispone di un numero AVS, dovete chiedere alla competente cassa di compensazione AVS che gliene sia assegnato uno. Il certificato d’assicurazione è rilasciato d’ufficio. Nel caso delle persone che esercitano un’attività lucrativa anche in uno Stato dell’UE o dell’AELS occorre chiarire quale sia la legislazione applicabile in materia di assicurazioni sociali. Le casse di compensazione forniscono informazioni in merito.
Se il salario annuo supera i 22 050 franchi (stato: 2024) e se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo di almeno tre mesi dovete iscrivere la persona in questione a una cassa pensioni. La vostra impresa può scegliere liberamente l’istituto. Attenzione: l’obbligo assicurativo inizia con il rapporto di lavoro anche se è stato convenuto un periodo di prova.
La prima assunzione di una persona soggetta all’obbligo assicurativo va immediatamente comunicata a un’assicurazione infortuni (il personale di determinate imprese è assicurato obbligatoriamente presso l’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni [Suva]). Le assunzioni successive non vanno più comunicate singolarmente all’assicurazione infortuni, dal momento che i salari di questi nuovi dipendenti sono inclusi nella dichiarazione annuale dei salari.
Altri aspetti da osservare
Verificate se non sia il caso di concludere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. La legge prescrive infatti ai datori di lavoro di continuare a versare il salario in caso di malattia e di gravidanza. Quest’obbligo può essere adempiuto anche stipulando un’assicurazione d’indennità giornaliera.
Tutti i salariati che lavorano almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro sono coperti anche per gli infortuni non professionali e possono quindi chiedere la sospensione della copertura infortuni alla propria cassa malati.