Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico: messaggio del Consiglio federale

Berna, 19.09.2008 - Il Consiglio federale ha approvato e sottoposto alle Camere federali il messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico. Il progetto prevede il rifinanziamento completo di questi istituti entro 40 anni (una generazione di lavoratori) e l’aumento della loro autonomia nei confronti degli enti pubblici. Il progetto contiene inoltre disposizioni relative alla forma giuridica degli istituti di previdenza di diritto privato. L’entrata in vigore di queste modifiche della LPP è prevista per il 1° gennaio 2010.

Il messaggio approvato dal Consiglio federale corrisponde in gran parte al progetto messo in consultazione l’anno scorso. Visti i risultati della consultazione, il Consiglio federale ha però deciso di aumentare il termine concesso per il rifinanziamento completo dai 30 anni inizialmente previsti a 40 anni, per tenere adeguatamente conto dei costi dell’operazione. Il messaggio prevede i punti seguenti:

  • Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (IPDP) dovranno organizzare il proprio sistema di finanziamento in modo da raggiungere entro 40 anni la capitalizzazione integrale, cioè il sistema attualmente vigente per gli istituti di previdenza di diritto privato.
  • Fino ad allora, gli IPDP a capitalizzazione parziale potranno essere gestiti secondo il cosiddetto principio dell’“obiettivo di copertura differenziato”, a condizione che dispongano di una garanzia dell’ente pubblico e che il loro piano di finanziamento venga approvato dall’autorità di vigilanza competente.
  • Si prevede inoltre di rendere autonomi gli IPDP e le loro autorità di vigilanza sul piano giuridico, organizzativo e finanziario. In questo modo si intende ridurre l’influenza degli enti pubblici sugli IPDP e rafforzare lo statuto dell’organo supremo.
  • Il Consiglio federale elaborerà periodicamente (ogni 10 anni) un rapporto sulla situazione finanziaria degli IPDP destinato al Parlamento. Le Camere federali avranno così la possibilità di seguire l’andamento della situazione finanziaria degli IPDP a capitalizzazione parziale e, se del caso, di prendere i necessari provvedimenti.
  • Per il resto, gli istituti di previdenza di diritto privato creati dopo l’entrata in vigore della legge potranno costituirsi unicamente quale fondazione, dato che la forma giuridica della società cooperativa non sarà più ammessa. Gli istituti di previdenza organizzati quali cooperative prima di quella data potranno invece mantenere la loro forma giuridica fino al momento del loro scioglimento o della loro trasformazione in un’altra forma giuridica.

L’entrata in vigore delle modifiche di legge è prevista per il 1° gennaio 2010.


Indirizzo cui rivolgere domande

031 322 91 71, Jean-Marc Maran, capo del settore, Finanziamento e sviluppo della previdenza professionale, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



Pubblicato da

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ultima modifica 07.09.2006

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-21509.html