Revisione AI 6a in vigore dal 1° gennaio 2012: maggiore offerta di provvedimenti d’integrazione e nuovo contributo per l’assistenza

Berna, 16.11.2011 - Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2012 la prima parte della 6° revisione AI ed ha approvato le relative disposizioni esecutive. La riforma fornisce all’AI ulteriori strumenti per promuovere la reintegrazione dei disabili nel mondo del lavoro. Una nuova prestazione, il contributo per l’assistenza, permetterà inoltre ai disabili di organizzare da soli le cure e l’assistenza di cui necessitano e di condurre una vita autonoma a casa propria. Potranno beneficiare di questo contributo anche i genitori di bambini fortemente bisognosi di cure.

La revisione 6a introdurrà una serie di nuovi strumenti che permetteranno all’AI di sostenere ulteriormente i disabili a rientrare nel mondo del lavoro. In futuro i nuovi beneficiari di rendita saranno seguiti attivamente per sfruttare meglio il loro eventuale potenziale di reintegrazione e prepararli a svolgere nuovamente un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale. La revisione vuole però soprattutto aiutare le persone che ricevono già da un certo tempo una rendita AI a reinserirsi nel processo lavorativo.

Nell’arco di sei anni, l’AI intende migliorare la capacità al guadagno di ca. 17 000 beneficiari di rendita AI considerati idonei, affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro o aumentino il loro grado d’occupazione. Questo significa che ogni anno ca. 2800 beneficiari di rendita AI ridiventeranno idonei al lavoro. L’AI ritiene che questo obiettivo sia realistico, dato che già oggi, senza i nuovi provvedimenti di sostegno della revisione 6a, ogni anno possono essere soppresse ca. 2300 rendite AI in seguito a revisioni di rendita. Per l’assicurazione, la priorità assoluta resta però quella di riuscire, con un intervento tempestivo, a evitare che gli assicurati perdano la capacità al guadagno per ragioni di salute.

Ai datori di lavoro, che rivestono un ruolo fondamentale per l’integrazione e la reintegrazione, l’AI potrà offrire prestazioni di sostegno supplementari mirate, quali una consulenza e un accompagnamento per l’attuazione pratica dell’integrazione nella loro azienda o agevolazioni e garanzie finanziarie. L’Unione svizzera degli imprenditori, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, la Conferenza degli uffici AI e il Centro d’informazione AVS/AI hanno lanciato congiuntamente una campagna d’informazione per presentare le nuove possibilità mediante volantini, opuscoli e Internet.

Contributo per l’assistenza per promuovere l’autonomia dei disabili

Il contributo per l’assistenza è una nuova importante prestazione per i disabili. Gli assicurati adulti che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e raggiungono un certo grado di autosufficienza potranno assumere da soli degli assistenti che li aiuteranno a vivere a casa propria. Per finanziare queste prestazioni d’aiuto riceveranno dall’AI un contributo di 32.50 franchi all’ora. Il contributo per l’assistenza permetterà loro di condurre una vita più autonoma, sgraverà i familiari e renderà superfluo il soggiorno in un istituto.

I minorenni avranno diritto al contributo per l’assistenza, se esso consentirà loro di frequentare una scuola normale. Avranno inoltre diritto alla prestazione i minorenni fortemente bisognosi di cure che vengono assistiti a casa invece che in un istituto. Questo sgraverà i genitori che, in seguito a una sentenza del Tribunale federale del 2010, non possono più farsi rimborsare dall’AI le spese dell’assistenza non medica fornita dal servizio Spitex per i bambini.

Maggiore concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari

La revisione iscrive nella legge i tre strumenti di cui dispone oggi l’AI per la consegna dei mezzi ausiliari (convenzioni tariffali, fissazione di importi massimi e rimborsi forfetari) e ne introduce uno nuovo, vale a dire le procedure di aggiudicazione (gara pubblica). Quest’ultimo strumento sarà impiegato qualora dovesse risultare che gli altri tre non permettono di ottenere l’effetto auspicato, cioè la fornitura il più possibile conveniente di mezzi ausiliari semplici e adeguati. Le procedure di aggiudicazione metteranno in concorrenza i fornitori di prestazioni, permettendo così di acquistare a miglior prezzo mezzi ausiliari di buona qualità (si pensa per esempio agli apparecchi acustici).

Tra il 2012 e il 2027, la revisione 6a sgraverà il bilancio dell’AI di circa 335 milioni di franchi all’anno. Ulteriori misure sono previste nell’ambito della revisione AI 6b, attualmente dibattuta in Parlamento, che dovrebbe consentire di risanare le finanze dell’assicurazione e di estinguerne completamente il debito entro il 2025.

 

La revisione AI 6a prevede i nuovi strumenti d'integrazione seguenti:

  • durante i provvedimenti di reintegrazione i beneficiari di una rendita AI continueranno a riceverla;
  • l'AI seguirà da vicino e sosterrà attivamente gli assicurati durante la reintegrazione e offrirà loro consulenza e assistenza fino a tre anni dopo la riuscita della reintegrazione (a tal fine è prevista la creazione di ca. 200 posti di lavoro a tempo pieno presso gli uffici AI);
  • l'AI offrirà consulenza e assistenza fino a tre anni dopo la riuscita della reintegrazione anche ai datori di lavoro;
  • ai datori di lavoro sarà versato un assegno per il periodo d'introduzione quale contributo per compensare il deficit di rendimento iniziale;
  • la nuova prestazione transitoria garantirà una protezione finanziaria sia ai datori di lavoro che agli ex beneficiari di una rendita AI nel caso in cui nei tre anni successivi all'assunzione questi ultimi si ammalino;
  • durante il periodo di protezione di tre anni, la cassa pensioni dell'ex beneficiario di una rendita AI resterà competente per l'assicurato, per evitare problemi assicurativi in caso di ricaduta;
  • nell'ambito di un impiego a titolo di prova, i datori di lavoro avranno la possibilità di testare gli assicurati, che potranno così rientrare più facilmente nel mondo del lavoro;
  • i datori di lavoro riceveranno un'indennità qualora, in seguito a un'integrazione, subiscano un aumento dei premi assicurativi.


Indirizzo cui rivolgere domande

Stefan Ritler, vicedirettore, Responsabile dell'Ambito Assicurazione invalidità, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 031 322 91 32



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Ultima modifica 07.09.2006

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