Necessaria una revisione della parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Berna, 22.02.2017 - In futuro le assicurazioni sociali dovranno poter svolgere operazioni di osservazione. A tal fine il Consiglio federale intende introdurre una base legale uniforme nel diritto delle assicurazioni sociali. Inoltre ritiene necessario adeguare le disposizioni sulla lotta agli abusi assicurativi e perfezionare l'esecuzione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Nella sua seduta del 22° febbraio 2017, il Consiglio federale ha quindi posto in consultazione la revisione della LPGA.

Attualmente la Svizzera non dispone di una base legale sufficiente per legittimare le assicurazioni sociali a svolgere osservazioni su persone sospettate di abuso ai loro danni: è questa la conclusione cui è giunta la Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ottobre del 2016. Per questo motivo occorrerà introdurre nella LPGA una disposizione in tal senso. Parallelamente saranno adeguate anche alcune disposizioni vigenti concernenti la lotta agli abusi. Sarà per esempio possibile sospendere il versamento di prestazioni pecuniarie a persone condannate penalmente anche nel caso in cui queste si sottraggano all’esecuzione di una pena o di una misura disposta dall’autorità. Attualmente, il versamento può essere sospeso soltanto durante l'esecuzione effettiva della pena o della misura. Inoltre, saranno migliorati i processi per la lotta agli abusi assicurativi.

Ulteriori modifiche

Al contempo, il Consiglio federale prevede ulteriori modifiche legislative, come ad esempio l’introduzione di una disposizione sull’addebito di spese per le procedure giudiziarie cantonali in materia di assicurazioni sociali, che permetterà a tutte le assicurazioni sociali assoggettate alla LPGA di addossare spese alle parti nell'ambito delle procedure di ricorso, una possibilità oggi prevista unicamente nell’ambito dell’AI. A questo proposito, il Consiglio federale propone due varianti. La revisione dovrebbe inoltre permettere di migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale della Svizzera e dell’UE, per esempio mediante disposizioni sullo scambio elettronico di dati. Infine, l’attuale prassi secondo cui le convenzioni di sicurezza sociale non sottostanno a referendum facoltativo verrà sancita espressamente nella LPGA.

La LPGA contiene disposizioni che, in linea di principio, valgono per tutti i rami delle assicurazioni sociali, fatta eccezione per la previdenza professionale. Entrata in vigore il 6 ottobre 2000, la normativa ha in seguito subìto diverse modifiche circostanziali ma non è mai stata oggetto di una revisione più ampia. Negli ultimi anni, le richieste di riforme provenienti dal Parlamento (Mo. Lustenberger 12.3753, Mo. Schwaller 13.3990, Mo. Gruppo UDC 09.3406), dalle autorità giudiziarie, dagli organi esecutivi e dal mondo scientifico hanno raggiunto un numero tale che il Consiglio federale ritiene ora necessario procedere a una revisione a sé stante della LPGA.


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Ultima modifica 07.09.2006

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