L’assicurazione invalidità rinuncia temporaneamente alle osservazioni

Berna, 02.08.2017 - Nella sua sentenza del 14 luglio 2017 (9C_806/2016) il Tribunale federale ha stabilito che nemmeno l’assicurazione invalidità (AI) dispone di una base legale sufficientemente chiara e dettagliata per lo svolgimento di osservazioni in caso di sospetto di abuso assicurativo. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pertanto dato istruzione agli uffici AI di non ordinare più per il momento nuove osservazioni e di sospendere quelle già in corso.

Nell’ottobre del 2016 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito che l’assicurazione contro gli infortuni svizzera non dispone di una base legale sufficiente per la sorveglianza nascosta degli assicurati. Nell’esame di un caso concreto, il Tribunale federale è recentemente giunto alla conclusione che la situazione giuridica dell'assicurazione invalidità non è diversa da quella dell’assicurazione contro gli infortuni e che quindi la sentenza della Corte EDU vale anche per le osservazioni dell’AI.

Il Tribunale federale ha inoltre valutato a quali condizioni il materiale raccolto nel corso delle osservazioni già svolte possa ancora essere utilizzato quale mezzo di prova. A tal fine, ha ponderato l’interesse privato delle persone osservate, da un lato, e l’interesse pubblico a che siano evitati abusi ai danni dell’assicurazione, dall’altro. La Corte suprema è giunta alla conclusione che l’utilizzo del materiale raccolto è lecito alle seguenti condizioni:

  • l’assicurato è stato osservato esclusivamente nello spazio pubblico e non è stato influenzato;
  • l’osservazione è stata avviata sulla base di sospetti fondati;
  • l’assicurato non è stato sottoposto a una sorveglianza sistematica o costante.

Non appena sarà entrata in vigore la base legale prevista per le osservazioni di tutte le assicurazioni sociali nel quadro della corrente revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’AI potrà riprendere a svolgere osservazioni.


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Ultima modifica 07.09.2006

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