Il Consiglio federale definisce le linee guida per l’osservazione degli assicurati

Berna, 07.06.2019 - Dal 1° settembre 2019 è previsto che le assicurazioni sociali possano svolgere osservazioni nell’ambito della lotta agli abusi. Nella sua seduta del 7 giugno 2019, il Consiglio federale ha adottato le disposizioni d’ordinanza sull’osservazione degli assicurati. Per svolgere tali operazioni, gli specialisti necessiteranno di un’autorizzazione e dovranno rispettare prescrizioni specifiche relative alla protezione della sfera privata e all’impiego di strumenti tecnici.

Chi vorrà svolgere un’osservazione dovrà adempiere diverse condizioni, definite nella modifica dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA). Ad esempio, dovrà dimostrare di non aver commesso reati rilevanti per l’attività in questione, di disporre delle necessarie conoscenze giuridiche, di aver concluso una formazione o formazione continua nel campo dell’osservazione negli ultimi dieci anni e di avere un’esperienza sufficiente nell’ambito della sorveglianza di persone. L’autorizzazione sarà rilasciata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per cinque anni al massimo e non potrà essere utilizzata a fini pubblicitari. Potrà inoltre essere revocata, se le condizioni non saranno più adempiute. I Cantoni potranno prevedere ulteriori prescrizioni.

Luoghi dell’osservazione ammessi

L’ordinanza stabilisce anche più precisamente dove e come una persona potrà essere osservata, ovvero soltanto in luoghi accessibili al pubblico o in luoghi liberamente visibili da un luogo accessibile al pubblico. Tra i luoghi considerati non liberamente visibili rientrano in particolare l’interno delle abitazioni, inclusi i locali visibili dall’esterno attraverso una finestra, nonché giardini e spiazzi attigui alle abitazioni che non sono generalmente visibili dall’esterno.

Per le registrazioni su supporto visivo e sonoro non potranno essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità visive e uditive umane, in particolare teleobiettivi, visori notturni, microspie o microfoni direzionali e nemmeno droni. Per la localizzazione, secondo l’ordinanza sono esplicitamente ammessi soltanto gli strumenti specificamente previsti a tal fine, in particolare gli apparecchi di localizzazione satellitari (localizzatori GPS).

Gestione degli atti, sicurezza dei dati e diritto di consultazione

L’ordinanza definisce infine gli standard per la gestione, la conservazione e la distruzione degli atti: gli assicuratori dovranno documentare tutti i casi di osservazione in modo sistematico e completo, garantire la sicurezza dei dati e la loro riservatezza nonché controllare e documentare la distruzione degli atti. Gli assicuratori sociali dovranno informare gli interessati, oralmente o in forma scritta, sull’osservazione svolta e, su richiesta, mettere a loro disposizione il materiale ottenuto durante la medesima. In questo modo, gli interessati avranno la possibilità di far esaminare da un tribunale la liceità dell’osservazione.

Disposizione transitoria per gli specialisti in materia di osservazione

In occasione della procedura di consultazione, la modifica d’ordinanza è stata accolta in modo ampiamente favorevole. La grande maggioranza dei partecipanti appoggia in particolare il previsto obbligo di autorizzazione per gli specialisti in materia di osservazione. In seguito alla consultazione, è stata introdotta anche una disposizione transitoria in virtù della quale le persone che vantano un’esperienza professionale nell’ambito della sorveglianza di persone potranno presto tornare a esercitare la loro attività, anche se al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza non disporranno ancora della formazione richiesta. Al momento, l’UFAS sta organizzando, insieme con l’Istituto svizzero di polizia, una formazione e una formazione continua accessibili a tutti.

Entrata in vigore

In occasione della votazione del 25 novembre 2018 sono stati chiaramente accolti gli articoli sull’osservazione degli assicurati previsti nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Contro questa votazione sono tuttavia ancora pendenti alcuni ricorsi presso il Tribunale federale. Se esso confermerà i risultati della votazione, gli articoli sull’osservazione e le modifiche d’ordinanza entreranno in vigore il 1° settembre 2019 o eventualmente successivamente, a seconda della data in cui saranno emanate le sentenze. In caso contrario, le nuove disposizioni di legge e di ordinanza non entreranno in vigore.

Informazioni dettagliate sulla procedura di autorizzazione per gli specialisti in materia di osservazione: www.bsv.admin.ch/observationen


Indirizzo cui rivolgere domande

Isabelle Rogg
Capo del Settore Diritto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
isabelle.rogg@bsv.admin.ch

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Il Consiglio federale
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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Ultima modifica 07.09.2006

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