Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2020

Berna, 22.10.2019 - Alcune rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2020. Il tasso d’adeguamento è dell’1,8 cento per le rendite il cui diritto è nato nel 2016 e dello 0,1 per cento per quelle il cui diritto è nato negli anni 2010, 2013 e 2014.

Giusta la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento di queste rendite è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.

Il tasso d’adeguamento dell’1,8 per cento è calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2016 (97,52 secondo la base di dicembre del 2010 = 100) e di settembre del 2019 (99,27 secondo la base di dicembre del 2010 = 100).

Per il 2020, bisogna inoltre verificare se sia necessario adeguare alcune rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato nel 2008 e dal 2010 al 2014 e che non sono ancora mai state adeguate, dato che il livello dell’indice dei prezzi del mese di settembre del 2019 è più elevato rispetto a quelli degli anni in questione. Questo vale per le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato negli anni 2010, 2013 e 2014, che devono essere adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi. Il tasso d’adeguamento è dello 0,1 per cento.

Visto nel 2020 le rendite AVS non verranno adeguate, non vi sarà il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Questi casi saranno esaminati in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2021.

Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.


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Ultima modifica 07.09.2006

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