Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno

Berna, 18.06.2021 - Le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus saranno valide fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 30 giugno. Il termine per l’inoltro delle richieste di prestazioni è stato fissato al 31 marzo 2022. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2021 gli importi delle future indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potranno essere calcolati sulla base del reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019. Il Consiglio federale ha deciso queste modifiche d’ordinanza nella sua seduta del 18 giugno 2021.

Il Consiglio federale ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la durata di validità delle disposizioni di ordinanza relative all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Questo va di pari passo con la proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento. Poiché per certe categorie il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può essere fatto valere soltanto retroattivamente, le richieste di prestazioni potranno essere presentate fino al 31 marzo 2022.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2021 le future indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potranno essere calcolate sulla base del reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se ciò è più vantaggioso per l’assicurato. Questa modifica d’ordinanza giunge nel momento in cui un numero crescente di persone interessate ha ricevuto la decisione di tassazione definitiva per il 2019. Finora le indennità di perdita di guadagno sono state calcolate in linea di principio sulla base del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019 e preso in considerazione per la fissazione dei contributi d’acconto per lo stesso anno.


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Ultima modifica 07.09.2006

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