Coronavirus: indennità anche per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici

Berna, 18.06.2021 - La Confederazione sosterrà finanziariamente i Cantoni che hanno introdotto un sistema d’indennizzo a favore delle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici. Alla stregua di quanto previsto per le istituzioni private, le indennità dovranno coprire le perdite subite tra il 17 marzo e il 17 giugno 2020 a causa dei provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19. In seguito alla modifica della legge COVID-19 da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha disciplinato le relative modalità di applicazione in un’ordinanza adottata in occasione della sua seduta del 18 giugno 2021 e che entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

Durante la sessione primaverile il Parlamento ha modificato la legge COVID-19 affinché non vi siano più disparità tra le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia private e quelle pubbliche. Finora, soltanto le istituzioni private hanno beneficiato di aiuti finanziari per coprire le perdite subite durante il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. Tuttavia, in alcuni Cantoni, molte istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono gestite dagli enti pubblici e il Parlamento ha voluto integrarle nel sistema di aiuto.

Poiché l’obiettivo è di compensare il mancato versamento dei contributi da parte dei genitori durante il periodo in questione, l’ordinanza emanata dal Consiglio federale il 18 giugno 2021, che entrerà in vigore il 1° luglio 2021, riprende le stesse condizioni quadro previste per le istituzioni private. I Cantoni che hanno versato o verseranno indennità alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici per le perdite finanziarie subite durante il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020 potranno contare sulla partecipazione della Confederazione, che ne coprirà il 33 per cento.

L’ordinanza lascia ai Cantoni un margine di manovra per quanto riguarda il sistema d’indennizzo e la sua attuazione. Essi potranno pertanto stabilire le condizioni e la procedura per la concessione delle indennità e avranno il compito di esaminare le richieste. Soltanto i Cantoni possono richiedere gli aiuti finanziari della Confederazione.

Per quest’ultima, i costi supplementari ammonteranno al massimo a 20 milioni di franchi. Il Parlamento ha approvato il relativo credito.


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Ultima modifica 07.09.2006

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