Le disposizioni d’esecuzione concernenti la riforma AVS 21 entreranno in vigore il 1° gennaio 2024

Berna, 30.08.2023 - L’attuazione della riforma AVS 21 richiede diverse modifiche a livello di ordinanza, che sono state poste in consultazione. Nella sua seduta del 30 agosto 2023, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha approvato le modifiche dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, che entreranno in vigore insieme alle modifiche di legge della riforma il 1° gennaio 2024.

L’attuazione della riforma AVS 21 richiede un certo numero di modifiche a livello di ordinanza. Le disposizioni d’esecuzione sono sancite nell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e in altre ordinanze.

Precisazioni sulle misure compensative

Le misure compensative per le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) previste nella legge vengono precisate nell’OAVS.

  • Il supplemento di rendita verrà determinato al raggiungimento dell’età di riferimento sulla base del reddito annuo medio conseguito fino ad allora. Si tratta di un importo fisso, che verrà quindi versato in misura invariata per tutta la vita.
  • In caso di durata di contribuzione incompleta, gli importi del supplemento di rendita verranno graduati in base agli anni di contribuzione. Come nel caso della rendita di vecchiaia, anche l’importo del supplemento di rendita dipenderà quindi dal lasso di tempo durante il quale l’assicurata avrà versato contributi.
  • Per le donne della generazione di transizione che anticiperanno la riscossione della rendita, le aliquote di riduzione saranno graduate in funzione di tre fasce di reddito. L’OAVS disciplinerà in particolare l’ammontare delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione su base mensile della rendita da parte di queste donne.

Precisazioni relative alla riscossione flessibile della rendita

Sono necessarie precisazioni sia nell’OAVS che in numerosi altri atti normativi anche in merito al pensionamento flessibile, in particolare riguardo alle modalità in caso di modifica della percentuale della rendita riscossa.

Poiché in futuro l’anticipazione sarà possibile su base mensile, nell’ordinanza saranno indicate le aliquote di riduzione mensili, il cui ammontare rimarrà invariato. Secondo quanto prescritto dal legislatore, le aliquote di riduzione verranno adeguate alla speranza di vita (in aumento) soltanto dal 2027.

In futuro, il rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia nel 2° pilastro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento sarà ammesso soltanto fintantoché si continuerà a esercitare un’attività lucrativa. Questo vale per analogia anche per il rinvio della riscossione della prestazione di libero passaggio, un tema risultato controverso nella procedura di consultazione. Il Consiglio federale ha deciso di prevedere un periodo transitorio di cinque anni durante il quale il pagamento delle prestazioni di vecchiaia potrà essere rinviato anche in caso di mancata prosecuzione di un’attività lucrativa.

Lavorare oltre l’età di riferimento

In futuro chi lavorerà oltre l’età di riferimento potrà rinunciare all’applicazione della franchigia e chiedere il versamento dei contributi sulla totalità del reddito da lavoro. A tal fine, i salariati dovranno comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla franchigia al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. La scelta di farsi dedurre i contributi sull’intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario al più tardi al versamento del primo salario di quell’anno. I lavoratori indipendenti che vorranno rinunciare all’applicazione della franchigia dovranno comunicarlo alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione corrente. Anche questa scelta verrà adottata automaticamente nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre dell’anno in questione, la sua volontà di farsi applicare la franchigia.

I contributi sul reddito da lavoro versati all’AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere impiegati per colmare eventuali lacune contributive e assicurative. Questi contributi potranno inoltre servire a migliorare il reddito annuo medio determinante, il che può determinare un aumento della rendita. Gli assicurati che vorranno beneficiare di queste misure potranno chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita. Verranno considerati i contributi versati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)

Il 25 settembre 2022 la popolazione svizzera ha accettato la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). Essa prevede una modifica della LAVS e un decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Il 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha deciso la data di entrata in vigore della riforma, come pure dell’ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, fissandola al 1° gennaio 2024.

Con la riforma AVS 21 si intende stabilizzare l’AVS e al contempo mantenere il livello delle rendite. L’età di pensionamento, che in futuro sarà designata «età di riferimento», sarà armonizzata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. L’età di riferimento delle donne verrà innalzata gradualmente da 64 a 65 anni. Questo aumento sarà accompagnato da alcune misure compensative: le donne della generazione di transizione (ovvero quelle nate tra il 1961 e il 1969) potranno anticipare la riscossione della loro rendita a condizioni più favorevoli oppure ricevere un supplemento di rendita, se lavoreranno fino a 65 anni.

La riforma consentirà inoltre una maggiore flessibilità: tra i 63 e i 70 anni gli assicurati potranno decidere liberamente il momento in cui riscuotere la rendita, e potranno ridurre gradualmente il loro grado d’occupazione grazie alla possibilità di riscuotere anche solo una parte della rendita. Le persone che continueranno a lavorare dopo il compimento dei 65 anni potranno, a determinate condizioni, colmare eventuali lacune contributive e assicurative, migliorando così la propria rendita, il che creerà un incentivo alla prosecuzione dell’attività lucrativa.

 


Indirizzo cui rivolgere domande

Christelle Bourgeois
Capo del Settore Legislazione AVS/IPG
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Tel. +41 58 465 37 89
christelle.bourgeois@bsv.admin.ch



Pubblicato da

Amministrazione federale delle contribuzioni
https://www.estv.admin.ch

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch

Ultima modifica 07.09.2006

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-97550.html