Le persone che perdono l’impiego pochi anni prima del pensionamento si ritrovano spesso in una situazione molto difficile. Le loro possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro sono scarse. Se non riescono a ritrovare un impiego ed esauriscono il diritto alle indennità giornaliere nell’assicurazione contro la disoccupazione, sono costrette ad attingere alla loro sostanza, a riscuotere anticipatamente la loro rendita AVS e spesso persino a intaccare il loro avere di vecchiaia del 2° e del 3° pilastro, per poi ricorrere all’aiuto sociale.
Condizioni per il diritto alle prestazioni transitorie / Inadempimento delle condizioni
Le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono destinate alle persone che:
- esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione al più presto nel mese in cui compiono i 60 anni di età;
- sono state assicurate all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età;
- in ognuno di questi anni hanno conseguito un reddito annuo minimo da attività lucrativa pari almeno al 75 per cento della rendita massima dell’AVS (2023: 22'050 fr.) o presentano corrispondenti accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali;
- sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; e
- hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).
Inoltre, per poter percepire le prestazioni transitorie si deve disporre di una sostanza inferiore a 50'000 franchi (persone sole) o 100'000 franchi (coppie sposate). In questo importo non sono considerate le abitazioni ad uso proprio, ma lo sono gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano un determinato importo. La parte degli averi di previdenza che supera i 522'600 franchi viene aggiunta alla sostanza e presa in considerazione nel calcolo. Pertanto, se gli averi di previdenza ammontano a 550'000 franchi, 27'400 franchi vengono aggiunti alla sostanza.
Non hanno diritto alle prestazioni transitorie le persone che:
- hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
- al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento avranno presumibilmente diritto alle prestazioni complementari in aggiunta alla rendita ordinaria;
- hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima dei 60 anni;
- il/la loro coniuge riceve una rendita dell’AVS o dell’AI e ha o avrebbe diritto alle prestazioni complementari.
Calcolo delle prestazioni transitorie
Importo massimo delle prestazioni transitorie (limite massimo)
Le prestazioni transitorie sono prestazioni in funzione del bisogno. Esse constano della prestazione transitoria annua e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità, fino a un importo massimo annuo di 45'225 franchi (persone sole) o 67'838 franchi (coppie sposate).
Per le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5'000 franchi per le persone sole e 10'000 franchi per le coppie sposate, se non è superato l’importo massimo delle prestazioni transitorie.
Prestazione transitoria annua
La prestazione transitoria annua corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Sono riconosciute soltanto le spese indicate nella legge; lo stesso vale per i redditi computabili. Se i beneficiari di prestazioni transitorie sono domiciliati in uno Stato dell’UE o dell’AELS, gli importi di determinate spese vengono adeguati al potere d’acquisto dello Stato in questione. Le prestazioni sono versate mensilmente.
Sono riconosciute le spese seguenti.
a) Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale
Per i dettagli si rimanda all’opuscolo informativo 5.03.
b) Spese per l’alloggio (computo della pigione per le prestazioni transitorie)
Le spese per la pigione e le spese accessorie sono riconosciute fino al raggiungimento degli importi massimi indicati di seguito. Gli importi massimi tengono conto delle differenze tra gli oneri locativi nei grandi centri (regione 1), nelle città (regione 2) e in campagna (regione 3). Le prestazioni transitorie tengono conto anche del numero delle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per le persone domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS gli importi massimi per la pigione e gli importi forfettari per le spese accessorie e per quelle di riscaldamento vengono adeguati al potere d’acquisto del Paese in questione. Per i dettagli si rimanda all’opuscolo informativo 5.03
Verrà aumentato anche il supplemento per un alloggio in cui è possibile spostarsi con una carrozzella, che passerà da 3600 a 6000 franchi all’anno.
Pigione in funzione della regione
Per sapere in quale regione si trova un Comune, si prega d’inserire le prime lettere nel campo di ricerca.
Importi mensili massimi per la pigione in funzione delle dimensioni dell’economia domestica e della regione (in fr.; stato: 01.01.2023)
Se nell’economia domestica vivono altre persone non incluse nel calcolo delle prestazioni transitorie, sono applicate altre regole.
Economia domestica | Regione 1 | Regione 2* | Regione 3 |
---|---|---|---|
Persone sole | 1465.- | 1420.- | 1295.- |
Coppie sposate senza figli / Persone sole con un figlio | 1735.- | 1685.- | 1565.- |
Coppie sposate con un figlio / Persone sole con due figli | 1925.- | 1845.- | 1725.- |
Coppie sposate con due o più figli / Persone sole con tre o più figli | 2100.- | 2010.- | 1865.- |
Coppie di conviventi (economia domestica composta da due persone) per persona (Alle persone non sposate che vivono in un’economia domestica composta da più di due persone si applicano altri importi.) |
867.50 |
842.50 |
782.50 |
Supplemento per un alloggio in cui è possibile spostarsi con una carrozzella | Il supplemento massimo ammonta a 6420 franchi all’anno per alloggio |
La Chaux-de-Fonds, Le Locle e Val-de-Travers / Economia domestica |
CHF |
---|---|
Persone sole |
1278.- |
Coppie sposate senza figli / Persone sole con un figlio |
1517.- |
Coppie sposate con un figlio / Persone sole con due figli |
1661.- |
Coppie sposate con due o più figli / Persone sole con tre o più figli |
1809.- |
Coppie di conviventi (economia domestica composta da due persone) per persona (Alle persone non sposate che vivono in un’economia domestica composta da più di due persone si applicano altri importi.) |
758.50 |
Val-de-Ruz / Economia domestica | CHF |
---|---|
Persone sole |
1349.- |
Coppie sposate senza figli / Persone sole con un figlio |
1601.- |
Coppie sposate con un figlio / Persone sole con due figli |
1753.- |
Coppie sposate con due o più figli / Persone sole con tre o più figli |
1910.- |
Coppie di conviventi (economia domestica composta da due persone) per persona (Alle persone non sposate che vivono in un’economia domestica composta da più di due persone si applicano altri importi.) |
800.50 |
c) Altre spese riconosciute
Sono riconosciute anche altre spese, quali ad esempio:
• l’importo per l’assicurazione malattie obbligatoria, che corrisponde
al premio effettivo, ma al massimo al premio medio cantonale o
regionale;
• i contributi AVS, AI e IPG;
• le spese professionali, fino a concorrenza del reddito lordo da attività
lucrativa.
Per i dettagli si rimanda all’opuscolo informativo 5.03.
Sono computati i redditi seguenti.
Per i dettagli si rimanda all’opuscolo informativo 5.03.
Spese di malattia e d’invalidità
Oltre a ricevere la prestazione transitoria annua i beneficiari di prestazioni transitorie possono farsi rimborsare le spese di malattia sostenute, a condizione che queste non siano già coperte da un’altra assicurazione (p. es. assicurazione malattie, contro gli infortuni o AI) e che non siano ancora raggiunti gli importi massimi (limiti massimi). Sono rimborsate le spese seguenti:
• le spese per cure dentarie (economiche e appropriate);
• le spese supplementari causate da un regime dietetico d’importanza
vitale;
• le spese di trasporto al più vicino luogo di cura;
• le spese per i mezzi ausiliari;
• la partecipazione ai costi della cassa malati (aliquota percentuale e
franchigia) fino a concorrenza di 1000 franchi all’anno.
Per i dettagli si rimanda all’opuscolo informativo 5.03.
Competenza e richiesta
Il diritto alle prestazione transitorie può essere esercitato presentando una richiesta all’organo esecutivo competente del luogo di domicilio. Per le persone domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS è competente l’organo esecutivo dell’ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente l’organo esecutivo del luogo della sede dell’ultimo datore di lavoro.
Ci si può rivolgere agli organi esecutivi anche per ricevere i moduli ufficiali per la richiesta.
Modulo di richiesta (Centro d'informatione AVS/AI)
Leggi & ordinanze
Leggi Federali
Modifiche OPTD
Aumento dei contributi PTD con adeguamento delle pensioni
Premi medi cantonali dell'assicurazione malattie
Regioni di affitto sulle prestazione transitorie (ripartizione dei Comuni)
Archivio
Ultima modifica 16.11.2023