soglia d'entrata

Per poter essere assicurata obbligatoriamente secondo la LPP, una persona deve conseguire presso un unico datore di lavoro un salario annuo minimo di 22`050 franchi. Questo salario minimo è denominato soglia d'entrata. Le persone che non raggiungono il salario summenzionato non sono assicurate obbligatoriamente nel 2°pilastro, mentre quelle che lo raggiungono svolgendo attività presso più datori di lavoro possono assicurarsi facoltativamente (di regola presso l'istituto collettore).

Ultima modifica 18.01.2023

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/glossar/eintrittsschwelle.html