quota minima
La quota minima definisce la ripartizione tra le società di assicurazione e gli istituti di previdenza dei redditi realizzati dalle prime nell'attività relativa alla previdenza professionale obbligatoria. Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), almeno il 90 per cento delle entrate realizzate deve essere attribuito agli istituti di previdenza. Gli assicuratori e i loro azionisti ricevono al massimo il 10 per cento dei redditi conseguiti, il che costituisce la loro remunerazione per il capitale di rischio messo a disposizione. La percentuale effettivamente destinata al collettivo di assicurati in un anno è denominata quota di distribuzione.
Ultima modifica 25.01.2019