Che fare in caso d’interruzione del lavoro a causa d’intemperie?

L’indennità per intemperie dell’AD offre un risarcimento per le interruzioni del lavoro causate da intemperie ai lavoratori attivi in determinati rami. Si considera che una perdita di lavoro è causata da intemperie quando il lavoro, nonostante misure adeguate di protezione, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile oppure quando non si può esigerlo dai lavoratori.

Settori

Il diritto all’indennità per intemperie sussiste soltanto in alcuni settori, definiti dalla legge e dall’ordinanza, estremamente esposti all’influsso delle condizioni meteorologiche.

Si tratta dei seguenti settori: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave, estrazione di sabbia e ghiaia, posa di binari e di condotte aeree, sistemazioni esterne (giardini), silvicoltura, vivai ed estrazioni della torba, estrazione d’argilla e industria laterizia, pesca professionale, trasporti (a condizione che i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione da e verso i cantieri o per il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione) e segherie.

L’indennità per intemperie può inoltre essere pagata a imprese che si occupano unicamente di viticoltura, di coltivazione delle piante, di frutticoltura e di orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o umidità straordinarie.

Beneficiari

Hanno diritto all’indennità tutti i lavoratori tenuti a versare i contributi all’AD anche se non hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Non sussiste invece alcun diritto se la perdita di lavoro è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni metereologiche, per esempio se, in ambito edile, in seguito a ritardi nella costruzione, i lavori di pittura sono eseguiti in ritardo. Lo stesso vale per i lavoratori che svolgono il loro lavoro in un ramo toccato, ma sono assunti da agenzie di collocamento temporaneo.

Non hanno diritto all’indennità nemmeno le persone che non sono d’accordo con l’interruzione del lavoro oppure che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda. Infine non hanno diritto all’indennità per intemperie i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Per tale ragione il datore di lavoro deve tenere per una rilevazione giornaliera costante del tempo di lavoro per ciascuno dei suoi dipendenti e conservarla per almeno cinque anni.

Ufficio competente

L’annuncio di un’interruzione del lavoro per intemperie va inoltrato al servizio cantonale, che nella maggior parte dei casi si trova presso l’Ufficio cantonale del lavoro. L’indennità è versata dalla cassa di disoccupazione scelta liberamente dal datore di lavoro.

Richiesta

Per far valere il diritto all’indennità occorre inoltrare l’apposito modulo di richiesta al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo all’interruzione del lavoro. Se la richiesta viene presentata tardivamente senza valido motivo, il pagamento dell’indennità è rimandato di un periodo equivalente alla durata del ritardo. Per il pagamento è responsabile la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro, il quale deve però far valere il diritto presso la cassa entro tre mesi dalla scadenza del relativo periodo di conteggio.

Importo

Non sono compensate riduzioni del fatturato, bensì la concreta perdita di lavoro dei lavoratori. L’indennità per intemperie (di cui il datore di lavoro deve farsi inizialmente carico per un determinato periodo di attesa) ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile derivante dall’interruzione del lavoro. L’indennità viene versata all’impresa, che la versa a sua volta ai dipendenti interessati dall’interruzione del lavoro. Su questa indennità sono prelevati i contributi delle assicurazioni sociali. In caso d’interruzione del lavoro per intemperie, il datore di lavoro deve versare la totalità dei contributi sociali previsti per legge e per contratto in base al normale orario di lavoro, mentre la cassa di disoccupazione gli rimborsa unicamente i contributi padronali AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.

Ultima modifica 15.12.2020

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