Presenza sul posto di lavoro
Una donna incinta può essere impiegata solo se è d’accordo. Una donna incinta può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Durante il periodo di assenza però non riceve lo stipendio. Il diritto al salario sussiste solo se l’incapacità al lavoro è dovuta a motivi medici.
Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza né durante le 16 settimane che seguono il parto. In questo periodo, per contro, le donne incinte o le madri possono disdire il rapporto di lavoro.
Divieto di lavoro
Dopo il parto la lavoratrice non può lavorare per otto settimane. Non occorre presentare un certificato medico.
Indennità di maternità
Le donne hanno diritto a un congedo di maternità di 14 settimane conformemente al CO e a un’indennità di maternità secondo la LIPG. Durante 14 settimane ricevono l’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 220 franchi al giorno. Il diritto si estingue anticipatamente se il lavoro viene ripreso prima della fine del congedo di 14 settimane. Se il neonato deve rimanere in ospedale per più di due settimane direttamente dopo la nascita, le madri che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità possono prolungare il congedo pagato tramite le IPG della durata equivalente al numero di giorni di degenza, ma al massimo di 56 giorni. In tal caso il congedo di maternità pagato complessivo corrisponde al massimo a 154 giorni.
Disciplinamenti più favorevoli stabiliti in CCL restano in vigore. I datori di lavoro non hanno il diritto di ridurre o compensare con un congedo precedente il parto il congedo di maternità di 14 settimane previsto dal CO né di ridurre le vacanze di una lavoratrice che ha fruito del congedo di maternità ai sensi del CO.