Che fare in caso d'infortunio?

I salariati sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali. Se lavorano almeno otto ore alla settimana, sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. I datori di lavoro notificano l’infortunio all’assicuratore competente. Gli assicuratori sono: la Suva per le imprese a essa sottoposte, le società di assicurazione private, le casse di assicurazione infortuni pubbliche e le casse malati riconosciute.

Prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni

A partire dal terzo giorno successivo all’infortunio l’assicurazione contro gli infortuni paga un’indennità giornaliera, che in caso d’incapacità al lavoro totale ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato.
Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni paga il trattamento medico ed eventualmente una rendita d’invalidità. Se del caso, versa anche un’indennità per menomazione dell’integrità, un assegno per grandi invalidi o, in caso di decesso, una rendita per superstiti.

Beneficiari

L’indennità giornaliera, pari all’80 per cento del guadagno assicurato, è pagata dall’assicuratore-infortuni. Il datore di lavoro deve versare alla persona infortunata almeno l’importo dell’indennità giornaliera. Su quest’ultima non sono prelevati contributi AVS.

Incapacità al lavoro prolungata

Nella maggior parte dei casi d’incapacità al lavoro prolungata, dopo tre mesi la cassa pensioni esonera la persona assicurata dall’obbligo contributivo. I datori di lavoro notificano l’infortunio alla cassa pensioni.

Per le altre assicurazioni sociali non è necessario procedere a una notifica particolare, poiché i contributi vengono rettificati alla fine dell’anno sulla base dei salari versati. D’altra parte, la mancanza prolungata di attività può avere ripercussioni sul fronte dell’AVS; si raccomanda di informarsi presso la cassa di compensazione.

Licenziamento di una persona infortunata

Le persone incapaci al lavoro in seguito a un infortunio beneficiano di una protezione contro il licenziamento come in caso di malattia o gravidanza. Durante il primo anno di lavoro, una volta concluso il periodo di prova, la protezione legale contro il licenziamento dura 30 giorni. Dal secondo al quinto anno il periodo protetto è di 90 giorni e dal sesto anno in poi di 180 (art. 336c CO). Scaduto il termine si può procedere al licenziamento.

Sostegno in caso d’integrazione da parte dell’AI

Se in seguito a un infortunio una persona rischia di essere incapace al lavoro per un lungo periodo, non esitate a rivolgervi al vostro ufficio AI.

Ultima modifica 12.12.2022

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