Nell’ambito dei CCL, tra i datori di lavoro e i lavoratori possono essere convenute disposizioni più favorevoli di quelle delle singole assicurazioni sociali. In linea di massima si distingue tra due tipi di CCL: quelli «abituali» e quelli «d’obbligatorietà generale».
I CCL abituali sono vincolanti per i datori di lavoro e per i lavoratori che hanno firmato il contratto oppure che fanno parte di un’associazione padronale o di un sindacato che hanno firmato il contratto. Per comodità i datori di lavoro possono far valere un contratto per un’intera azienda indipendentemente dal fatto che i collaboratori siano membri o meno di un sindacato.
I datori di lavori che non hanno firmato un CCL tramite un’associazione possono assoggettarsi al contratto per mezzo di una dichiarazione. In questo caso il contratto è applicabile a tutto il personale e non solo ai membri di un sindacato.
A determinate condizioni, definite nella legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, le parti contraenti di un CCL possono chiedere alle autorità federali o cantonali competenti che il campo d’applicazione del CCL venga esteso anche a chi non è membro di un sindacato del settore economico o professionale interessato.
Un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale è quindi valido per tutti i salariati e i datori di lavoro di un ramo specifico, indipendentemente dal fatto che siano membri di un sindacato o di un’associazione padronale.
La Direzione del lavoro della SECO tiene un elenco mensile aggiornato di tutti i CCL d’obbligatorietà generale. Sono disponibili al seguente indirizzo:
Per esempio ...
I CCL d’obbligatorietà generale sono applicabili in particolare all’industria delle costruzioni, ai parrucchieri e all’industria alberghiera (hotel, ristoranti, caffè). Essi prevedono soprattutto disposizioni che oltrepassano lo standard legale per i settori della perdita di guadagno in caso di malattia, infortunio e maternità nonché della previdenza professionale.
Perdita di guadagno
La maggior parte dei CCL d’obbligatorietà generale contengono disposizioni riguardanti la perdita di guadagno. In caso di malattia o d’infortunio di regola si versa l’80 per cento del salario per 720 giorni compresi in un lasso di tempo di 900 giorni con periodi di attesa diversi (p. es. periodo di attesa nell’industria delle costruzioni: da 1 a 30 giorni, per i parrucchieri: 2 giorni, nell’industria alberghiera: al massimo 60 giorni).
Ultima modifica 15.01.2020