Tra i Suoi dipendenti figurano cittadini stranieri o persone domiciliate all’estero? Ha dipendenti che esercitano temporaneamente la loro attività all’estero? In quale Paese devono versare i contributi questi salariati? Quale assicurazione fornisce le prestazioni? Le prestazioni vengono versate anche all’estero?
La Svizzera ha concluso con diversi Stati convenzioni di sicurezza sociale. Di seguito sono presentate le convenzioni più importanti e le principali disposizioni di assoggettamento.
ALC e Convenzione AELS
In virtù dell’ALC, in vigore dal 2002, e della revisione della Convenzione AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), il sistema svizzero di sicurezza sociale è coordinato con i sistemi di questi Stati. Le disposizioni inerenti al coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nel quadro dell’ALC si applicano ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati membri dell’UE, mentre la Convenzione AELS rivista si applica ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi e del Lichtenstein. Lo scopo è garantire a coloro che scelgono di domiciliarsi in un altro Stato – per motivi di lavoro o per risiedervi – di non essere svantaggiati.
L’ALC e la Convenzione AELS sanciscono il principio della parità di trattamento, secondo cui, nell’applicazione della propria legislazione, ogni Stato deve trattare i cittadini di altri Stati membri come i propri. In linea di principio l’obbligo contributivo incombe sempre a un solo Stato, anche nei casi in cui una persona lavora contemporaneamente in più Stati dell’UE (p. es. uno spedizioniere o un collaboratore dei servizi esterni responsabile per più Paesi). All’interno del campo d’applicazione dell’ALC e della Convenzione AELS vigono disposizioni generali per il coordinamento dell’obbligo contributivo tra gli Stati membri. Di seguito sono presentate le disposizioni principali.
Per principio, una persona che ha lavorato in più Paesi otterrà, in caso di rendita, un versamento parziale da ciascuno dei Paesi in cui ha lavorato. La condizione è che abbia versato contributi per almeno un anno in ciascuno di questi Paesi e che la clausola del periodo assicurativo minimo di ciascuno Stato sia soddisfatta. A questo scopo saranno calcolati, se del caso, i periodi assicurativi di tutti i Paesi.
Una persona assicurata contro le malattie in uno di questi Stati ha diritto a prestazioni dell’AMal anche quando risiede o soggiorna in un altro Stato membro dell’AELS o in Svizzera. In caso di soggiorno in uno Stato dell’UE o dell’AELS, si raccomanda dunque di prendere con sé la tessera europea di assicurazione malattia, rilasciata dall’assicuratore-malattie. Le cure sono prestate e prese a carico secondo le disposizioni della legislazione dello Stato di soggiorno o di residenza. Le prestazioni fornite in un altro Stato a scopo terapeutico sono rimborsate dall’assicuratore-malattie unicamente se prima dell’esecuzione è stato ottenuto il consenso di quest’ultimo.
Una persona che subisce un infortunio professionale o è colpita da una malattia professionale ottiene le prestazioni dall’assicuratore competente. I costi vengono rimborsati dall’assicurazione infortuni o malattie competente.
Nel campo d’applicazione dell’ALC e della Convenzione AELS le prestazioni familiari vengono coordinate per garantire che queste non siano né versate due volte né rifiutate su indicazione di eventuali obblighi assicurativi in un altro Stato. Nei casi in cui, a titolo diverso, sussiste un diritto per lo stesso periodo e per gli stessi familiari in diversi Stati, valgono le regole di priorità seguenti. Gli assegni familiari fondati sull’esercizio di un’attività lucrativa hanno la precedenza, in seconda posizione vi sono quelli dipendenti da una rendita e in ultimo quelli connessi al domicilio. Se invece sussiste un diritto alle prestazioni di più Stati membri a un medesimo titolo, il domicilio dei figli costituisce il fattore determinante del secondo criterio di priorità. Se le prestazioni degli Stati debitori in via sussidiaria sono più alte di quelle del debitore prioritario, essi pagano un complemento differenziale.
Accordi con singoli Stati contraenti
Questi accordi si basano essenzialmente sugli stessi principi dell’ALC, pur essendo meno completi.
Determinate disposizioni degli accordi (in particolare quelle concernenti l’assoggettamento al diritto delle assicurazioni sociali e il distacco) valgono anche per i cittadini di Stati terzi. L’elenco delle convenzioni di sicurezza sociale e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
Recesso del Regno Unito dall’UE (Brexit)
Il Regno Unito ha lasciato l’UE. L’ALC e i regolamenti di coordinamento dell’UE che disciplinano i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito in materia di sicurezza sociale non sono più applicabili.
Tutela dei diritti acquisiti
La Svizzera e il Regno Unito hanno negoziato un accordo sui diritti dei cittadini, che in materia di sicurezza sociale riduce al minimo i cambiamenti per le persone assoggettate all’ALC prima del 1°gennaio 2021 e garantisce loro i diritti acquisiti in virtù di quest’ultimo.
Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito
La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione di sicurezza sociale applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2021 ed entrata definitivamente in vigore il 1° ottobre 2023.
Essa si basa complessivamente sugli stessi principi di coordinamento contemplati dall’ALC (pari trattamento, determinazione della legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi di assicurazione, esportazione delle prestazioni (AD esclusa) ecc.). e riprende le disposizioni del diritto di coordinamento dell'UE, adeguate alle esigenze dei due Stati contraenti.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’UFAS:
In gergo tecnico, quando si tratta di determinare in quale Paese una persona deve affiliarsi alle assicurazioni sociali, si parla di assoggettamento al diritto delle assicurazioni sociali. Le PMI sono confrontate con questioni di assoggettamento al più tardi quando prevedono un’espansione all’estero, inviano alcuni collaboratori da clienti all’estero oppure assumono personale domiciliato all’estero. Di seguito sono presentate le disposizioni principali.
In linea generale si applica il principio del luogo di lavoro, secondo il quale una persona che generalmente esercita un’attività lucrativa in un solo Stato è soggetta al diritto di tale Stato, a prescindere dal suo luogo di domicilio. Una persona avente la cittadinanza svizzera residente in Svizzera e attiva esclusivamente in Italia per un datore di lavoro svizzero è soggetta al diritto italiano.
I salariati stranieri soggetti alla legislazione svizzera vanno annunciati agli stessi organi cui si annunciano i salariati svizzeri.
I lavoratori distaccati, vale a dire le persone che lavorano provvisoriamente per il proprio datore di lavoro in uno Stato dell’UE o dell’AELS o in uno Stato contraente, possono restare soggetti al diritto svizzero per un tempo determinato e sono esonerati dall’obbligo contributivo all’estero. Lo stesso vale viceversa per le persone provenienti da uno Stato dell’UE o dell’AELS o da uno Stato contraente e distaccate temporaneamente in Svizzera, le quali rimangono assicurate nel Paese d’origine e sono esonerate dall’obbligo contributivo in Svizzera.
Le disposizioni per i familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona distaccata variano a seconda della convenzione. In caso di bisogno si raccomanda dunque di consultare la pertinente convenzione e di contattare per tempo la cassa di compensazione.
Informazioni dettagliate sono contenute nei promemoria dell’UFAS, che possono essere scaricati dal sito Internet:
Ultima modifica 04.12.2023