Riforma strutturale della previdenza professionale: ordinanze in consultazione

Berna, 24.11.2010 - Il Consiglio federale ha mandato in consultazione le ordinanze per l’attuazione della riforma strutturale della previdenza professionale. La procedura durerà fino al 28 febbraio 2011. La riforma strutturale rafforza la vigilanza, introduce regole più severe per gli attori del secondo pilastro e aumenta la trasparenza nella gestione delle casse pensioni, contribuendo così a prevenire eventuali abusi. Risponde pertanto ad alcune richieste formulate alla vigilia della votazione popolare sull’aliquota di conversione del 7 marzo 2010.

Il 19 marzo 2010 il Parlamento ha approvato la riforma strutturale della previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Per la sua attuazione sono state modificate due ordinanze: l’ordinanza concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza (OPP1) e l’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Inoltre è stata creata ex novo l’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond). La riforma copre essenzialmente tre tematiche:

Regole più rigorose per gli attori e la gestione degli istituti previdenziali

La riforma strutturale rende le disposizioni sul governo d'impresa e sulla trasparenza nella LPP nettamente più severe adeguando in questo senso l’OPP2. Essa introduce requisiti concreti per quanto riguarda l’integrità e la lealtà delle persone incaricate di gestire gli istituti di previdenza o di amministrarne il patrimonio (buona reputazione, attività irreprensibile, assenza di conflitti d’interesse). È inoltre richiesto che i negozi giuridici conclusi dall’istituto previdenziale con persone ad esso vicine siano resi trasparenti e controllati dall’ufficio di revisione e che le persone o istituzioni che hanno ottenuto vantaggi patrimoniali da terzi in relazione con la loro attività per l’istituto di previdenza li versino a quest'ultimo. Oltre al cosiddetto front running, saranno in futuro vietati anche il parallel e l'after running (sfruttamento di informazioni privilegiate grazie all’attività per istituti previdenziali nell’ambito di operazioni d’investimento). Le spese amministrative dovranno essere comunicate più dettagliatamente nel conto annuale. Per dare maggior peso alle disposizioni sul governo d'impresa (governance) sono state adeguate anche le disposizioni penali della LPP.

Si è infine fornita una definizione più netta dei compiti dell’ufficio di revisione, del perito in materia di previdenza professionale e dell’organo supremo degli istituti di previdenza, accrescendone marcatamente la responsabilità.

Cantonalizzazione e professionalizzazione della vigilanza

La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza attivi a livello nazionale o internazionale passerà dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai Cantoni. L’alta vigilanza sarà esercitata da una Commissione di alta vigilanza indipendente dotata di una segreteria permanente. La commissione dovrà creare una prassi di vigilanza uniforme e garantire la stabilità del sistema del secondo pilastro. La vigilanza da parte della Confederazione sarà dunque soppressa. Le autorità di vigilanza cantonali dovranno essere istituite sotto forma di istituto di diritto pubblico indipendente dall’amministrazione pubblica con personalità giuridica propria. La riforma strutturale favorirà presumibilmente la tendenza alla regionalizzazione degli enti preposti alla vigilanza. Già ora sono in essere due concordati intercantonali sulla vigilanza (Svizzera orientale, Svizzera centrale) e ce ne sono altri in fase di preparazione. Queste modifiche strutturali presuppongono numerosi adeguamenti dell’OPP1.

Normativa sulle fondazioni d’investimento nella previdenza professionale

Grazie alla riforma strutturale, le fondazioni d’investimento trovano per la prima volta riscontro normativo. La nuova ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond) disciplina la cerchia ammessa degli investitori, l’accumulo, l’utilizzo e il collocamento del patrimonio, la contabilità, il rendiconto e la revisione, i diritti degli investitori e alcuni aspetti organizzativi. Le disposizioni si basano sostanzialmente sulla prassi esistente. Le fondazioni d’investimento sono sorvegliate dalla Commissione di alta vigilanza.

Entrata in vigore a tappe

L’entrata in vigore delle disposizioni sul governo d'impresa e sulla trasparenza è prevista per il 1° luglio 2011, quella della modifica relativa alla struttura di vigilanza e della nuova ordinanza sulle fondazioni d’investimento per il 1° gennaio 2012. In quella data entrerà in funzione anche la Commissione di alta vigilanza.


Indirizzo cui rivolgere domande

tel. 031 322 90 57, Martin Kaiser, vicedirettore UFAS, Responsabile dell’Ambito Previdenza vecchiaia e superstiti, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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Ultima modifica 07.09.2006

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