Organizzazione e finanziamento della previdenza professionale

Finanziamento

Il finanziamento del secondo pilastro avviene secondo il sistema di capitalizzazione. Durante la loro attività lavorativa, tutte le fasce d'età formano un patrimonio, composto dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal tasso d'interesse annuo del 1% a partire dal 1° gennaio 2017 e del 1,25% dal 1° gennaio 2024. Per garantire le prestazioni viene allestito un capitale di copertura. Concedendo l'esenzione fiscale per i contributi e il patrimonio nel secondo pilastro, lo Stato contribuisce al finanziamento solo in modo indiretto.

Contributi dei datori di lavoro

L'ammontare dei sussidi dipende dall'istituto di previdenza. L'unica prescrizione da seguire riguarda il contributo del datore di lavoro che deve ammontare almeno al totale dei contributi dei suoi dipendenti. Tuttavia il datore di lavoro è libero di aumentare i suoi contributi.

Quale salario deve essere assicurato?

Per raggiungere il fine previdenziale, le prestazioni del primo e del secondo pilastro sono ben coordinate. Perciò il reddito determinante che deve essere assicurato nella previdenza professionale è denominato salario coordinato. È calcolato in base allo stipendio lordo annuo meno la deduzione di coordinamento. L'importo limite minimo corrisponde al reddito annuo (lordo) a partire dal quale il salariato è tenuto ad assicurarsi alla previdenza professionale. L'importo limite massimo, quindi il salario massimo da assicurare, ammonta al triplo della rendita AVS massima.

Importi limite fino al 31.12.2022
Salario annuo minimo (soglia d'entrata LPP) Fr. 21'510.-- (e 22'050.-- dal 2023)
Deduzione di coordinamento Fr. 25'095.-- (e 25'725.-- dal 2023)
Limite massimo del salario annuo Fr. 86'040.-- (e 88'200.-- dal 2023)
Salario coordinato massimo Fr. 60'945.-- (e 62'475.-- dal 2023)
Salario coordinato minimo Fr. 3'585.-- (e 3'675.-- dal 2023)

Prescrizioni d'investimento 

Gli istituti di previdenza devono investire il loro patrimonio seguendo le direttive prescritte dalla LPP. Sono tenuti a scegliere accuratamente gli investimenti del patrimonio e a ripartire i mezzi disponibili tra diverse categorie d'investimento. L'istituto di previdenza deve mirare a un provento a livello del mercato finanziario, dei capitali ed immobiliare.

Il patrimonio dovrebbe essere ripartito tra investimenti a corto, medio e lungo termine, in modo da poter erogare, una volta esigibili, le prestazioni assicurative e quelle di libero passaggio.

Applicazione

Gli istituti di previdenza che applicano la previdenza a favore del personale ai sensi della LPP devono iscriversi nel registro per la previdenza professionale. L'amministrazione è un organo paritetico: sia i salariati che i datori di lavoro hanno il diritto di essere consultati. I rappresentanti sono eletti direttamente dagli assicurati o tramite delegati.

L'obbligo d'informazione ha un'importanza particolare. Ogni anno, l'istituto di previdenza deve informare gli assicurati sui loro diritti alle prestazioni, sul salario coordinato, sul tasso contributivo, sull'avere di vecchiaia, sull'organizzazione ed sul finanziamento nonché sui membri dell'organo paritetico. Gli assicurati possono richiedere la consegna dei conti e del rapporto annuali. Giusta l'articolo 86b LPP, l'istituto è inoltre tenuto ad informare gli assicurati che lo desiderano sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese d'amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Vigilanza

Un organo di controllo riconosciuto (ufficio fiduciario) esamina ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale. Un esperto delle casse pensioni effettua una verifica a intervalli periodici. Le autorità di vigilanza cantonali controllano l'adempimento delle prescrizioni legali e regolamentari. L'alta vigilanza sulle differenti autorità è esercitata dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Istituto collettore

Oltre agli istituti di previdenza, esistono due organi speciali della previdenza professionale: il fondo di garanzia e l'istituto collettore.

L'istituto collettore garantisce la previdenza dei salariati i cui datori di lavoro non sono affiliati a nessun istituto di previdenza registrato. Inoltre provvede alla previdenza di persone assicurate a titolo facoltativo (p. es. di indipendenti) e di persone escluse da un istituto di previdenza. Infine assicura i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione contro il rischio d'invalidità e di decesso. Essendo il finanziamento effettuato dagli interessati, l'istituto collettore è anche denominato fondazione collettiva.

Fondo di garanzia

Finanziato tramite i contributi di tutti gli istituti di previdenza, il fondo di garanzia, attivo a livello nazionale, versa sussidi agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole. È il caso quando gli accrediti di vecchiaia ammontano a più del 14% della somma dei salari coordinati. Inoltre garantisce le prestazioni legali nel caso di istituti di previdenza in situazione d'insolvenza (cosiddetta garanzia all'insolvenza). Tuttavia la garanzia comprende al massimo le prestazioni che ammontano al 150 per cento dell'importo limite massimo; sono quindi versate solo prestazioni fino a 129'060 franchi fino al 2022 e 132'300 franchi dal 2023.

Casse mantello

Esistono istituti che concedono prestazioni superiori a quelle minime previste dalla LPP. Si parla della previdenza sovraobbligatoria o del pilastro 2b. Non sono soggetti alla LPP gli istituti che applicano esclusivamente la previdenza sovraobbligatoria. A farne uso sono in genere i salariati che per la previdenza minima legale sono già affiliati ad un altro istituto di previdenza.

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/organisation-und-finanzierung.html