Prescrizioni d'investimento
Gli istituti di previdenza devono investire il loro patrimonio seguendo le direttive prescritte dalla LPP. Sono tenuti a scegliere accuratamente gli investimenti del patrimonio e a ripartire i mezzi disponibili tra diverse categorie d'investimento. L'istituto di previdenza deve mirare a un provento a livello del mercato finanziario, dei capitali ed immobiliare.
Il patrimonio dovrebbe essere ripartito tra investimenti a corto, medio e lungo termine, in modo da poter erogare, una volta esigibili, le prestazioni assicurative e quelle di libero passaggio.
Applicazione
Gli istituti di previdenza che applicano la previdenza a favore del personale ai sensi della LPP devono iscriversi nel registro per la previdenza professionale. L'amministrazione è un organo paritetico: sia i salariati che i datori di lavoro hanno il diritto di essere consultati. I rappresentanti sono eletti direttamente dagli assicurati o tramite delegati.
L'obbligo d'informazione ha un'importanza particolare. Ogni anno, l'istituto di previdenza deve informare gli assicurati sui loro diritti alle prestazioni, sul salario coordinato, sul tasso contributivo, sull'avere di vecchiaia, sull'organizzazione ed sul finanziamento nonché sui membri dell'organo paritetico. Gli assicurati possono richiedere la consegna dei conti e del rapporto annuali. Giusta l'articolo 86b LPP, l'istituto è inoltre tenuto ad informare gli assicurati che lo desiderano sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese d'amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
Vigilanza
Un organo di controllo riconosciuto (ufficio fiduciario) esamina ogni anno la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale. Un esperto delle casse pensioni effettua una verifica a intervalli periodici. Le autorità di vigilanza cantonali controllano l'adempimento delle prescrizioni legali e regolamentari. L'alta vigilanza sulle differenti autorità è esercitata dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.
Istituto collettore
Oltre agli istituti di previdenza, esistono due organi speciali della previdenza professionale: il fondo di garanzia e l'istituto collettore.
L'istituto collettore garantisce la previdenza dei salariati i cui datori di lavoro non sono affiliati a nessun istituto di previdenza registrato. Inoltre provvede alla previdenza di persone assicurate a titolo facoltativo (p. es. di indipendenti) e di persone escluse da un istituto di previdenza. Infine assicura i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione contro il rischio d'invalidità e di decesso. Essendo il finanziamento effettuato dagli interessati, l'istituto collettore è anche denominato fondazione collettiva.
Fondo di garanzia
Finanziato tramite i contributi di tutti gli istituti di previdenza, il fondo di garanzia, attivo a livello nazionale, versa sussidi agli istituti di previdenza con una struttura d'età sfavorevole. È il caso quando gli accrediti di vecchiaia ammontano a più del 14% della somma dei salari coordinati. Inoltre garantisce le prestazioni legali nel caso di istituti di previdenza in situazione d'insolvenza (cosiddetta garanzia all'insolvenza). Tuttavia la garanzia comprende al massimo le prestazioni che ammontano al 150 per cento dell'importo limite massimo; sono quindi versate solo prestazioni fino a 129'060 franchi fino al 2022 e 132'300 franchi dal 2023.
Casse mantello
Esistono istituti che concedono prestazioni superiori a quelle minime previste dalla LPP. Si parla della previdenza sovraobbligatoria o del pilastro 2b. Non sono soggetti alla LPP gli istituti che applicano esclusivamente la previdenza sovraobbligatoria. A farne uso sono in genere i salariati che per la previdenza minima legale sono già affiliati ad un altro istituto di previdenza.