Informazioni di base & legislazione

La previdenza professionale (secondo pilastro) è un regime previdenziale complementare, finanziato in egual misura da datori di lavoro e salariati. Essa fornisce prestazioni complementari a quelle dell’AVS/AI all’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità). La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’AVS/AI, consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, decesso o invalidità).

La previdenza professionale obbligatoria si applica a tutti i lavoratori dipendenti che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21 330 franchi (fino al 2020), 21 510 franchi (fino al 2022), 22 050 (fino al 2024) e 22 680 (dal 2025), mentre è facoltativa per i lavoratori indipendenti.

La LPP stabilisce un livello minimo obbligatorio di previdenza. Le casse pensioni possono concedere prestazioni superiori al minimo legale nel quadro della previdenza più estesa.

Leggi & ordinanze

Su questa pagina troverete i rimandi alle leggi e alle ordinanze sulla previdenza professionale pubblicate nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Basi PP

Questa pagina fornisce informazioni di base sui principali temi della previdenza professionale.

Informazioni per imprese / PMI

La guida offre alle piccole e medie imprese (PMI) un utile manuale per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per la risoluzione di singoli problemi.

Ultima modifica 12.11.2024

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