La vigilanza sull'AVS, sulle prestazioni complementari (PC), sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sugli assegni familiari nell’agricoltura è stata modernizzata con il rafforzamento della vigilanza orientata ai rischi, l’ottimizzazione del governo d’impresa (governance) e il miglioramento della gestione strategica dei sistemi d’informazione del 1° pilastro. La modifica della legge sull'AVS e le corrispondenti modifiche alle ordinanze sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.
La vigilanza sull’AVS è rimasta pressoché invariata dal 1948 e altrettanto vale per le IPG, le PC e gli assegni familiari nell’agricoltura. Il 20 novembre 2019, il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge sull'AVS. Il Parlamento ha adottato le modifiche della legge il 17 giugno 2022. Le corrispondenti modifiche all'ordinanze sono state adottate dal Consiglio federale il 22 novembre 2023 e sono entrate in vigore, insieme alla modifica della legge, il 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda il 1° pilastro, le modifiche seguono tre linee d’azione principali:
Nell’ambito dell’AVS, delle PC, delle IPG e degli assegni familiari nell’agricoltura, l’attuale vigilanza retrospettiva sarà sostituita da una vigilanza preventiva e orientata ai rischi. A tal fine gli organi esecutivi introdurranno moderni strumenti di gestione e di controllo (gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno). Saranno inoltre precisati i compiti e le competenze dell’autorità di vigilanza.
I principi di buon governo d’impresa e in particolare di requisiti in materia di indipendenza degli organi esecutivi, integrità dei responsabili e trasparenza nella presentazione dei conti sono ora sanciti dalla legge. Queste modifiche garantiranno un’attuazione ineccepibile del 1° pilastro.
Gli organi esecutivi dovranno garantire la necessaria stabilità dei loro sistemi d’informazione, la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. All’autorità di vigilanza sarà attribuita la competenza di stabilire requisiti in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Inoltre, verrà disciplinato il finanziamento dello sviluppo e della gestione di sistemi d’informazione applicabili a livello nazionale. Infine, al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di disciplinare lo scambio elettronico di dati tra gli assicuratori svizzeri nonché tra questi e le autorità federali. Questa disposizione sarà introdotta nella LPGA (legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) e varrà dunque per tutti i rami delle assicurazioni sociali.
Comunicati stampa
Ultima modifica 16.02.2024