splitting (ripartizione dei redditi)

Per il calcolo delle rendite spettanti ai coniugi si sommano i redditi conseguiti da entrambi i coniugi negli anni civili di matrimonio in cui entrambi erano assicurati all’AVS e li si attribuiscono per metà a ciascuno. Questa ripartizione si applica simultaneamente anche agli accrediti per compiti educativi e agli accrediti per compiti assistenziali. Si procede alla ripartizione dei redditi nel momento in cui entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita o un coniuge superstite ha diritto a una rendita d’invalidità o di vecchiaia. Si procede allo splitting dei redditi quando un matrimonio è sciolto in seguito a divorzio.

Ultima modifica 08.02.2023

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