Vi sono due tipi di previdenza individuale:
- la previdenza individuale libera è costituita dai risparmi privati: contanti ("bas de laine"), libretti di risparmio, assicurazioni vita, investimenti ecc. La persona può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme risparmiate. Non vi sono deduzioni fiscali;
- la previdenza individuale vincolata rappresenta la forma di previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata mediante misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.
Il pilastro 3a è oggetto dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in vigore dal 1° gennaio 1987.
Caratteristiche del pilastro 3a :
La caratteristica fondamentale del pilastro 3a risiede nei vantaggi fiscali. In virtù della legge, i contributi versati al pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito. Per contro, le prestazioni sottostanno interamente alla tassazione, come per il 2° pilastro. La persona non può disporre liberamente e in qualsiasi momento dell'avere del pilastro 3a.
Per la previdenza vincolata sono ammesse solo due forme, ossia:
- la polizza di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione;
- il conto di previdenza vincolata presso un istituto bancario.
Le forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a chi esercita un'attività lucrativa. Per i salariati costituiscono un complemento interessante al 1° e 2° pilastro. Per quanto concerne i lavoratori indipendenti, non soggetti al 2° pilastro, rivestono un'importanza particolare in quanto fungono da 2° pilastro. Anche le persone che percepiscono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione possono costituire un pilastro 3a.
Persone autorizzate a costituire un pilastro 3a:
Hanno diritto di costituire un pilastro 3a le persone che conseguono un reddito da attività lucrativa salariata o indipendente assoggettato all'AVS. Tra queste rientrano anche le persone domiciliate all'estero che lavorano in Svizzera, i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera e gli assicurati parzialmente invalidi che conseguono un reddito da attività lucrativa assoggettato all'AVS. Per maggiori informazioni vogliate consultare la