Amministrazione paritetica delle fondazioni collettive

La 1a revisione LPP ha rafforzato i maniera sostanziale la partecipazione all'amministrazione da parte delle persone affiliate a fondazioni collettive, in particolar modo a fondazioni gestite da istituti di assicurazione. Prima della revisione, il consiglio di fondazione era costituito esclusivamente da rappresentanti degli assicuratori.

In futuro, il consiglio di fondazione di tutte le fondazioni collettive sarà composto in modo paritetico, vale a dire che salariati e datori di lavoro avranno lo stesso numero di rappresentanti, eletti secondo una procedura ordinaria. La conseguenza pratica della nuova disposizione è il trasferimento del controllo delle fondazioni collettive dagli assicuratori alle parti sociali. In questo modo si vuole garantire che il consiglio di fondazione tenga conto unicamente degli interessi degli assicurati.

Vedere anche Art. 51 LPP.

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/sammelstiftungen.html