Significato e scopo della previdenza professionale

La previdenza professionale (secondo pilastro) ha il compito, assieme al primo pilastro (AVS/AI/PC), di consentire agli assicurati un adeguato mantenimento del tenore di vita. Attraverso le rendite la previdenza professionale persegue l'obiettivo di garantire, assieme al primo pilastro, un reddito pari al 60% dell'ultimo salario percepito.

Origine e carattere del secondo pilastro

Le prime casse pensioni furono fondate oltre cent'anni fa, dapprima nell'ambito dell'industria meccanica. Di questa protezione previdenziale si avvalevano esclusivamente i lavoratori, il cui datore di lavoro disponeva di una cassa pensioni. Diversamente da oggi, l'adesione era facoltativa ed era possibile solo se rispondeva alla volontà del datore di lavoro. Chi non svolgeva attività professionali non godeva di nessuna protezione e doveva praticamente organizzarsi la previdenza da solo. L'AVS venne istituita solo molto più tardi, nel 1948.  La previdenza professionale venne inserita nella Costituzione nel 1972. Rappresenta il 2° dei tre pilastri del sistema ed è definita integrativa del 1° pilastro.

In virtù di questa disposizione costituzionale, venne elaborata la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), entrata in vigore il 1° gennaio 1985. Il legislatore, pur potenziando le strutture delle casse pensioni preesistenti, ha tuttavia introdotto una previdenza minima garantita per legge: la cosiddetta previdenza professionale obbligatoria. La LPP definisce prestazioni minime per vecchiaia, decesso e invalidità. Gli istituti di previdenza sono però liberi di superare il minimo richiesto per legge. In tal caso si parla di prestazioni sovraobbligatorie. In linea di massima, la legge rimette agli istituti di previdenza le decisioni concernenti organizzazione, struttura e finanziamento di queste prestazioni tanto nell'ambito obbligatorio quanto in quello sovraobbligatorio.

Chi è assicurato?

La LPP obbligatoria vale per tutti i lavoratori già assicurati nel 1° pilastro che guadagnano almeno 22'050 franchi all'anno (dal 2025: 22'680 franchi). È questo il limite minimo per poter accedere alla previdenza professionale obbligatoria. Questo limite corrisponde a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS massima (2024: CHF 2'450 x 12 = CHF 29'400, 3/4 di essa = CHF 22'050. 2025: CHF 2'520 x 12 = CHF 30'240, 3/4 di essa = CHF 22'680) .

L'assicurazione obbligatoria ha inizio il primo giorno del rapporto di lavoro, ma non prima di aver compiuto i 17 anni. In un primo momento, fino ai 24 anni compiuti, i contributi coprono unicamente i rischi di decesso e invalidità. Dopo i 25 anni, ha inizio anche il risparmio per la rendita di vecchiaia.  Vari gruppi di persone non sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. Ad esempio, i lavoratori autonomi, i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi, i membri di una famiglia che lavorano nella propria azienda agricola oppure le persone che, ai sensi dell'AI, sono invalide per almeno 70 %.

In alcuni casi, però, anche le persone appartenenti a queste categorie possono aderire facoltativamente all'assicurazione previdenziale minima.

Previdenza per la vecchiaia

La previdenza per la vecchiaia del secondo pilastro è basata su un processo di risparmio individuale che ha inizio a partire dal 25° anno d'età a condizione però che il reddito lavorativo annuale superi il minimo richiesto di 22'050 franchi (dal 2025: 22'680 franchi). Il processo di risparmio cessa al raggiungimento dell'età pensionabile. L'avere di vecchiaia risparmiato nel corso degli anni sul conto individuale degli assicurati serve a finanziare la rendita di vecchiaia. Il capitale disponibile è convertito nella rendita di vecchiaia annua in base a un fattore di conversione del 6,8%. 

La LPP prevede le seguenti prestazioni:
Prestazioni di vecchiaia Condizioni Ammontare
Rendita di vecchiaia Raggiungimento dell'età di riferimento. Riforma dell'AVS 21 dal 1° gennaio 2024: sistema di pensionamento flessibile nei pilastri 1er e 2e . Età di riferimento identica a 65 anni per tutti gli assicurati.
Età di riferimento per le donne gradualmente aumentata: 
donne nate nel 1961: 64 anni e 3 mesi;
donne nate nel 1962: 64 anni e 6 mesi;
donne nate nel 1963: 64 anni e 9 mesi;
donne nate nel 1964 o dopo: 65 anni.
La rendita di vecchiaia annua corrisponde al 6,80% dell'avere di vecchiaia risparmiato.
Rendita per figli Versata ai beneficiari di una rendita di vecchiaia (eventualmente anticipata);  al decesso del titolare della rendita di vecchiaia, il figlio interessato adempirebbe le condizioni per la rendita per orfani. La rendita si estingue quando il figlio compie i 18 anni. Essa sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che il figlio è a tirocinio o agli studi. 20% della rendita di vecchiaia annua per ogni figlio.
Pensionamento flessibile:
Pensionamento
anticipato / pensionamento
rinviato/ pensionamento
parziale

Riforma dell'AVS 21 dal 1° gennaio 2024:
Diritto al pensionamento anticipato, differito o parziale. Il pensionamento anticipato è possibile a partire dall'età di 63 anni e il pensionamento differito fino all'età di 70 anni. I fondi pensione sono autorizzati a fissare un'età inferiore per la riscossione della pensione (ma non prima dei 58 anni).
Pensionamento parziale: la pensione può essere percepita in 3 fasi (il fondo pensione può autorizzare più di 3 fasi). Il capitale può essere prelevato in un massimo di 3 fasi.

Si vedano anche le disposizioni del regolamento dell'istituto di previdenza.

In caso di pensionamento anticipato, vi è di regola una diminuzione dell'importo della rendita (a meno che il regolamento non preveda disposizioni più favorevoli).

In caso di pensionamento rinviato, vi è un aumento dell'importo della rendita.

Prestazione in capitale e/o rendita Versamento in capitale di una parte della prestazione di vecchiaia, l'altra parte è versata sotto forma di rendita. Secondo le disposizioni del regolamento dell'istituto di previdenza:versamento di un capitale al posto della rendita. Secondo la LPP, pagamento pari a un quarto dell'avere di vecchiaia. Il regolamento della cassa pensioni può prevedere un capitale più elevato
o il versamento dell' importo totale dell'avere di vecchiaia

La riforma dell'AVS 21 è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Questa riforma introduce un sistema di pensionamento flessibile nei pilastri 1er e 2e . Sostituisce le attuali diverse età di pensionamento ordinarie per uomini (65 anni) e donne (64 anni) con un'età di riferimento identica a 65 anni per tutti gli assicurati dall'anno 2029. In particolare, è possibile andare in pensione anticipata, differita o parziale. La persona assicurata può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni. Gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore (ma non prima dei 58 anni). In caso di pensionamento anticipato, le prestazioni di vecchiaia sono ridotte, in quanto l'avere di vecchiaia accumulato è incompleto e viene quindi convertito in una rendita di vecchiaia secondo un'aliquota di conversione inferiore. In caso di pensionamento rinviato,,le prestazioni di vecchiaia vengono aumentate.

L'età di riferimento per le donne è gradualmente aumentata come segue: donne nate nel 1961: 64 anni e 3 mesi; donne nate nel 1962: 64 anni e 6 mesi; donne nate nel 1963: 64 anni e 9 mesi; donne nate nel
1964 o dopo: 65 anni.

Con la riforma dell'AVS 21, che introduce il diritto al pensionamento parziale, la persona assicurata può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L’istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre. Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali.

L'assicurato può anche chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli venga versato sotto forma di prestazione in capitale. Inoltre, l'istituto di previdenza può concedere una prestazione in capitale invece di una rendita se quest'ultima è inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia AVS nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6% nel caso di una rendita per vedovi o vedove o al 2% nel caso di una rendita per orfani. Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può anche prevedere che tutte le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità possano, su richiesta dell'avente diritto, essere versate sotto forma di capitale anche se l'importo supera il quarto dell'avere di vecchiaia. La persona assicurata deve rispettare il termine fissato dall'istituto di previdenza per la richiesta di una prestazione in capitale.

Il capitale risparmiato per le prestazioni di vecchiaia è definito avere di vecchiaia ed è la somma degli accrediti di vecchiaia annuali e dei relativi interessi pari almeno al 1,25 % dal 2024 (2017-2023: 1 %; 1,25 % nel 2016; 1,75 % nel 2015). L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è fissato in percentuale rispetto al salario coordinato e varia in funzione dell'età e del sesso degli assicurati. 

Si applicano le seguenti aliquote :

Età Percentuale del salario coordinato
Uomini Donne
25-34 25-34 7% 
35-44 35-44 10% 
45-54 45-54 15% 
55-65 55-65 18% 

Spetta all'istituto di previdenza stabilire come finanziare questi accrediti di vecchiaia annui. La LPP fornisce solo pochi principi a cui attenersi, fra cui il principio del finanziamento collettivo: il contributo dei datori di lavoro deve essere per lo meno pari alla somma dei contributi di tutti i dipendenti. Come per l'AVS, i datori di lavoro devono versare tutti i contributi (la loro parte e quella dei dipendenti, direttamente detratta dal salario).

Previdenza per l'invalidità

In caso d'invalidità conseguente ad infortunio o malattia ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità la cassa pensioni versa una rendita d'invalidità e, se del caso, una rendita per figli. Queste rendite continuano ad essere versate anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile.  Per determinare la rendita d'invalidità, si calcola l'avere di vecchiaia in proiezione, ovvero: all'avere di vecchiaia che è stato risparmiato fino al momento dell'insorgere del caso previdenziale vengono sommati gli accrediti di vecchiaia futuri ipotetici senza interessi.

La LPP prevede le seguenti prestazioni:
Prestazione d'invalidità Condizioni Importo
Rendita d'invalidità

 

Essere invalido almeno al 40 %

 

 

          

  • Per un grado d’invalidità del 70% e più
Rendita intera d’invalidità
  • Per un grado d’invalidità tra il 69% e il 50%
la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d’invalidità
  • Per un grado d’invalidità inferiore al 50%, la quota percentuale della rendita è la seguente

Grado d’invalidità quota percentuale della rendita d’invalidità
49 % 47,5 %
48 % 45 %
47 % 42,5 %
46 % 40 %
45 % 37,5 %
44 % 35 %
43 % 32,5 %
42 % 30 %
41 % 27,5%
40 % 25 %

 

 

La rendita d'invalidità annuale corrisponde a 6,80 % dell’avere di vecchiaiase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendita per i figli Versata ai beneficiari di una rendita d’invalidità: al decesso dell’avente diritto, il figlio interessato adempirebbe le condizioni per la rendita per orfani. La rendita è versata fino a quando il figlio compie i 18 anni o, se sta svolgendo una formazione, fino al compimento del 25° anno di età. 20 % della rendita d’invalidità annua
Particolarità: liquidazione in capitale Secondo le disposizioni del regolamento dell’istituto di previdenza: riscossione di capitale possibile Versamento unico

Previdenza per i superstiti

Il coniuge superstite (uomo o donna) che deve occuparsi del mantenimento del/i figli/o o che ha almeno 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni ha diritto a una rendita per coniuge superstite. Se il coniuge superstite non soddisfa queste condizioni, riceve un versamento unico pari a tre rendite annuali. Il diritto a una rendita del coniuge superstite si estingue con il passaggio a nuove nozze.  Anche il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per superstiti dopo il decesso dell'ex coniuge, purché il matrimonio sia durato almeno 10 anni e ,in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato superstite abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece che di una rendita vitalizia.  La rendita dei superstiti non può inoltre superare la pensione alimentare, in virtù della sentenza di divorzio.

I partner registrati sono equiparati alle persone sposate o, in caso di scioglimento giudiziale dell'unione, divorziate. 

La persona assicurata può designare quale beneficiario di prestazione per i superstiti il suo o la sua partner non sposato/a o non registrato/a, se i partner, prima del decesso, hanno convissuto per 5 anni o se hanno dovuto provvedere al mantenimento di figli comuni.

La LPP prevede le seguenti prestazioni:
Prestazione per i superstiti Condizioni Ammontare annuo
Rendita per coniuge superstite (vedova o vedovo)

Essere vedovo/a, avere un figlio o più a carico o avere almeno 45 anni ed essere stato/a sposato/a per almeno 5 anni.

Il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova dopo la morte dell'ex coniuge a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e al momento del divorzio gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.

60% della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità intera.
Liquidazione in capitale per il coniuge superstite Quando non sussiste alcun diritto a una rendita per coniuge superstite 3 rendite annuali sotto forma di liquidazione in capitale
Rendita per superstiti per il partner registrato L'unione domestica registrata dev'essere durata almeno 5 anni. Inoltre, il partner superstite deve aver 45 anni o almeno un figlio a carico. L'ex partner superstite è equiparato all'ex coniuge superstite a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno 10 anni e al momento del scioglimento della comunione domestica gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita. 60% della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità intera
Liquidazione in capitale per il partner registrato superstite Quando non sussiste alcun diritto a una rendita per partner registrato 3 rendite annuali sotto forma di liquidazione in capitale
Prestazione per superstiti per partner non sposati o partner no registrati

Convivenza di almeno 5 anni prima del decesso;

o mantenimento di figli comuni;

rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento dell'istituto di previdenza.

Importo fissato dal regolamento dell'istituto di previdenza.
Rendita per orfani Pensionati con figli di età inferiore a 18 anni, ancora in formazione o con un grado d'invalidità almeno del 70%, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età , fintanto che il figlio è a tirocinio o agli studi. 20% della rendita intera di vecchiaia / invalidità
Particolarità:
Liquidazione in capitale
Secondo le disposizioni del regolamento dell'istituto di previdenza: possibile riscossione di capitale versamento unico

Sovraindennizzo

Le prestazioni dell'assicurazione infortuni (LAINF) o dell'assicurazione militare (LAM) hanno per principio la precedenza, anche se esiste un obbligo di prestazione della LPP per lo stesso caso d'assicurazione. Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti in conformità alla LPP vengono concesse dunque solo se, sommate alle altre entrate, non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Se viene superato questo limite, le prestazioni d'invalidità e superstiti LPP vengono ridotte nella stessa proporzione. Questa norma intende evitare il sovraindennizzo: l'obbligo di prestazione dei vari rami assicurativi non deve in pratica consentire agli assicurati di trovarsi in una situazione finanziaria migliore di quella precedente il sinistro.

Mantenimento della protezione previdenziale

Se gli assicurati lasciano l'istituto di previdenza prima che si verifichi un caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità), hanno diritto a percepire la prestazione d'uscita. In questo caso si parla di libero passaggio. Il caso di libero passaggio può verificarsi sia quando un assicurato cambia posto di lavoro che quando non inizia una nuova attività subito dopo essere uscito dall'istituto di previdenza. Nel primo caso, l'istituto di previdenza precedente versa la prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Nel secondo caso, la persona assicurata deve comunicare all'istituto di previdenza a quale istituto di libero passaggio deve essere versata la prestazione d'uscita. L'assicurato può scegliere fra un conto di libero passaggio a suo nome presso una fondazione bancaria e una polizza di libero passaggio a suo favore presso una compagnia di assicurazioni. La protezione previdenziale della persona assicurata viene così mantenuta in quanto questo capitale le viene versato in contante esclusivamente a determinate condizioni.  Se la persona assicurata non comunica all'istituto di previdenza dove deve essere versata la prestazione d'uscita, quest'ultimo deve versarla all'istituto collettore entro 2 anni da quando si è verificato il caso di libero passaggio.  Gli assicurati che desiderano ritrovare averi dimenticati presso istituti di previdenza professionale possono rivolgersi all'Ufficio centrale del secondo pilastro, che comunicherà loro presso quali istituti potrebbero essere gestiti i loro averi previdenziali o i loro conti o polizze di libero passaggio. A questo scopo gli istituti di previdenza e quelli di libero passaggio sono tenuti a notificare ogni anno all'Ufficio centrale del secondo pilastro se gestiscono capitali previdenziali senza fornire comunicazioni agli aventi diritto.  Se la persona assicurata perde il lavoro, resta comunque assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale per i rischi di decesso e invalidità, a condizione che, dopo un periodo di attesa pari solitamente a 5 giorni, percepisca indennità giornaliere o indennità della cassa per la disoccupazione e che il reddito giornaliero superi i 81,20 franchi (fino al 2022) e 84,70 (dal 2023) e 87.10 (dal 2025). I premi di questa previdenza vengono assunti metà ciascuno dalle persone disoccupate e dalla cassa per la disoccupazione. Questa assicurazione viene gestita dall'istituto collettore. Chi, in conformità al regolamento del suo ultimo istituto di previdenza, si è assicurato facoltativamente, perché non ha trovato un nuovo posto di lavoro, può rinunciare a questa protezione previdenziale.  

Ultima modifica 29.10.2024

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