Ordinanza del DFI sulle condizioni per il superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d’investimento
La revisione dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFP), adottata dal Consiglio federale il 21 giugno scorso, prevede all'articolo 26a che i limiti dei crediti per debitore e i limiti di partecipazione ai requisiti d'investimento della previdenza professionale (art. 54 e 54a OPP 2) possono essere superati. La presente ordinanza sostituisce la precedente direttiva CHS-PP D - 02/2014 "Condizioni che le fondazioni d'investimento devono soddisfare, ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 OFP, che superano i limiti per debitore e per società di cui agli art. 54 e 54a OPP 2".