Caso 1: attività lucrativa esercitata in Svizzera, datore di lavoro con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS

I lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro o di un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS sono soggetti alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo in cui sono domiciliati o si trova la sede del datore di lavoro. Si applica il cosiddetto principio del luogo di lavoro giusta l’articolo 11 paragrafo 3 lettera a del regolamento (CE) n. 883/2004. L’attività lucrativa svolta in Svizzera va considerata come se il datore di lavoro avesse la propria sede in Svizzera.

 Art. 11 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004

Esempio

Una ditta X specializzata nello sviluppo di siti Internet con sede a Francoforte sul Meno (Germania) occupa una lavoratrice svizzera residente a Sciaffusa (Svizzera), che elabora e sviluppa dal suo domicilio le pagine web per i clienti della ditta X. Conformemente al principio del luogo di lavoro, la lavoratrice è soggetta alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale.

Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Se i lavoratori sono domiciliati in Svizzera, i datori di lavoro stranieri devono rivolgersi alla cassa di compensazione AVS del Cantone di domicilio dei lavoratori. Se invece i lavoratori risiedono in uno Stato dell’UE o dell’AELS, l’interlocutore è la cassa di compensazione AVS del Cantone in cui viene svolta l’attività lucrativa.

Previdenza professionale (PP)

Per principio, i datori di lavoro stranieri hanno la possibilità di affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. istituti collettivi o comuni) e assicurarvi i propri lavoratori, ma possono anche creare un proprio istituto di previdenza. Altrimenti devono affiliarsi alla Fondazione istituto collettore LPP.

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Le aziende di cui all'articolo 66 LAINF devono assicurarsi presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). Le altre aziende devono affiliarsi presso un assicuratore infortuni privato. Se i datori di lavoro non lo fanno, la cassa suppletiva LAINF può assegnarli d'ufficio a un assicuratore infortuni privato.

Assegni familiari (AFam)

Se i lavoratori sono domiciliati in Svizzera, i datori di lavoro stranieri si affiliano alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio dei lavoratori. Se invece i lavoratori risiedono in uno Stato dell’UE o dell’AELS, i datori di lavoro devono rivolgersi alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone in cui viene esercitata l’attività lucrativa.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 26.02.2016

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