Convenzioni di sicurezza sociale e convenzioni normative

Convenzioni di sicurezza sociale

UE

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, alle relazioni con gli Stati membri dell'UE sono applicabili a partire dal 1° aprile 2012 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/04 e del relativo Regolamento d'applicazione n. 987/09, che reggono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei.

AELS

I Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono anche applicabili in seno all'AELS (Convenzione AELS). Le iscrizioni degli Stati dell'AELS negli allegati non sono incluse.

I Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano solo in alcuni casi (cfr. le disposizioni transitorie dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009).

Con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si applicano le stesse regole di coordinamento sia nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che in quelli tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non si applicano invece alle situazioni che riguardano al contempo la Svizzera, l’UE e l’AELS, poiché non esiste un «accordo quadro».

L’ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e il loro campo d’applicazione si limita ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo. Le disposizioni dell’ALC non si applicano quindi, per esempio, a un cittadino del Liechtenstein che risiede in Austria e lavora in Svizzera.

Stati contraenti

La Svizzera ha concluso accordi di sicurezza sociale con 52 Stati. Scopo primario ne sono la parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, la definizione della legislazione applicabile e il versamento all'estero delle prestazioni finanziate mediante contributi.

Informazione sulle convenzioni

I documenti d'informazione sulle convenzioni di sicurezza sociale sono disponibili soltanto in tedesco, francese e inglese.

Convenzioni normative

La Svizzera è membro di diverse organizzazioni internazionali che si occupano di questioni sociali. Le disposizioni giuridiche elaborate in seno a queste organizzazioni, le cosiddette convenzioni normative, sono state ratificate in parte anche dalla Svizzera.

Le disposizioni delle convenzioni normative sono destinate agli Stati e non sono quindi, in generale, direttamente applicabili. Sono vincolanti soltanto per gli Stati che le hanno ratificate.

Ultima modifica 11.04.2016

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/sozialversicherungsabkommen.html