2. Convenzioni concluse con singoli Stati
In generale
La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali con diversi Stati al di fuori dell'UE e dell'AELS. Esistono due tipi di convenzione: gli accordi globali e gli accordi in materia di distacco. Mentre i primi prevedono anche il coordinamento di prestazioni, i secondi contemplano solo le norme giuridiche applicabili in caso di distacco dei lavoratori nell'altro Stato contraente e il rimborso dei contributi.
Cfr. sotto Convenzioni internazionali
Alcune vecchie convenzioni bilaterali con gli Stati dell'UE e dell’AELS continuano ad applicarsi ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE o della Convenzione AELS.
2.1 Accordi globali
Campo d'applicazione materiale
Le convenzioni si riferiscono sempre ai rami assicurativi relativi alle rendite (Svizzera: AVS/AI), nella maggior parte dei casi all'assicurazione contro gli infortuni, in misura limitata all'assicurazione malattie e agli assegni familiari (Svizzera: ad eccezione della convenzione conclusa con il Liechtenstein, soltanto l'ordinamento federale per l'agricoltura). Non ne fa parte l'assicurazione contro la disoccupazione. Per questo settore esistono trattati specifici tra la Svizzera e gli Stati limitrofi. Per avere informazioni in proposito ci si può rivolgere alla Segreteria di Stato dell'economia.
Campo d'applicazione personale
Tutte le convenzioni sono applicabili ai cittadini dei due Stati contraenti, ai rifugiati, agli apolidi e, in relazione a singole disposizioni (p. es. lavoratori distaccati, assistenza reciproca in materia di prestazioni nell'assicurazione malattie nei rapporti con la Germania oppure disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni), anche ai cittadini di Stati terzi.
Principio della parità di trattamento
Il principio più importante di tutte le convenzioni è quello della parità di trattamento: le assicurazioni svizzere devono trattare i cittadini dello Stato partner come i propri e viceversa.
Legislazione applicabile
Le convenzioni stabiliscono la legislazione applicabile. In tal modo si evita che una persona che abita in uno dei due Stati e lavora nell'altro, o addirittura esercita un'attività lucrativa in entrambi gli Stati, debba versare contributi in ciascuno Stato per il medesimo reddito. In tutte le convenzioni concluse dal nostro Paese l'assoggettamento assicurativo è definito conformemente al principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Prescrizioni particolari si applicano a determinate categorie professionali, ad esempio ai lavoratori distaccati attivi temporaneamente nello Stato partner per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (v. il promemoria per i lavoratori distaccati [senza UE/AELS]).
Disposizioni particolari per i singoli tipi di prestazioni
Nell'ambito delle prestazioni, le convenzioni hanno lo scopo di garantire che, in caso d'insorgenza dell'evento assicurato, una persona che ha versato contributi percepisca effettivamente la prestazione che le spetta.
a. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Se uno Stato contraente richiede periodi minimi d'assicurazione pluriennali per l'acquisizione del diritto a rendite di vecchiaia o per superstiti, i periodi d'assicurazione all'AVS svizzera vengono considerati come se la persona in questione fosse stata assicurata nel Paese interessato. In tal modo, anche i cittadini svizzeri che hanno lavorato nel Paese interessato solo per pochi anni possono beneficiare di rendite estere. A loro volta, i cittadini dello Stato partner ricevono rendite svizzere se compiono il periodo minimo di contribuzione vigente in Svizzera, cioè un anno, e adempiono le altre condizioni di diritto.
La rendita viene calcolata in funzione del periodo di contribuzione compiuto nello Stato interessato. Chi è stato assicurato sia in Svizzera che nello Stato partner riceve una rendita parziale da ciascuno dei due Paesi.
Le convenzioni garantiscono il versamento delle rendite all'estero (Stato partner e, nella maggior parte dei casi, anche Stati terzi).
b. Assicurazione invalidità
Nell'ambito dell'assicurazione invalidità le convenzioni prevedono due tipi di coordinamento, l'uno fondato sul principio pro rata, l'altro sul principio del rischio. Conformemente al principio pro rata, in caso d'invalidità una persona con periodi di contribuzione in entrambi gli Stati riceve una rendita parziale da ciascuno di essi, se adempie le condizioni previste. Conformemente al principio del rischio, la persona riceve invece una rendita dello Stato contraente alla cui assicurazione era affiliata al momento in cui è insorta l'invalidità. Se una persona diventa invalida in Svizzera, secondo queste convenzioni la sua rendita svizzera viene calcolata sulla base dei suoi periodi di contribuzione svizzeri e dei periodi di contribuzione dello Stato contraente interessato. Se invece diventa invalida nello Stato partner, riceve una rendita di questo Stato, determinata considerando anche i periodi di contribuzione compiuti in Svizzera. Si applicano regole particolari se all'insorgere dell'invalidità la persona è assicurata in uno Stato terzo. Le convenzioni garantiscono il versamento all'estero delle rendite acquisite (Stato partner e, nella maggior parte dei casi, anche Stati terzi).
c. Assicurazione malattie
Nell'ambito dell'assicurazione malattie, conteggiando periodi di contribuzione le convenzioni facilitano, a seconda dei casi, l'affiliazione all'assicurazione dell'altro Stato contraente oppure l'acquisizione del diritto a prestazioni. Da parte svizzera questo riguarda unicamente l'assicurazione d'indennità giornaliera poiché non esistono condizioni restrittive per l'affiliazione all'assicurazione delle cure medico-sanitarie. Soltanto la convenzione conclusa con la Germania prevede un'ampia normativa che comprende anche l'assistenza reciproca in materia di prestazioni in caso di malattia o d'infortunio nell'altro Stato contraente. Questo disciplinamento vale anche per i cittadini di Stati terzi.
d. Assicurazione contro gli infortuni
Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni le convenzioni disciplinano l'assistenza reciproca in materia di prestazioni. Ad esempio, chi è assicurato in Svizzera e si infortuna all'estero viene trattato come una persona assicurata nello Stato in cui si è verificato l'infortunio. I costi vengono successivamente fatturati all'assicurazione dell'infortunato. Una parte delle convenzioni contempla inoltre prescrizioni concernenti la definizione delle competenze in casi particolari, per esempio nel caso in cui esercitando la propria attività lucrativa una persona è stata esposta a una sostanza nociva in entrambi gli Stati e per questo ha contratto una malattia professionale.
f. Assegni familiari
Per quanto riguarda gli assegni familiari, da parte svizzera le convenzioni si riferiscono di regola soltanto agli assegni per l'agricoltura secondo il diritto federale. Da parte dello Stato contraente, sono sempre inclusi non solo le disposizioni applicabili all'agricoltura, ma anche gli assegni per le altre categorie di persone. Grazie alla convenzione, una persona che esercita un'attività lucrativa in uno dei due Stati riceve prestazioni familiari anche se i suoi figli risiedono nell'altro.
Il diritto agli assegni familiari cantonali è retto dalle leggi cantonali.
2.2 Accordi in materia di distacco
In generale
Gli accordi in materia di distacco stabiliscono la legislazione applicabile ai lavoratori distaccati. In tal modo si evita che una persona impiegata da un datore di lavoro con sede in uno Stato contraente e distaccata nell'altro Stato contraente sia soggetta all'obbligo di assicurazione e di contribuzione nei sistemi di sicurezza sociale di entrambi i Paesi (v. il promemoria per i lavoratori distaccati [senza UE/AELS]).
Campo d'applicazione materiale
Gli accordi in materia di distacco si riferiscono sempre alle assicurazioni di rendita (Svizzera: AVS/AI). Negli altri rami assicurativi (p. es. assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattie), si può verificare un doppio assoggettamento nei due Stati contraenti, a meno che gli accordi in questione non includano anche queste assicurazioni sociali.
Campo d'applicazione personale
Gli accordi in materia di distacco si applicano a tutti i lavoratori che sono impiegati da un datore di lavoro con sede in uno Stato contraente e temporaneamente distaccati nell'altro Stato contraente, a prescindere dalla cittadinanza degli interessati.