Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati

A causa delle restrizioni legate alla pandemia, l'applicazione flessibile delle norme europee sull’assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e della Convenzione AELS è stata applicata fino al 30 giugno 2022. Questa scadenza è stata prorogata per una fase transitoria fino al 30 giugno 2023.

Fino ad allora, una persona (ad esempio un lavoratore frontaliero che lavora da casa) rimane soggetta alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza (UE/AELS). In linea di principio, in queste situazioni non è necessario un certificato A1.

Nessuna modifica di competenza in caso di telelavoro inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2023 in relazione agli Stati che hanno firmato l'accordo multilaterale

La Svizzera e alcuni Stati dell'UE e dell'AELS hanno firmato un accordo multilaterale in deroga alle regole di assoggettamento ordinarie per facilitare il telelavoro oltre il 30 giugno 2023, nell'interesse dei lavoratori coinvolti e dei loro datori di lavoro.

Questo accordo prevede che le persone che lavorano in uno Stato per un datore di lavoro che vi ha sede possano svolgere fino al 50% di telelavoro transfrontaliero (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dal loro Stato di residenza, in principio utilizzando mezzi informatici, pur mantenendo la competenza dello Stato della sede del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Questa deroga può riguardare solo situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell'accordo.

 L'elenco aggiornato degli Stati interessati, il testo dell'accordo e un memorandum esplicativo sono disponibili all'indirizzo: https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland

È disponibile una traduzione del testo dell'accordo. Tuttavia, prevale la versione originale in inglese (Telework FA and explantory notes (PDF, 238 kB, 04.07.2023)).

L'accordo multilaterale riguarda le persone a cui si applica l'ALC rispettivamente la Convenzione AELS. Non è applicabile a:

  •  persone che svolgono anche abitualmente un'attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza firmatario dell'accordo (ad esempio, visite regolari ai clienti, attività accessoria indipendente);
  •  persone che svolgono anche abitualmente un’attività nell'UE rispettivamente nell'AELS al di fuori del loro Stato di residenza firmatario dell’accordo e della Svizzera;
  •  persone che, oltre al datore di lavoro svizzero, lavorano per un altro datore di lavoro situato nell'UE rispettivamente nell'AELS;
  • lavoratori indipendenti.

L’informativa AVS/PC n. 470 fornisce informazioni dettagliate sull'accordo multilaterale e sulla sua attuazione nella piattaforma ALPS: https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5595

Si prevede di adattare le regole di coordinamento europee a più lungo termine al fine di tenere conto del telelavoro transfrontaliero.

Questa comunicazione riguarda solo le assicurazioni sociali, non il diritto fiscale.

Impatto dell’accordo sui lavoratori frontalieri nelle relazioni con la Germania, l’Austria, La Francia, l'Italia e il Liechtenstein

Dal 1° luglio 2023, i lavoratori frontalieri impiegati da un datore di lavoro svizzero (o da più datori di lavoro svizzeri) che telelavorano fino al 50% (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, dall'Italia (dal 1° gennaio 2024) o dal Liechtenstein possono rimanere assicurati in Svizzera.

Al contrario, i frontalieri che vivono e telelavorano per meno del 50% in Svizzera per un datore di lavoro (o più datori di lavoro) con sede in Germania, Austria, Francia, Italia o Liechtenstein, possono rimanere soggetti all'assicurazione sociale della sede del datore di lavoro.

Informazioni pratiche

Affinché l'accordo si applichi ai loro dipendenti, i datori di lavoro svizzeri devono richiedere un certificato A1 (validità massima di 3 anni, rinnovabile) alla loro cassa di compensazione AVS utilizzando la piattaforma ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland) che è stata adattata (nuovo tipo di caso "Telelavoro transfrontaliero").

Non è necessario presentare immediatamente la domanda, poiché il certificato A1 potrà coprire retroattivamente il periodo che inizia il 1° luglio 2023 (o dal 1° gennaio 2024 nel caso dell'Italia) per tutte le domande presentate fino alla fine di giugno 2024.

Nessuna modifica di competenza e applicazione delle regole ordinarie in caso di telelavoro inferiore al 25% nei rapporti con tutti gli Stati dell’UE/AELS

L'accordo si applica al telelavoro transfrontaliero tra il 25% e il 49,9% del tempo di lavoro. Le regole e le procedure ordinarie continuano ad applicarsi al telelavoro transfrontaliero al di sotto del 25%, anche se viene svolto in uno Stato firmatario dell'accordo.

In caso di telelavoro svolto sul territorio di uno Stato che non ha firmato l'accordo multilaterale di deroga, o per un datore di lavoro con sede in uno Stato che non ha aderito all'accordo, le regole e le procedure ordinarie applicabili prima della pandemia sono nuovamente applicabili a partire dal 1° luglio 2023 per la richiesta del certificato A1 (l’assoggettamento è determinato dall'istituzione competente dello Stato di residenza): il telelavoro transfrontaliero fino al 25% (al massimo 24,9%) è possibile senza alcun impatto sulle assicurazioni sociali.

Si ricorda che nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati dell'UE o dell’AELS, le regole e le procedure ordinarie stabilite dal Regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano solo ai cittadini della Svizzera e degli Stati dell'UE o dell'AELS.

Distacco in caso di telelavoro temporaneo a tempo pieno in uno Stato dell’UE o dell’AELS

Gli Stati che applicano le regole europee di coordinamento hanno concordato di interpretare le disposizioni sul distacco in modo tale che il distacco ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sia possibile anche in caso di telelavoro temporaneo e puntuale a tempo pieno (100% del tempo di lavoro). Pertanto, un datore di lavoro svizzero può distaccare un dipendente per telelavorare in uno Stato dell'UE rispettivamente dell'AELS, indipendentemente da chi ha avviato il telelavoro transfrontaliero, nella misura in cui sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. È inoltre irrilevante che il telelavoro transfrontaliero temporaneo sia motivato da ragioni professionali o private.

Se le condizioni del distacco sono soddisfatte e il telelavoro transfrontaliero non supera la durata massima di 24 mesi, il distacco è possibile, ad esempio, nelle seguenti situazioni:

  • cura di parenti all'estero;
  • motivi medici;
  • chiusura degli uffici per ristrutturazione;
  • telelavoro da una località di vacanza.

Le richieste di certificato A1 devono essere presentate dal datore di lavoro svizzero alla cassa di compensazione AVS competente, che le esamina secondo la procedura abituale prevista per i distacchi.

Non sono ammesse proroghe oltre i 24 mesi di distacco in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo.

Questa interpretazione si applica anche ai distacchi nel Regno Unito, ma non riguarda i distacchi previsti da accordi bilaterali di sicurezza sociale con altri Stati al di fuori dell'UE/AELS.

 

 

 

 

 

Ultima modifica 10.04.2024

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