L'accordo multilaterale riguarda le persone a cui si applica l'ALC rispettivamente la Convenzione AELS. Non è applicabile a:
- persone che svolgono anche abitualmente un'attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza firmatario dell'accordo (ad esempio, visite regolari ai clienti, attività accessoria indipendente);
- persone che svolgono anche abitualmente un’attività nell'UE rispettivamente nell'AELS al di fuori del loro Stato di residenza firmatario dell’accordo e della Svizzera;
- persone che, oltre al datore di lavoro svizzero, lavorano per un altro datore di lavoro situato nell'UE rispettivamente nell'AELS;
- lavoratori indipendenti.
L’informativa AVS/PC n. 470 fornisce informazioni dettagliate sull'accordo multilaterale e sulla sua attuazione nella piattaforma ALPS: https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5595
Si prevede di adattare le regole di coordinamento europee a più lungo termine al fine di tenere conto del telelavoro transfrontaliero.
Questa comunicazione riguarda solo le assicurazioni sociali, non il diritto fiscale.
Impatto dell’accordo sui lavoratori frontalieri nelle relazioni con la Germania, l’Austria, La Francia e il Liechtenstein
Dal 1° luglio 2023, i lavoratori frontalieri impiegati da un datore di lavoro svizzero (o da più datori di lavoro svizzeri) che telelavorano fino al 50% (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia o dal Liechtenstein possono rimanere assicurati in Svizzera.
Al contrario, i frontalieri che vivono e telelavorano per meno del 50% in Svizzera per un datore di lavoro (o più datori di lavoro) con sede in Germania, Austria, Francia o Liechtenstein, possono rimanere soggetti all'assicurazione sociale della sede del datore di lavoro.
Informazioni pratiche
Affinché l'accordo si applichi ai loro dipendenti, i datori di lavoro svizzeri devono richiedere un certificato A1 (validità massima di 3 anni, rinnovabile) alla loro cassa di compensazione AVS utilizzando la piattaforma ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland) che è stata adattata (nuovo tipo di caso "Telelavoro transfrontaliero").
Non è necessario presentare immediatamente la domanda, poiché il certificato A1 potrà coprire retroattivamente il periodo che inizia il 1° luglio 2023 per tutte le domande presentate fino alla fine di giugno 2024.
Nessuna modifica di competenza e applicazione delle regole ordinarie in caso di telelavoro inferiore al 25% nei rapporti con tutti gli Stati dell’UE/AELS
L'accordo si applica al telelavoro transfrontaliero tra il 25% e il 49,9% del tempo di lavoro. Le regole e le procedure ordinarie continuano ad applicarsi al telelavoro transfrontaliero al di sotto del 25%, anche se viene svolto in uno Stato firmatario dell'accordo.
In caso di telelavoro svolto sul territorio di uno Stato che non ha firmato l'accordo multilaterale di deroga, o per un datore di lavoro con sede in uno Stato che non ha aderito all'accordo, le regole e le procedure ordinarie applicabili prima della pandemia sono nuovamente applicabili a partire dal 1° luglio 2023 per la richiesta del certificato A1 (l’assoggettamento è determinato dall'istituzione competente dello Stato di residenza): il telelavoro transfrontaliero fino al 25% (al massimo 24,9%) è possibile senza alcun impatto sulle assicurazioni sociali.
Distacco in caso di telelavoro temporaneo a tempo pieno in uno Stato dell’UE o dell’AELS
Gli Stati che applicano le regole europee di coordinamento hanno concordato di interpretare le disposizioni sul distacco in modo tale che il distacco ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sia possibile anche in caso di telelavoro temporaneo e puntuale a tempo pieno (100% del tempo di lavoro). Pertanto, un datore di lavoro svizzero può distaccare un dipendente per telelavorare in uno Stato dell'UE rispettivamente dell'AELS, indipendentemente da chi ha avviato il telelavoro transfrontaliero, nella misura in cui sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. È inoltre irrilevante che il telelavoro transfrontaliero temporaneo sia motivato da ragioni professionali o private.
Se le condizioni del distacco sono soddisfatte e il telelavoro transfrontaliero non supera la durata massima di 24 mesi, il distacco è possibile, ad esempio, nelle seguenti situazioni:
- cura di parenti all'estero;
- motivi medici;
- chiusura degli uffici per ristrutturazione;
- telelavoro da una località di vacanza.
Le richieste di certificato A1 devono essere presentate dal datore di lavoro svizzero alla cassa di compensazione AVS competente, che le esamina secondo la procedura abituale prevista per i distacchi.
Non sono ammesse proroghe oltre i 24 mesi di distacco in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo.
Questa interpretazione si applica anche ai distacchi nel Regno Unito, ma non riguarda i distacchi previsti da accordi bilaterali di sicurezza sociale con altri Stati al di fuori dell'UE/AELS.