I datori di lavoro con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS, senza stabilimenti in Svizzera, che impiegano persone soggette alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale sono tenuti a versare i contributi previsti dal diritto svizzero e, in linea di massima, a rivolgersi direttamente alle istituzioni svizzere competenti per il loro conteggio.
I lavoratori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, vale a dire persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE o della Convenzione AELS. I cittadini di Stati terzi sono esclusi dal campo di applicazione.
Rapporto di lavoro: casi possibili
I datori di lavoro stranieri sono tenuti ad affiliarsi presso i competenti assicuratori svizzeri nei casi seguenti:
Accordo tra datori di lavoro e lavoratori
I datori di lavoro stranieri e i loro dipendenti possono convenire in un accordo che questi ultimi provvedano personalmente al versamento dei contributi sociali in Svizzera (art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009). In questo caso, tuttavia, oltre al salario, i datori di lavoro devono versare ai lavoratori anche la loro parte dei contributi alle assicurazioni sociali e alle spese di amministrazione. Un modello di un simile accordo è disponibile su Internet:
I datori di lavoro restano comunque responsabili del versamento dei contributi. L’accordo permette solo di semplificare il conteggio dei contributi ed è in ogni caso facoltativo. Se non viene concluso alcun accordo, sono i datori di lavoro a dover versare i contributi previsti dal diritto svizzero.
Ultima modifica 24.02.2016