Caso 2: attività in più Stati

a) Parte sostanziale dell'attività in Svizzera (Stato di domicilio)

I lavoratori che esercitano abitualmente un'attività lucrativa in due o più Stati sono soggetti alla legislazione del proprio Stato di domicilio, se vi esercitano una parte sostanziale (25 % o più) della propria attività (principio del domicilio).

Art. 13 par. 1 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004

b) Datori di lavoro con sede in Svizzera e datori di lavoro con sede nello Stato di domicilio (UE/AELS), parte sostanziale dell'attività non nello Stato di domicilio

I lavoratori che esercitano un'attività lucrativa sia per imprese con sede in Svizzera che per imprese con sede nel proprio Stato di domicilio sono soggetti alla legislazione svizzera, se non esercitano una parte sostanziale (25 % o più) della propria attività nel loro Stato di domicilio (eccezione al principio del domicilio).

Art. 13 par. 1 lett. b punto iii del regolamento (CE) n. 883/2004

c) Più datori di lavoro con sede in Stati diversi (UE/AELS), domicilio in Svizzera

I lavoratori domiciliati in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa per più imprese con sede in almeno due Stati membri diversi sono soggetti alla legislazione svizzera.

Art. 13 par. 1 lett. b punto iv del regolamento (CE) n. 883/2004

Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Se in virtù di un’attività lucrativa svolta in Svizzera i lavoratori sono già affiliati a una cassa di compensazione AVS, questa è il primo interlocutore per i datori di lavoro stranieri per la determinazione dell’affiliazione definitiva. Le casse di compensazione forniscono consulenza agli assicurati e ai loro datori di lavoro, rilasciano loro i moduli eventualmente necessari e, in caso di assoggettamento assicurativo in Svizzera, provvedono ad affiliarli o ad assegnarli a un’altra cassa.

Se i lavoratori non sono affiliati ad una cassa di compensazione poiché non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera, i datori di lavoro devono affiliarsi alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dei lavoratori.

Previdenza professionale (PP)

I lavoratori sono assicurati nella previdenza professionale obbligatoria per la loro attività principale. Per principio, i datori di lavoro stranieri hanno la possibilità di affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. istituti collettivi o comuni) e assicurarvi i propri lavoratori, ma possono anche creare un proprio istituto di previdenza. Altrimenti devono affiliarsi alla Fondazione istituto collettore LPP. I lavoratori possono assicurare facoltativamente il reddito conseguito con l’attività accessoria. Possono affiliarsi a titolo facoltativo presso la Fondazione istituto collettore LPP o l’istituto di previdenza presso cui sono già assicurati d’obbligo, se il suo regolamento lo consente.

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Se in virtù di un'attività lucrativa svolta in Svizzera i lavoratori sono già assicurati contro gli infortuni e il campo di attività rimane lo stesso, l'assicurazione contro gli infortuni cui sono affiliati i lavoratori funge da interlocutore per i datori di lavoro stranieri.

Se i lavoratori non sono affiliati a un'assicurazione contro gli infortuni svizzera poiché non esercitano alcuna attività lucrativa sul territorio della Confederazione, le aziende di cui all'articolo 66 LAINF sono tenute ad assicurarsi presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). Le altre aziende devono affiliarsi presso un assicuratore infortuni privato. Se i datori di lavoro non lo fanno, la cassa suppletiva LAINF può assegnarli d'ufficio a un assicuratore infortuni privato.

Assegni familiari (AFam)

Se il lavoratore ha anche un datore di lavoro svizzero, i datori di lavoro stranieri devono affiliarsi alla cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro svizzero. Altrimenti devono affiliarsi alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio dei lavoratori.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 26.02.2016

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