Informazioni di base & legislazione

La previdenza professionale (secondo pilastro) è un regime previdenziale complementare, finanziato in egual misura da datori di lavoro e salariati. Essa fornisce prestazioni complementari a quelle dell’AVS/AI all’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità). La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’AVS/AI, consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, decesso o invalidità).

La previdenza professionale obbligatoria si applica a tutti i lavoratori dipendenti che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21 330 franchi (fino al 2020), 21 510 franchi (fino al 2022) e 22 050 (dal 2023), mentre è facoltativa per i lavoratori indipendenti.

La LPP stabilisce un livello minimo obbligatorio di previdenza. Le casse pensioni possono concedere prestazioni superiori al minimo legale nel quadro della previdenza più estesa.

Leggi & ordinanze

Su questa pagina troverete i rimandi alle leggi e alle ordinanze sulla previdenza professionale pubblicate nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Basi

Questa pagina fornisce informazioni di base sui
principali temi della previdenza professionale.

Informazioni per imprese / PMI

La guida offre alle piccole e medie imprese (PMI) un utile manuale per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per la risoluzione di singoli problemi.

Ultima modifica 14.11.2023

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