Previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

La previdenza individuale, iscritta nella Costituzione federale dal 1972 costituisce uno degli elementi del sistema dei tre pilastri nel quadro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In virtù di questo sistema la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, è invitata a incoraggiare la previdenza individuale, tra l'altro con misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.

Vi sono due tipi di previdenza individuale:

  • la previdenza individuale libera è costituita dai risparmi privati: contanti ("bas de laine"), libretti di risparmio, assicurazioni vita, investimenti ecc. La persona può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme risparmiate. Non vi sono deduzioni fiscali;
  • la previdenza individuale vincolata rappresenta la forma di previdenza che, conformemente alla Costituzione, merita di essere incoraggiata mediante misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.

Il pilastro 3a è oggetto dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in vigore dal 1° gennaio 1987.

Caratteristiche del pilastro 3a :

La caratteristica fondamentale del pilastro 3a risiede nei vantaggi fiscali. In virtù della legge, i contributi versati al pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito. Per contro, le prestazioni sottostanno interamente alla tassazione, come per il 2° pilastro. La persona non può disporre liberamente e in qualsiasi momento dell'avere del pilastro 3a.

Per la previdenza vincolata sono ammesse solo due forme, ossia:

  • la polizza di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione;
  • il conto di previdenza vincolata presso un istituto bancario.

Le forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a chi esercita un'attività lucrativa. Per i salariati costituiscono un complemento interessante al 1° e 2° pilastro. Per quanto concerne i lavoratori indipendenti, non soggetti al 2° pilastro, rivestono un'importanza particolare in quanto fungono da 2° pilastro. Anche le persone che percepiscono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione possono costituire un pilastro 3a.

Persone autorizzate a costituire un pilastro 3a:

Hanno diritto di costituire un pilastro 3a le persone che conseguono un reddito da attività lucrativa salariata o indipendente assoggettato all'AVS. Tra queste rientrano anche le persone domiciliate all'estero che lavorano in Svizzera, i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera e gli assicurati parzialmente invalidi che conseguono un reddito da attività lucrativa assoggettato all'AVS. Per maggiori informazioni vogliate consultare la

Beneficiari :

Rientrano nella categoria dei beneficiari:

  • in caso di sopravvivenza, il titolare della previdenza;
  • dopo la sua morte, le persone enumerate qui di seguito nell'ordine seguente:
    -il coniuge superstite o il partner superstite registrato;
    -i discendenti diretti e le persone al cui sostentamento il defunto ha provveduto in modo considerevole, o la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    -i genitori;
    -i fratelli e le sorelle;
    -gli altri eredi

Versamento delle prestazioni :

Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che l'assicurato raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS ("età di riferimento") e al più tardi 5 anni dopo.

Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se il titolare:

  • desidera riscattare anni d'assicurazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro;
  • percepisce una rendita d'invalidità intera dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato;
  • cambia attività lucrativa indipendente;
  • desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
  • lascia la Svizzera in modo definitivo;
  • intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.

Deduzioni fiscali :

In materia d'imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i salariati e gli indipendenti potranno dedurre dal reddito i contributi versati per il pilastro 3a nella misura seguente:

  • "Piccolo" contributo (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3): 6'883 franchi (fino al 2022) e 7'056 franchi (dal 2023) l'anno se sono affiliati a un istituto di previdenza  professionale(2°pilastro);
  • "Grande" contributo (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3): fino al 20 % del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo 34'416 franchi (fino al 2022) e 35'280 franchi (dal 2023) l'anno in caso contrario.

I contributi possono essere versati fino a 5 anni dopo l'età ordinaria della rendita AVS.

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/sozialversicherungen/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/gebundene-selbstvorsorge.html