Accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

La LPP permette all’assicurato di finanziare l’acquisto di un’abitazione per mezzo della sua previdenza professionale. Questa pagina riassume le relative possibilità e condizioni legali.

L'assicurato ha due opzioni: il prelievo anticipato e la costituzione in pegno.

Prelievo anticipato

Per finanziare l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere il versamento parziale o totale del suo secondo pilastro. Il prelievo anticipato può essere utilizzato quale fondo proprio per l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, per la restituzione di un prestito ipotecario, per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni o ancora per finanziare dei lavori di ristrutturazione o di altro genere importanti che conferiscono un plusvalore all'abitazione.
Il prelievo anticipato è ammesso solamente per finanziare l'abitazione principale dell'assicurato e della sua famiglia (casa o appartamento), mentre è escluso il finanziamento di una residenza secondaria. Può trattarsi di un'abitazione in Svizzera o all'estero (ad esempio nel caso di un frontaliere), ma sempre a condizione che si tratti della residenza principale (gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea non escludono l'acquisto di un'abitazione principale mediante il secondo pilastro: si veda il Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 p. 2, disponibile in francese e in tedesco).

La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale per un solo oggetto alla volta. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle future prestazioni di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o fa da intermediario per la stipulazione di una tale assicurazione.

Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio da ripartire tra gli ex coniugi o gli ex partner registrati.

Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono: la proprietà; la comproprietà, segnatamente la comproprietà per piani; la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato; il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Sono autorizzate quali partecipazioni: l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni; l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari; la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Limitazioni :

  • Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
  • Dopo i 50 anni è prevista una limitazione del prelievo anticipato: gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
  • L'assicurato può chiedere il prelievo anticipato, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia (salvo disposizioni più favorevoli nel regolamento dell'istituto di previdenza).
  • In caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza può prevedere nel proprio regolamento di limitare nel tempo e nell'importo la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il rimborso, oppure di rifiutarli del tutto, finché non sia ristabilita la copertura integrale. 

Rimborso :

Il rimborso del prelievo anticipato è obbligatorio, qualora la proprietà dell'abitazione sia alienata. Tuttavia, il trasferimento di proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza (per esempio a un figlio minorenne, al coniuge o all'ex coniuge che soddisfa le condizioni stabilite dagli art. 19 LPP e 20 OPP 2) non rientra nell'obbligo di rimborso. Il beneficiario ha, però, l'obbligo di rimborsare l'importo, se aliena l'abitazione a terzi non beneficiari. Questo obbligo non vige solamente nel caso dell'alienazione a un non beneficiario, ma altresì in quello del conferimento di diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione (ad esempio se è costituito un diritto di usufrutto). Tuttavia, se entro un termine di due anni l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione equivalente al prelievo anticipato nella proprietà di una nuova abitazione può trasferire questo importo ad un istituto di libero passaggio. Se il ricavato dell'alienazione viene effettivamente reinvestito in una nuova abitazione durante questo termine, l'obbligo di rimborso non sussiste. L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
L'importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.
L'abitazione finanziata mediante il secondo pilastro è soggetta a una limitazione del diritto di alienazione, che deve essere menzionata nel registro fondiario.

Costituzione in pegno

L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio, allo scopo di beneficiare di condizioni di finanziamento migliori. Le condizioni che regolano la costituzione in pegno sono simili a quelle del prelievo anticipato: limitazione dopo i 50 anni, necessità del consenso scritto del coniuge o del partner registrato, termine di tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ed eventuali restrizioni in caso di copertura insufficiente.

Disposizioni legali sul prelievo anticipato, il rimborso e la costituzione in pegno:

Art. 30a-30g LPP, art. 331d e 331e CO e ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/sozialversicherungen/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/wohneigentumsfoerderung.html