La votazione sulla riforma si svolgerà il 24 settembre 2017, come deciso dal Consiglio federale il 12 aprile 2017.
Votazione
Si voterà su due progetti.
- Il primo è il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Su questo progetto si voterà, poiché rappresenta una modifica della Costituzione. Per la sua accettazione è richiesta la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni.
- Il secondo progetto è la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Su questo progetto si voterà, poiché il referendum contro la legge è. I due progetti sono collegati tra loro. Se uno dei due sarà respinto, l’intera riforma fallirà.
I due progetti saranno votati indipendentemente l’uno dall’altro. È quindi possibile respingere la legge (p. es. perché si è contrari all’aumento dell’età di riferimento delle donne, alla riduzione dell’aliquota di conversione nella previdenza professionale obbligatoria o all’introduzione del supplemento di 70 franchi nell’AVS), ma approvare l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’AVS. I due progetti sono però collegati tra loro. Se uno dei due sarà respinto, l’intera riforma fallirà.
La disposizione costituzionale rinvia materialmente a una misura prevista nella riforma, stabilendo che il Consiglio federale aumenterà le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto «sempre che il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione vecchiaia e superstiti e nella previdenza professionale sia sancito per legge». Dal canto suo, la legge sulla riforma rinvia esplicitamente alla disposizione costituzionale nei termini seguenti: «La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 17 marzo 2017 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto».
Entrata in vigore
La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 entrerà in vigore in tre fasi.
- 1a fase – 2018: aumento dell’età di riferimento, flessibilizzazione della riscossione della rendita e mantenimento delle aliquote IVA attuali.
- 2a fase – 2019: riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP e misure compensative nella previdenza professionale e nell’AVS.
- 3a fase – 2021: aumento delle aliquote IVA di 0,3 punti percentuali e aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali.
1a fase
La parte più consistente della riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. In quel momento l’IVA potrà ancora rimanere al livello attuale, il che sgraverà l’economia da elevati costi di adattamento. Per poter rispettare questo calendario, la votazione sulla riforma si dovrà svolgere al più tardi il 24 settembre 2017. Il 1° gennaio 2018 entreranno in vigore anche tutte le disposizioni relative all’età di riferimento e alla flessibilizzazione della riscossione della rendita. Questo significa che nel 2018 l’età di riferimento delle donne passerà a 64 anni e 3 mesi, per poi aumentare di tre mesi per volta ciascuno degli anni successivi, fino a raggiungere quella degli uomini, ossia 65 anni, nel 2021.
Il 1° gennaio 2018 aumenterà anche l’età minima per la riscossione della rendita nel 2° pilastro, che passerà dagli attuali 58 a 62 anni. Da quella data, le casse pensioni dovranno quindi offrire la possibilità di anticipare la rendita a partire dai 62 anni. Potranno inoltre stabilire nei loro regolamenti un’età inferiore, che dovrà però essere almeno di 60 anni, salvo in casi ben precisi definiti nella legge: ristrutturazioni, motivi di sicurezza pubblica e modelli di pensionamento finanziati collettivamente. In questi casi eccezionali sarà ammessa un’età inferiore ai 60 anni. Dal 1° gennaio 2018 le casse pensioni avranno cinque anni di tempo per adeguare i loro regolamenti alle nuove disposizioni sull’età di riferimento. In questo periodo potranno continuare a offrire l’anticipazione della rendita come in precedenza (p. es. a partire dai 58 anni) agli assicurati già affiliati presso di esse fino alla fine del 2017.
2a fase
Le disposizioni sulla riduzione dell’aliquota di conversione nella previdenza professionale obbligatoria entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Questo significa che il 1° gennaio 2019 l’aliquota minima di conversione passerà dal 6,8 al 6,6 per cento. Negli anni seguenti seguiranno ulteriori riduzioni di 0,2 punti percentuali all’anno, finché l’aliquota avrà raggiunto il 6,0 per cento, il 1° gennaio 2022.
Anche le misure compensative previste nella previdenza professionale e nell’AVS in relazione alla riduzione dell’aliquota di conversione entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Questo significa in particolare che da allora la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale sarà calcolata diversamente rispetto a oggi e si applicheranno le nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2019 sarà versato il supplemento AVS di 70 franchi al mese e il limite massimo della somma delle rendite per coniugi nell’AVS passerà al 155 per cento di una rendita massima AVS (oggi: 150 %). Avranno diritto a questi due miglioramenti tutte le persone che raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 1° gennaio 2018.
3a fase
Il 1° gennaio 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali (dall’8 all’8,3 %) a favore dell’AVS. In realtà l’AVS riceverà 0,3 punti percentuali dell’IVA già dal 2018, ma questo non farà aumentare l’imposta, poiché questi punti percentuali potranno essere recuperati dal finanziamento aggiuntivo dell’AI (i cui rimanenti 0,1 punti percentuali sono già riservati per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria), che scadrà il 31 dicembre 2017.
Il 1° gennaio 2021 verranno inoltre aumentati di 0,3 punti percentuali (dall’8,4 all’8,7 %) anche i contributi AVS. In questo modo saranno finanziati il supplemento di 70 franchi sulle nuove rendite e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi.
Contributi AVS
La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede che i contributi all’AVS aumentino dal 1° gennaio 2021 di 0,3 punti percentuali (0,15 a carico sia dei lavoratori che dei datori di lavoro). Questo aumento servirà a finanziare il supplemento AVS di 70 franchi e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento.
Inizialmente il Consiglio federale voleva eliminare le differenze tra i contributi degli indipendenti e quelli dei salariati, ma il Parlamento ha respinto questa proposta. Di conseguenza, gli indipendenti continueranno a versare contributi all’AVS secondo gli stessi principi previsti attualmente. L’aumento generale di 0,3 punti percentuali del tasso di contribuzione si applicherà anche a loro.
Per le persone attive l’obbligo contributivo inizia nell’anno del raggiungimento della maggiore età, mentre per le persone non attive in quello del compimento dei 21 anni. L’obbligo contributivo dura per principio fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Tuttavia, i beneficiari di rendita che lavorano anche successivamente continuano a versare contributi finché esercitano un’attività lucrativa.
Attualmente chi continua a lavorare oltre l’età di pensionamento paga contributi sul salario che supera una franchigia di 1400 franchi al mese, ossia 16 800 franchi all’anno. Questi contributi non sono però presi in considerazione e non possono dunque servire per migliorare la rendita AVS. La riforma sopprimerà la franchigia per i contributi versati dopo i 65 anni. In compenso, questi contributi potranno servire per migliorare la rendita in due modi:
- permetteranno di colmare le lacune contributive (soggiorno all’estero), purché il reddito dell’assicurato raggiunga il 25 per cento del reddito annuo medio determinante nell’AVS;
- a prescindere da ciò, andranno ad aggiungersi al reddito annuo medio determinante e potranno quindi aumentare il livello della rendita.
La rendita maggiorata grazie a questi miglioramenti non potrà però superare l’importo massimo della rendita AVS.
Sì, l’obbligo di pagare contributi continuerà ad applicarsi fino al raggiungimento dell’età di riferimento anche per le persone non attive. Nel caso delle coppie, si considererà che il coniuge non attivo avrà adempiuto l’obbligo contributivo se l’altro coniuge, attivo, avrà pagato un importo doppio rispetto al contributo minimo previsto.
Per principio l’obbligo contributivo terminerà con il raggiungimento dell’età di riferimento. Tuttavia, chi eserciterà un’attività lucrativa anche successivamente dovrà continuare a versare contributi all’AVS esattamente come le altre persone attive.
Aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni
L’età di riferimento delle donne aumenterà gradualmente da 64 a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2018 nell’arco di quattro anni (con un incremento di tre mesi all’anno):
Anno | Anno di nascita | Età di riferimento |
---|---|---|
2018 | 1954 | 64 anni e 3 mesi |
2019 | 1955 | 64 anni e 6 mesi |
2020 | 1956 | 64 anni e 9 mesi |
2021 | 1957 | 65 anni |
Anno e mese di nascita | Età di riferimento | Fine dell’obbligo contributivo | Inizio del diritto alla rendita |
---|---|---|---|
Fino a dicembre 1953 | 64 anni | 31 dicembre 2017 | 1° gennaio 2018 |
1954 | |||
Gennaio 1954 |
64 anni e 3 mesi | 30 aprile 2018 | 1° maggio 2018 |
Febbraio 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 maggio 2018 | 1° giugno 2018 |
Marzo 1954 | 64 anni e 3 mesi | 30 giugno 2018 | 1° luglio 2018 |
Aprile 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 luglio 2018 | 1° agosto 2018 |
Maggio 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 agosto 2018 | 1° settembre 2018 |
Giugno 1954 | 64 anni e 3 mesi | 30 settembre 2018 | 1° ottobre 2018 |
Luglio 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 ottobre 2018 | 1° novembre 2018 |
Agosto 1954 | 64 anni e 3 mesi | 30 novembre 2018 | 1° dicembre 2018 |
Settembre 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 dicembre 2018 | 1° gennaio 2019 |
Ottobre 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 gennaio 2019 | 1° febbraio 2019 |
Novembre 1954 | 64 anni e 3 mesi | 28 febbraio 2019 | 1° marzo 2019 |
Dicembre 1954 | 64 anni e 3 mesi | 31 marzo 2019 | 1° aprile 2019 |
1955 | |||
Gennaio 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 luglio 2019 | 1° agosto 2019 |
Febbraio 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 agosto 2019 | 1° settembre 2019 |
Marzo 1955 | 64 anni e 6 mesi | 30 settembre 2019 | 1° ottobre 2019 |
Aprile 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 ottobre 2019 | 1° novembre 2019 |
Maggio 1955 | 64 anni e 6 mesi | 30 novembre 2019 | 1° dicembre 2019 |
Giugno 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 dicembre 2019 | 1° gennaio 2020 |
Luglio 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 gennaio 2020 | 1° febbraio 2020 |
Agosto 1955 | 64 anni e 6 mesi | 29 febbraio 2020 | 1° marzo 2020 |
Settembre 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 marzo 2020 | 1° aprile 2020 |
Ottobre 1955 | 64 anni e 6 mesi | 30 aprile 2020 | 1° maggio 2020 |
Novembre 1955 | 64 anni e 6 mesi | 31 maggio 2020 | 1° giugno 2020 |
Dicembre 1955 | 64 anni e 6 mesi | 30 giugno 2020 | 1° luglio 2020 |
1956 | |||
Gennaio 1956 |
64 anni e 9 mesi | 31 ottobre 2020 | 1° novembre 2020 |
Febbraio 1956 | 64 anni e 9 mesi | 30 novembre 2020 | 1° dicembre 2020 |
Marzo 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 dicembre 2020 |
1° gennaio 2021 |
Aprile 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 gennaio 2021 | 1° febbraio 2021 |
Maggio 1956 | 64 anni e 9 mesi | 28 febbraio 2021 | 1° marzo 2021 |
Giugno 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 marzo 2021 | 1° aprile 2021 |
Luglio 1956 | 64 anni e 9 mesi | 30 aprile 2021 | 1° maggio 2021 |
Agosto 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 maggio 2021 | 1° giugno 2021 |
Settembre 1956 | 64 anni e 9 mesi | 30 giugno 2021 | 1° luglio 2021 |
Ottobre 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 luglio 2021 | 1° agosto 2021 |
Novembre 1956 | 64 anni e 9 mesi | 31 agosto 2021 | 1° settembre 2021 |
Dicembre 1956 | 64 anni e 9 mesi | 30 settembre 2021 |
1° ottobre 2021 |
Da gennaio 1957 | 65 anni | All’inizio del mese successivo a quello in cui si compie il 65° anno d’età |
Flessibilizzazione della riscossione della rendita nell’AVS
La rendita AVS potrà essere riscossa al più presto a 62 anni, ma si potrà rinviarne la riscossione fino ai 70 anni (come già oggi, però, il rinvio dovrà essere di almeno un anno a partire dai 65 anni). Tra i 62 e i 70 anni, la rendita AVS potrà essere richiesta per qualsiasi mese.
Se la rendita AVS non sarà riscossa all’età di riferimento (65 anni), verrà adeguata in modo da evitare i vantaggi derivanti da un periodo di riscossione più lungo o gli svantaggi dovuti a un periodo di riscossione più breve. Il criterio di riferimento è la speranza di vita media. In caso di anticipazione (o rinvio), le rendite AVS saranno dunque ridotte (o aumentate) secondo le aliquote seguenti.
Riduzione in caso di anticipazione | Aumento in caso di rinvio | |||
---|---|---|---|---|
Oggi | PV 2020 | Oggi | PV 2020 | |
1 anno | 6,8 % | 4,1 % | 5,2 % | 4,4 % |
2 anni | 13,6 % | 7,9 % | 10,8 % | 9,1 % |
3 anni | 11,4 % | 17,1 % | 14,2 % | |
4 anni | 24,0 % | 19,7 % | ||
5 anni | 31,5 % | 25,7 % |
Periodo di anticipazione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni | e mesi | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 |
0.3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | |
1 |
4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 |
6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,6 |
2 |
7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
3 |
11,4 |
Durata del rinvio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni | e mesi | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 |
2 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,8 |
3 | 14,2 | 14,7 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,8 | 19,3 |
4 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 |
5 | 25,7 |
In caso di riscossione anticipata della rendita AVS, la rendita sarà calcolata diversamente rispetto a oggi. La rendita anticipata sarà infatti calcolata in base alla durata di contribuzione effettiva al momento dell’anticipazione, il che significa che sorgeranno lacune contributive che si tradurranno in una riduzione della rendita pari al 2,27 per cento per ogni anno mancante. Tuttavia, per le persone domiciliate in Svizzera e dunque soggette all’obbligo contributivo fino al raggiungimento dell’età di riferimento (65 anni), i contributi pagati nel periodo di anticipazione potranno consentire di colmare queste lacune, a partire dai 65 anni.
A partire dai 62 anni si potrà riscuotere la rendita AVS intera o una parte di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. All’interno di questi due valori la percentuale potrà essere scelta liberamente. In seguito potrà essere modificata, ma una sola volta. Al più tardi al compimento dei 70 anni si dovrà poi riscuotere la rendita intera.
I diritti alla rendita dei coniugi e dei partner registrati non sono collegati tra loro. È irrilevante che il partner percepisca già una rendita.
Tuttavia, non appena il secondo coniuge o partner registrato ha diritto alla rendita AVS si verifica se la somma delle due rendite superi il tetto massimo stabilito per le rendite dei coniugi (limite massimo) e, in caso affermativo, le rendite vengono ridotte di conseguenza. Attualmente il limite massimo è del 150 per cento di una rendita massima (2350 fr. x 1,5 = 3525 fr.); con la riforma sarà aumentato al 155 per cento (2350 fr. + 70 fr. di supplemento AVS x 1,55 = 3751 fr.).
Nell’AVS i contributi pagati durante il periodo di anticipazione potranno consentire di colmare, a partire dai 65 anni, le lacune contributive derivanti dall’anticipazione. Inoltre andranno ad aggiungersi al reddito annuo medio determinante e potranno incidere, anche se in misura piuttosto marginale, sul livello della rendita.
I contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno servire per migliorare la rendita in due modi:
- permetteranno di colmare le lacune contributive (soggiorno all’estero), purché il reddito dell’assicurato raggiunga il 25 per cento del reddito annuo medio determinante nell’AVS;
- a prescindere da ciò, andranno ad aggiungersi al reddito annuo medio determinante e potranno quindi aumentare il livello della rendita. La rendita maggiorata grazie a questi miglioramenti non potrà però superare l’importo massimo della rendita AVS.
Nella previdenza professionale, i contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento miglioreranno l’avere di previdenza, e quindi le prestazioni di vecchiaia. Potranno così essere colmate eventuali lacune previdenziali (soggiorno all’estero ecc.).
Flessibilizzazione della riscossione della rendita nel 2° pilastro
Per principio le casse pensioni dovranno offrire agli assicurati le stesse possibilità di anticipazione e rinvio previste nell’AVS. Sarà possibile riscuotere la rendita in ogni caso a 62 anni. Le casse pensioni potranno tuttavia prevedere nei loro regolamenti la possibilità di un’anticipazione già a partire dai 60 anni. In tal caso, però, l’età regolamentare per la riscossione della rendita non dovrà superare i 65 anni. La differenza tra l’età minima per l’anticipazione e l’età di riferimento stabilita nel regolamento non potrà infatti superare i cinque anni.
Solo in determinati casi speciali questa differenza potrà essere superiore, vale a dire in caso di modelli di pensionamento finanziati collettivamente (come p. es. il pensionamento anticipato nel settore edile), di ristrutturazioni di imprese e di rapporti di lavoro per i quali un’età di pensionamento inferiore si impone per motivi di sicurezza pubblica. In tali casi, la cassa pensioni potrà prevedere la riscossione della prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 60 anni.
Come nell’AVS, anche la rendita della cassa pensioni potrà essere rinviata fino ai 70 anni. Le casse pensioni potranno dare agli assicurati la possibilità di prolungare il processo di risparmio fino al termine del rapporto di lavoro o al compimento dei 70 anni.
La riforma intende eliminare gli incentivi alla cessazione anticipata dell’attività lucrativa. Questo è nell’interesse non solo delle assicurazioni sociali, il cui finanziamento è garantito anche dalle persone che esercitano un’attività lucrativa, ma anche dell’economia, poiché in questo modo si sostengono i suoi sforzi per il mantenimento del personale qualificato.
Attualmente, le casse pensioni possono dare ai propri assicurati la possibilità di riscattare la riduzione della rendita in caso di anticipazione della rendita effettuando appositi acquisti supplementari. Tali riscatti possono essere dedotti dal reddito imponibile, il che equivale a un notevole incentivo al pensionamento anticipato. La riforma limiterà questo incentivo, anche nell’interesse dei contribuenti.
Le casse pensioni avranno cinque anni di tempo per adeguare di conseguenza i loro regolamenti. In questo periodo potranno continuare a offrire l’anticipazione della rendita come in precedenza (p. es. a partire dai 58 anni) agli assicurati già affiliati presso di esse fino alla fine del 2017.
Solo in determinati casi speciali (modelli di pensionamento finanziati collettivamente, ristrutturazioni di imprese e rapporti di lavoro per i quali un’età di pensionamento inferiore si impone per motivi di sicurezza pubblica; v. domanda precedente), la rendita potrà essere riscossa prima del compimento dei 60 anni.
Finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’imposta sul valore aggiunto
Con la riforma l’AVS riceverà i proventi di 0,6 punti percentuali IVA, che corrisponderanno a 2,1 miliardi di franchi nel 2030. Il finanziamento supplementare verrà introdotto in due tappe.
- Dal 1° gennaio 2018 l’AVS riceverà 0,3 punti percentuali dell’IVA, ma questo non farà aumentare l’imposta, poiché questi punti percentuali potranno essere recuperati dal finanziamento aggiuntivo dell’AI (i cui rimanenti 0,1 punti percentuali sono già riservati per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria), che scadrà il 31 dicembre 2017.
- Il 1° gennaio 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali (dall’8 all’8,3 %) a favore dell’AVS.
L’IVA a favore dell’AVS non sarà aumentata in modo lineare, bensì proporzionale. L’aliquota normale aumenterà di 0,6 punti percentuali, mentre quella speciale per prestazioni del settore alberghiero e quella ridotta per i beni di prima necessità aumenteranno di 0,2 punti percentuali.
2017 | 2018 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Senza PV 2020 (solo FAIF) | 1a tappa PV 2020 | 2a tappa PV 2020 | Totale PV 2020 | ||
Aliquota normale | 8,0 % | 7,7, % | 8,0 % | 8,3 % | + 0.6 % |
Aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero | 3,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 3,9 % | + 0.2 % |
Aliquota ridotta | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | + 0.2 % |
Riduzione dell’aliquota di conversione LPP / Compensazione
Il 1° gennaio 2019 l’aliquota di conversione LPP diminuirà di 0,2 punti percentuali, passando dal 6,8 al 6,6 per cento. Successivamente vi saranno ulteriori aumenti di 0,2 punti percentuali all’anno. Dal 1° gennaio 2022 nella previdenza professionale obbligatoria si applicherà la nuova aliquota minima di conversione del 6,0 per cento.
Le casse pensioni che non assicurano solo le prestazioni del 2° pilastro obbligatorio definite nella legge possono applicare un’aliquota di conversione diversa. Le loro prestazioni devono però corrispondere sempre almeno alle prestazioni minime previste dalla legge.
No. Se non fosse accompagnata da misure compensative, come è previsto nella riforma, la riduzione dell’aliquota minima di conversione determinerebbe una diminuzione della rendita del 12 per cento. Le misure compensative previste eviteranno tale diminuzione, permettendo di garantire il mantenimento del livello delle rendite.
Saranno adottate misure compensative sia nella previdenza professionale che nell’AVS. Nella previdenza professionale, l’aumento del salario assicurato e degli accrediti di vecchiaia garantiranno un avere di vecchiaia più elevato al momento del pensionamento. Le persone che all’entrata in vigore della riforma avranno 45 anni o più non avranno abbastanza tempo per accumulare un avere di vecchiaia sufficiente. Per questo motivo per loro è prevista la garanzia dei diritti acquisiti. Nell’AVS verrà introdotto un supplemento di 70 franchi sulle nuove rendite di vecchiaia e verrà aumentato l’importo massimo della somma delle rendite per coniugi, che passerà dall’attuale 150 al 155 per cento della rendita di vecchiaia massima.
Per i dettagli relativi alle misure compensative nella previdenza professionale e nell’AVS si rimanda alle domande successive.
Le misure compensative entreranno in vigore in concomitanza con la prima fase della riduzione dell’aliquota di conversione, il 1° gennaio 2019.
Si tratta delle misure seguenti. Nella previdenza professionale:
- ridefinizione della deduzione di coordinamento;
- nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia;
- garanzia dei diritti acquisiti per la generazione di transizione.
Nell’AVS:
- supplemento di 70 franchi al mese, ovvero 840 franchi all’anno, sulle nuove rendite AVS;
- aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento della rendita di vecchiaia massima.
Misure compensative nella LPP per mantenere il livello delle rendite
Oggi | Con la riforma (dall’1.1.2019) | Differenza | |
---|---|---|---|
25–34 anni | 7 % | 7 % | - |
35–44 anni | 10 % | 11 % | + 1 punto percentuale |
45–54 anni | 15 % | 16 % | + 1 punto percentuale |
55–65 anni | 18 % | 18 % | - |
La graduazione degli accrediti di vecchiaia è stata prevista sin dall’introduzione della previdenza professionale obbligatoria, nel 1983, per i tre motivi esposti di seguito.
- Garantire prestazioni il più possibile elevate alla generazione d’entrata: le persone che nel 1985 avevano 45 anni disponevano solo di 20 (e non 40) anni di contribuzione per costituire il loro capitale di vecchiaia. Con le aliquote del 15 e del 18 per cento, per le persone a partire dai 45 anni di età l’obiettivo di risparmio era, e rimane tuttora, del 330 per cento (e non del 250 % come in caso di un’unica aliquota degli accrediti). Rispetto alla “generazione normale”, questo ha permesso alla generazione d’entrata di raggiungere i 2/3 della prestazione intera invece che solo la metà.
- Tenere conto delle esigenze delle casse gestite secondo il primato delle prestazioni e delle loro modalità di finanziamento: le classiche casse gestite secondo il primato delle prestazioni prevedono una notevole graduazione delle aliquote dei premi in funzione dell’età, ragion per cui un’aliquota degli accrediti indipendente da essa ne avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza.
- Evitare un accumulo di capitale troppo ingente: un sistema con accrediti di vecchiaia crescenti immobilizza meno capitale nei primi anni. In base all’attuale graduazione degli accrediti di vecchiaia, dopo 20 anni in un processo di risparmio modello un 45enne ha accumulato un avere di vecchiaia del 170 per cento, mentre con un’aliquota (unica) indipendente dall’età la quota corrispondente sarebbe del 250 per cento.
L’affermazione secondo cui la graduazione degli accrediti di vecchiaia nella previdenza professionale penalizza i lavoratori più anziani nel mercato del lavoro è una mera supposizione. Non esistono prove in tal senso. Secondo uno studio dell’Università di Basilea (Sheldon / Cueni 2011), anche al compimento del 25° anno d’età, momento in cui gli accrediti di vecchiaia degli assicurati aumentano in media del 7 per cento, non sono emersi solidi indizi di effetti diretti o precedenti a livello occupazionale. Praticamente irrilevante per le opportunità occupazionali si è mostrato anche il compimento del 22°, 35°, 45° e 55° anno d’età, quando le aliquote medie degli accrediti aumentano tra i due e i tre punti percentuali, a seconda della fascia d’età. Nonostante l’ampia base di dati e le numerose varianti di modello testate, non sono emersi indizi fondati delle presunte ripercussioni negative degli accrediti di vecchiaia sull’occupazione.
Nel quadro di uno studio condotto nel 2012, è stato chiesto alle imprese quali fossero a loro avviso gli ostacoli all’impiego di lavoratori anziani (Trageser J. et al., «Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 11/12, Berna 2012; in tedesco, con riassunto in italiano). È emerso che la maggior parte delle imprese è favorevole all’impiego di lavoratori anziani. Tra gli ostacoli concreti a una partecipazione al mercato del lavoro di più lunga durata, la graduazione degli accrediti di vecchiaia viene menzionata molto meno spesso rispetto allo sforzo fisico sul posto di lavoro, alla mancanza di lavoratori qualificati anziani in determinati settori o alla discrepanza tra la qualificazione dei lavoratori anziani e le esigenze dei posti da occupare. Lo studio non indica che l’attuale graduazione degli accrediti di vecchiaia per le persone a partire dai 55 anni peggiori la situazione dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro.
Oggi | CF (messaggio) | |
---|---|---|
25–34 anni | 7 % | 5 % |
35–44 anni | 10 % | 9 % |
45–54 anni | 15 % | 13 % |
55–65 anni | 18 % |
Con la deduzione di coordinamento si determina la parte del salario che è assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale, detta anche salario coordinato. Attualmente la deduzione di coordinamento è pari ai sette ottavi della rendita massima AVS, ossia a 24 675 franchi all’anno. Per esempio, con un reddito di 50 000 franchi, la parte assicurata obbligatoriamente nel 2° pilastro ammonta a 25 325 franchi. Il salario coordinato minimo è di 3525 franchi all’anno. Nel caso di una persona che guadagna ad esempio 25 000 franchi, sono dunque assicurati non solo 325 franchi (25 000 - 24 675), bensì 3525 franchi.
Con la riforma la deduzione di coordinamento ammonterà al 40 per cento del reddito annuo, ma almeno a 14 100 franchi e al massimo a 21 150 franchi. Questo migliorerà la previdenza professionale delle persone che hanno redditi bassi, lavorano a tempo parziale o hanno più datori di lavoro.
Reddito | Deduzione di coordinamento | Salario assicurato |
---|---|---|
21 150 – 35 250 fr. | 14 100 fr. | 7050 – 21 150 fr. |
35 250 – 52 875 fr. | 40% del salario | 21 150 – 31 725 fr. |
52 875 – 84 600 fr. | 21 150 fr. | 31 725 – 63 450 fr. |
Il salario minimo per il 2° pilastro obbligatorio (la cosiddetta soglia d’entrata) non cambierà. Resterà quindi pari a 21 150 franchi all’anno, il che corrisponde a ¾ della rendita massima AVS (e al 150 % della rendita minima AVS).
La generazione di transizione è composta dalle persone che il 1° gennaio 2019 avranno già compiuto i 45 anni. I nati nel 1973 sono quindi l’ultima classe di età che rientra ancora nella generazione di transizione.
Nel momento in cui una persona appartenente alla generazione di transizione riceverà una rendita da una cassa pensioni, quest’ultima dovrà garantirle una rendita d’importo pari a quello stabilito per la previdenza professionale obbligatoria dal diritto anteriore alla riforma. Questa garanzia non varrà per le liquidazioni in capitale.
Se la rendita garantita è più elevata di quella che la cassa pensioni pagherebbe secondo il nuovo diritto (calcolata con l’aliquota di conversione più bassa), la cassa potrà chiedere al fondo di garanzia LPP un sussidio volto a finanziare la prestazione più elevata. Per il calcolo si terrà conto delle prestazioni sovraobbligatorie.
Il sussidio del fondo di garanzia sarà versato alla cassa, non direttamente al beneficiario della rendita. Esso non sarà versato al momento dell’entrata in vigore della riforma, ma solo nel momento in cui l’assicurato inizierà a riscuotere una rendita della cassa pensioni. I dettagli della garanzia dei diritti acquisiti saranno disciplinati nell’ordinanza. Nel quadro della procedura di consultazione il Consiglio federale propone due varianti: la prima prevede che la garanzia sarà accordata soltanto agli assicurati che inizieranno a riscuotere la rendita al raggiungimento dell’età di riferimento o successivamente, la seconda che le prestazioni saranno garantite anche a coloro che inizieranno a percepire una rendita prima di aver raggiunto l’età di riferimento.
Per i casi di morte e invalidità non sono previsti sussidi da parte del fondo di garanzia. In questi casi, la garanzia dovrà quindi essere finanziata interamente dalla cassa pensioni.
L’assicurazione nel 2° pilastro obbligatorio non dipende dal grado d’occupazione, bensì dall’importo del guadagno realizzato. Chi consegue un reddito di almeno 21 150 franchi all’anno (soglia d’entrata) presso un unico datore di lavoro è assicurato obbligatoriamente nella previdenza professionale.
Non lo è invece chi consegue lo stesso reddito presso più datori di lavoro, ma in questo caso è possibile assicurarsi facoltativamente.
Supplemento di 70 franchi e aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi per le nuove rendite AVS
Il supplemento AVS di 70 franchi al mese, ovvero 840 franchi all’anno, ha diverse funzioni.
- Compenserà in parte la riduzione dell’aliquota di conversione. La compensazione sostanziale avverrà direttamente nella previdenza professionale (ridefinizione della deduzione di coordinamento, aumento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia, garanzia dei diritti acquisiti per la generazione di transizione).
- Attenuerà le conseguenze dell’aumento dell’età di pensionamento delle donne. Un numero consistente di donne nella fascia salariale inferiore (salario annuo fino a circa 40 000 franchi) potrà ricevere la rendita AVS già a 64 anni anche dopo l’entrata in vigore della riforma senza ritrovarsi in una situazione nettamente peggiore rispetto a oggi. In questo caso, i 70 franchi compenseranno in particolare la riduzione della rendita prevista in caso di anticipazione.
- Migliorerà la previdenza delle persone nella fascia salariale inferiore, in particolare di quelle senza 2° pilastro. Circa 800 000 persone in Svizzera – di cui circa 500 000 donne – esercitano un’attività lucrativa, ma non hanno un 2° pilastro. Molte sono impiegate in settori in cui i salari sono bassi, lavorano a tempo parziale o per più datori di lavoro e quindi non raggiungono la soglia d’entrata nella previdenza professionale. In generale, le persone nella fascia salariale inferiore trarranno benefici maggiori dal supplemento AVS rispetto a un eventuale rafforzamento del 2° pilastro, poiché l’AVS provvede a una forte ridistribuzione dagli assicurati benestanti a quelli meno agiati.
L’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi garantirà che il supplemento AVS vada a beneficio anche delle coppie sposate e dei partner registrati. Se il limite massimo non fosse aumentato, la maggior parte delle coppie non beneficerebbe del supplemento AVS.
Attualmente una rendita AVS viene limitata se, sommata alla rendita AVS del partner, supera il 150 per cento della relativa rendita massima AVS. Con la riforma il limite massimo aumenterà al 155 per cento della rendita massima, maggiorata del supplemento AVS.
Ordinamento vigente | Supplemento / Differenza | Previdenza per la vecchiaia 2020 | |
---|---|---|---|
Rendita massima | 2350 fr. | 70 fr. | 2420 fr. |
Limite massimo (in percentuale) | 150 % | 155 % | |
Limite massimo (in franchi) | 3525 fr. | 226 fr. | 3751 fr. |
L’esempio seguente mostra come viene calcolato il limite massimo per le rendite AVS.
Rendita non ridotta | Rendita limitata | Riduzione | |
---|---|---|---|
Rendita del coniuge 1 | 2350 fr. | 1958 fr. | 17 % |
Rendita del coniuge 2 | 1880 fr. | 1567 fr. | 17 % |
Somma delle rendite dei due coniugi | 4230 fr. |
3525 fr. | 17 % |
Il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi saranno introdotti il 1° gennaio 2019, in concomitanza con la riduzione dell’aliquota di conversione LPP. Avranno diritto al supplemento tutti coloro che raggiungeranno l’età di riferimento dal 2018 in poi, vale a dire gli uomini nati nel 1953 o successivamente e le donne nate nel 1954 o successivamente.
L’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi andrà a beneficio delle coppie in cui il partner più giovane raggiungerà l’età di riferimento il 1° gennaio 2018 o successivamente oppure anticiperà la sua rendita a partire da quella data, ma l’aumento si applicherà solo dal 2019.
Le persone che raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 1° gennaio 2018 riceveranno il supplemento AVS anche in caso di anticipazione o rinvio della rendita. Le persone che avranno anticipato la rendita prima del 1° gennaio 2018 e raggiungeranno l’età di riferimento dopo questa data riceveranno il supplemento solo a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento, al più presto dal 1° gennaio 2019. Al supplemento saranno applicate le stesse aliquote di riduzione o aumento previste per la rendita AVS anticipata o rinviata. Chi avrà raggiunto l’età di riferimento prima del 1° gennaio 2018 non riceverà il supplemento nemmeno se avrà rinviato la riscossione della rendita a una data successiva al 1° gennaio 2018.
Sì. In questo caso l’importo di 70 franchi sarà ridotto del 2,27 per cento per anno di contribuzione mancante.
Sì. A fronte di una durata di contribuzione completa, il supplemento AVS ammonta sempre a 70 franchi. A differenza di quanto avviene per la normale rendita AVS, l’importo non dipende dal reddito conseguito in precedenza. Per questo motivo, gli assicurati con redditi più bassi – e di conseguenza, rendite più basse – beneficeranno in misura proporzionalmente maggiore del supplemento AVS rispetto alle persone con redditi elevati.
Sì, nella stessa misura e allo stesso momento delle rendite ordinarie.
Chi sarà già in pensione al momento dell’entrata in vigore della riforma non sarà toccato dalla riduzione dell’aliquota di conversione né dall’aumento dell’età di pensionamento. Queste persone non avranno quindi bisogno di misure per compensare gli svantaggi derivanti dalla riforma.
Il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi verranno finanziati mediante un aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali (a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori). Chi sarà già in pensione al momento dell’entrata in vigore della riforma non riceverà il supplemento, ma non pagherà nemmeno per la sua introduzione.
Sì, il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo saranno indipendenti dal luogo di domicilio.
Il supplemento di 70 franchi al mese e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento non sono previsti per le rendite d’invalidità. Per contro, saranno applicati, dal 2019, alle persone che raggiungeranno l’età di riferimento dal 2018 in poi e che in precedenza beneficiavano di una rendita d’invalidità o per superstiti.
Il supplemento di 70 franchi al mese non è previsto per le rendite per superstiti dell’AVS. Per contro, sarà versato, dal 2019, alle persone che raggiungeranno l’età di riferimento dal 2018 in poi e che in precedenza beneficiavano di una rendita per superstiti.
La limitazione si applicherà nel momento in cui entrambi i coniugi o partner registrati riceveranno una rendita dell’AVS o/e dell’AI. Anche nei casi in cui una persona riceve già una rendita AVS o AI e l’altra rinvia la sua rendita AVS, si applicherà una limitazione, se necessario.
Sì, le rendite verranno limitate se la somma delle due rendite AVS e/o AI versate a una coppia supererà l’importo massimo determinante dell’AVS.
Il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi saranno finanziati mediante un aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali, che andrà per metà a carico dei datori di lavoro, come di consueto per tali contributi. Concretamente, dal 1° gennaio 2021 le deduzioni salariali per l’AVS passeranno dall’attuale 8,4 all’8,7 per cento (a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori).
I costi generati dal supplemento AVS e dall’aumento del limite massimo saranno quindi sostenuti da coloro che ne trarranno anche beneficio, escludendo chi riceve già una rendita di vecchiaia, senza supplemento. È proprio per garantire questa ripartizione che i miglioramenti delle rendite saranno finanziati aumentando i contributi e non, ad esempio, l’IVA.
Informazione supplementare (non per pubblicazione) – Una parte di questo finanziamento sarà inoltre assicurata dalla Cassa federale. Per legge, la Confederazione assume il 19,55 per cento delle uscite dell’AVS, e quindi si farà carico nella stessa misura anche delle maggiori uscite dovute ai miglioramenti delle rendite, che nel 2030 ammonteranno a circa 270 milioni di franchi.
Come di consueto per i contributi AVS, questi saranno pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dedotti dal salario dei lavoratori.
La riforma permetterà di mantenere il livello delle prestazioni dell’AVS e della previdenza professionale. Di conseguenza, i beneficiari di prestazioni complementari (PC) non dovranno temere un peggioramento del loro reddito complessivo (AVS, previdenza professionale e PC), che sarà anch’esso mantenuto. Tuttavia, per una minoranza di interessati i miglioramenti della rendita dell’AVS e della previdenza professionale potranno determinare l’uscita dal sistema delle PC, il che si tradurrà nella perdita di alcuni vantaggi, quali ad esempio l’esonero dal pagamento della tassa Billag. Per i beneficiari di PC, i miglioramenti delle rendite nell’AVS avranno le conseguenze concrete descritte di seguito.
- Nella maggioranza dei casi (76 %), l’aumento delle rendite AVS si tradurrà in una riduzione equivalente delle PC, il che è legato alla natura stessa delle PC, che sono prestazioni in funzione del bisogno. Queste persone resteranno tuttavia nel sistema delle PC e continueranno quindi a godere dei relativi benefici.
- Per il 22 per cento dei beneficiari di PC, il reddito complessivo aumenterà grazie alla garanzia minima (importo minimo delle PC, se ad esempio le spese superano di 10 franchi i redditi). Per queste persone, infatti, l’importo delle PC resterà identico, ma esse beneficeranno dell’aumento della rendita AVS.
- Nel 2 per cento dei casi, l’aumento delle rendite AVS comporterà l’uscita dal sistema delle PC in seguito al miglioramento della situazione finanziaria. Le persone interessate perderanno quindi anche i vantaggi di questo sistema.
Varia
Le condizioni per il diritto alla rendite per superstiti non cambieranno con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.
Inizialmente il Consiglio federale voleva limitare il diritto alla rendita vedovile alle donne che al momento del decesso del coniuge hanno figli da mantenere (di età inferiore a 16 anni o fino a 25 anni, se ancora in formazione). Il Parlamento ha rifiutato queste modifiche.
Il diritto alla rendite per figli non cambierà con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda all’opuscolo informativo del Centro d’informazione AVS/AI relativo alle rendite per superstiti dell’AVS: https://www.ahv-iv.ch/p/3.03.i.
No, la riforma non prevede alcuna limitazione del prelievo di capitale, né al momento del pensionamento né per l’acquisto di un’abitazione né per la costituzione di un’impresa. Il Parlamento sta però attualmente dibattendo sulla riforma delle prestazioni complementari. È nel quadro di quest’ultima che è effettivamente discussa una limitazione del prelievo di capitale della previdenza professionale, ma soltanto per quanto riguarda le prestazioni della previdenza minima legale, mentre nella parte sovraobbligatoria il prelievo di capitale non verrà in alcun modo limitato. Il Parlamento non ha tuttavia ancora deliberato e contro una sua eventuale decisione in tal senso potrebbe essere lanciato il referendum. La limitazione del prelievo di capitale non ha dunque nulla a che vedere con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.
È assicurato obbligatoriamente nella previdenza professionale chi consegue un reddito di almeno 21 150 franchi all’anno (soglia d’entrata) presso un unico datore di lavoro. Non lo è invece chi consegue lo stesso reddito presso più datori di lavoro, ma in questo caso è possibile assicurarsi facoltativamente.
La quota minima (talvolta chiamata anche legal quote) determina la ripartizione tra le società di assicurazione e gli istituti di previdenza dei redditi realizzati nell’attività relativa alla previdenza professionale obbligatoria. Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), gli assicuratori devono attribuire agli istituti di previdenza almeno il 90 per cento delle entrate realizzate. Gli assicuratori e i loro azionisti ricevono al massimo il 10 per cento dei redditi conseguiti, il che costituisce la loro remunerazione per il capitale di rischio messo a disposizione.
La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non modificherà queste prescrizioni.
Attualmente, un assicurato che perde il posto dopo il compimento del 58° anno d’età perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro esce automaticamente dalla cassa pensioni e deve farsi versare il suo avere di previdenza su un conto di libero passaggio di una banca o di una fondazione di libero passaggio. Di regola le fondazioni di libero passaggio non pagano una rendita vitalizia al momento del pensionamento, ma si limitano a versare il capitale.
Con la riforma, un assicurato in tali condizioni avrà la possibilità di chiedere la continuazione dell’assicurazione all’istituto di previdenza cui era affiliato fino a quel momento.
Per continuare l’assicurazione, l’assicurato dovrà pagare almeno i contributi per la copertura dei rischi di decesso e d’invalidità nonché gli eventuali contributi alle spese di amministrazione. La continuazione del processo di risparmio sarà invece facoltativa. La prestazione d’uscita rimarrà presso l’istituto di previdenza, anche se la previdenza per la vecchiaia non continuerà a essere alimentata.
Se l’assicurato vuole e può continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia, deve versare i contributi aggiuntivi necessari a tal fine. Può anche chiedere di assicurare (anche solo per il processo di risparmio) un salario più basso di quello assicurato fino a quel momento, a condizione che il regolamento dell’istituto di previdenza contempli questa possibilità.
La riforma prevede un’ulteriore novità che va a vantaggio dei disoccupati anziani: su richiesta, l’istituto collettore verserà l’avere di libero passaggio sotto forma di rendita. In questo modo anche le persone che usciranno dalla previdenza professionale prima di raggiungere l’età minima di pensionamento potranno beneficiare di una rendita vitalizia del 2° pilastro. L’istituto collettore calcolerà la rendita sulla base del suo regolamento.
Gli assicuratori sulla vita potranno realizzare utili nell’attività relativa alla previdenza professionale obbligatoria. In questo modo saranno remunerati per il rischio aziendale che assumono. Dovranno però in ogni caso rispettare la cosiddetta quota minima (v. domanda precedente).
In base al diritto vigente e anche alla riforma, il Consiglio federale ha il mandato di sorvegliare l’equilibrio finanziario dell’AVS. Se si profilano problemi in questo contesto, deve presentare misure pertinenti al Parlamento. Al riguardo, la riforma stabilisce quanto segue: se si prevede che nell’arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto dell’80 per cento delle uscite annue, il Consiglio federale deve presentare entro un anno all’Assemblea federale misure di stabilizzazione. In base ai dati attuali, il Consiglio federale dovrà dunque presentare proposte per una prossima riforma nel 2030, poiché il livello del Fondo AVS scenderà al di sotto dell’80 per cento delle uscite di un anno presumibilmente nel 2032.
Questa prescrizione è conforme al principio secondo cui il finanziamento dell’AVS non può essere disciplinato una volta per tutte, ma va regolarmente verificato e adeguato. Dal 1975, il sistema di finanziamento dell’AVS è fondato su un periodo di riforma di dieci anni. Per i dettagli in merito si rimanda al messaggio concernente l’8a revisione dell’AVS (FF 1971 II 729, in particolare pagg. 785–786). Anche la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 si basa su questa cadenza decennale, presa in considerazione per fissare l’ammontare del finanziamento supplementare per l’AVS.
Attualmente anche nella previdenza professionale è prevista una cadenza decennale per le riforme: il Consiglio federale ha il mandato di sottoporre almeno ogni dieci anni un rapporto per la determinazione dell’aliquota di conversione negli anni seguenti. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede però di ridurre questo lasso di tempo a cinque anni.
Ultima modifica 24.01.2018