Glossario LPP

Glossario della previdenza per la vecchiaia

Altri termini LPP

   
Basi attuariali Basi di calcolo impiegate dagli istituti di previdenza per determinare le risorse necessarie a finanziare le loro prestazioni. Esse permettono di valutare la probabilità di determinati rischi, in particolare quelli di sopravvivenza, di morte e d'invalidità, oppure la probabilità che una persona vedova si risposi, sulla base dei dati di grandi casse pensioni. Gli istituti di previdenza lavorano con basi fondate sui dati di grandi istituti di previdenza di diritto privato o di diversi istituti di previdenza di diritto pubblico. Le società di assicurazione impiegano basi attuariali proprie.
Certificato di previdenza In adempimento del loro obbligo di informare ogni anno gli assicurati, gli istituti di previdenza inviano a questi ultimi un certificato personale contenente indicazioni sui diritti alle prestazioni, sul salario coordinato, sul tasso di contribuzione e sull'avere di vecchiaia nonché sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istituto.
Istituto collettivo Istituto di previdenza cui sono affiliati più datori di lavoro, che però non costituiscono una comunità solidale. L'istituto tiene una contabilità propria per ogni datore di lavoro affiliato, per il quale è previsto anche un proprio piano di finanziamento e di prestazioni. Gli istituti collettivi sono gestiti da società di assicurazione, banche o altri enti.
Istituto comune Istituto di previdenza cui sono affiliati più datori di lavoro, che costituiscono una comunità solidale. Gli istituti comuni sono particolarmente diffusi nel settore dell'artigianato.
Organo supremo Gli istituti di previdenza possono impostare liberamente il loro finanziamento e le loro prestazioni nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. L'assunzione di questi compiti, la determinazione della strategia, l'investimento del patrimonio e la sorveglianza della gestione sono di competenza dell'organo supremo. La sua composizione deve essere paritetica: i rappresentanti dei salariati devono essere almeno lo stesso numero di quelli dei datori di lavoro.
Riserva dei contributi del datore di lavoro I datori di lavoro possono costituire una riserva dei contributi per gli anni a venire nel loro istituto di previdenza. I datori di lavoro contabilizzano i versamenti effettuati a questo titolo come uscite fiscalmente agevolate. La riserva dei contributi del datore di lavoro non può superare un importo pari a tre-cinque volte quello dei contributi dovuti annualmente dal datore di lavoro in base al regolamento della cassa pensioni.
Riserve tecniche  Riserve che gli istituti di previdenza devono costituire per premunirsi contro i rischi attuariali che si assumono. Le riserve principali sono quelle per l'aumento della speranza di vita, per le perdite da pensionamento e per i rischi morte e invalidità.
Risultato di ripartizione Differenza tra le entrate e le uscite dell'assicurazione, esclusi i redditi da capitale.
Salario di poco conto Se una persona guadagna meno di 2300 franchi l'anno presso un datore di lavoro, i contributi AVS le sono conteggiati solo su sua esplicita richiesta. Per le persone impiegate nei settori dell'arte e della cultura nonché nelle economie domestiche, i contributi devono essere versati in ogni caso (eccezione: per le persone di età inferiore ai 25 anni impiegate nelle economie domestiche è previsto un limite salariale di 750 franchi).
Swiss GAAP RPC 26 Standard per la presentazione dei conti obbligatorio per la contabilità degli istituti di previdenza.
https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/glossar.html