La situazione particolare relativa al Coronavirus si ripercuote anche sulle assicurazioni sociali in un contesto internazionale.
Persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS
L’assoggettamento alle assicurazioni sociali non dovrebbe essere influenzato dalle restrizioni del Coronavirus. Si considera che una persona lavori in Svizzera anche se non può svolgere fisicamente la sua attività sul nostro territorio. Ciò vale in particolare per i lavoratori frontalieri in telelavoro. Questa interpretazione flessibile delle regole di assoggettamento è in linea con le raccomandazioni dell'UE sull'applicazione del diritto di coordinamento europeo. In Svizzera, le casse di compensazione AVS sono responsabili della determinazione della legislazione applicabile. Le loro decisioni valgono per tutti i rami delle assicurazioni sociali.
In considerazione delle diverse situazioni sanitarie nazionali, non esiste una scadenza europea per l'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento.
Per quanto riguarda la Germania, l’Austria, l'Italia, la Francia e il Liechtenstein, è stata concordata un'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento fino al 30 giugno 2022.
Nei rapporti con gli altri Stati le regole di assoggettamento si applicano in modo flessibile in linea di principio fino al 30 giugno 2022.
Informazioni sulla situazione a partire dal 1° luglio 2022 sono disponibili sulla pagina web dedicata "Telelavoro: implicazioni per la sicurezza sociale in un contesto internazionale".
Persone che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale
Per gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale di sicurezza sociale, l'assoggettamento alle assicurazioni sociali non cambia quando una persona è temporaneamente impossibilitata a lavorare sul territorio svizzero a causa della situazione del Coronavirus.
Persone che non rientrano nel campo d’applicazione di nessuna convenzione di sicurezza sociale
In virtù dell’articolo 1a, capoverso 1, lettera b) LAVS, le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente. Questo vale anche per le persone domiciliate in Stati con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e che a causa della situazione dovuta al Coronavirus svolgono temporaneamente la loro attività da casa.
Le persone che, a causa della situazione dovuta al Coronavirus, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto la loro attività alla data menzionata nel contratto di lavoro sono anche assoggettate alla legislazione svizzera. Ciò riguarda tutti i rami delle assicurazioni sociali (compresa l’assicurazione contro gli infortuni), fatta eccezione per l’assicurazione malattie. Nell’ambito dell’assicurazione malattie, la legislazione svizzera non prevede alcuna possibilità di assicurazione per queste persone, che saranno assicurate obbligatoriamente soltanto a partire dal momento in cui non saranno più impossibilitate a essere fisicamente presenti sul territorio svizzero per svolgere la loro attività.
Ultima modifica 20.06.2022