L’AI si fa carico di tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita, a prescindere dalla futura capacità al guadagno della persona interessata. Le malattie riconosciute come infermità congenite, per le quali sussiste un diritto a prestazioni dell’AI, sono elencate esaustivamente in un’apposita ordinanza.
L’AI copre anche i costi di provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o volti a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.
Sono coperti i provvedimenti seguenti:
- le cure mediche ambulatoriali o stazionarie in reparto comune;
- le cure fornite da personale sanitario ausiliario (p. es. fisioterapia);
- i medicamenti riconosciuti;
- gli apparecchi di trattamento.
I provvedimenti sanitari vengono assunti dall’AI fino al compimento dei 20 anni. Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.
Ultima modifica 06.09.2023