Chi intende svolgere osservazioni per un’assicurazione sociale necessita di un’autorizzazione dell’UFAS (art. 7a dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA]). L’autorizzazione è rilasciata su richiesta. Le assicurazioni sociali possono commissionare un’osservazione soltanto alle persone che dispongono della necessaria autorizzazione.
Condizioni
Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 7b capoverso 1 OPGA e illustrate singolarmente nella Guida per la procedura di autorizzazione (cap. 3), le cui istruzioni sono vincolanti per l’inoltro della richiesta.
Inoltro della richiesta
La richiesta viene compilata e inoltrata online.
Se si desidera inoltrare la domanda per iscritto (in forma cartacea), si prega di contattare l’UFAS all’indirizzo bereich.recht@bsv.admin.ch per ottenere i relativi moduli.
Domande e risposte
L’autorizzazione può essere rilasciata unicamente a persone fisiche.
Requisiti personali:
- reputazione irreprensibile (nessuna iscrizione nel casellario giudiziale connessa all’attività soggetta ad autorizzazione);
- nessun procedimento penale in corso né procedimenti civili in corso o conclusi negli ultimi dieci anni per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile (CC);
- nessun attestato di carenza di beni.
Requisiti professionali:
- conclusione di una formazione di polizia o equivalente nel campo dell’osservazione nonché una formazione continua nel campo dell’osservazione, se la summenzionata formazione risale a più di dieci anni;
- sufficienti conoscenze giuridiche;
- esperienza nell’ambito della sorveglianza di persone (almeno 12 incarichi di sorveglianza di persone negli ultimi cinque anni).
Le condizioni devono essere adempiute cumulativamente. L’adempimento viene valutato caso per caso.
Data la mancanza di una base legale pertinente, l’UFAS non può proporre alcun corso. Ha però riconosciuto diversi corsi che permettono di comprovare l’acquisizione delle conoscenze giuridiche necessarie e la conclusione di una formazione nel campo dell’osservazione. Maggiori informazioni sono disponibili alle rubriche «Prova delle conoscenze giuridiche necessarie» e «Prova di formazioni nel campo dell’osservazione».
No. Al riguardo si rimanda alle indicazioni specifiche per gli ex poliziotti al capitolo 3 della Guida per la procedura di autorizzazione.
- Curriculum vitae aggiornato con indicazioni sulle attività professionali precedentemente svolte
- Estratto recente del casellario giudiziale (risalente a non più di due mesi)
- Dichiarazione in merito a tutti i procedimenti penali e civili di rilievo, in corso o conclusi (risalente a non più di due mesi)
- Estratti del registro delle esecuzioni per gli ultimi dieci anni (ciascuno risalente a non più di due mesi)
- Dichiarazione relativa al domicilio degli ultimi dieci anni (risalente a non più di due mesi)
- Prova dell’acquisizione di sufficienti conoscenze giuridiche
- Prova della conclusione di una formazione e/o formazione continua nel campo dell’osservazione
- Prova degli incarichi di sorveglianza di persone svolti negli ultimi cinque anni (imperativamente in forma anonimizzata)
L’autorizzazione è valida per cinque anni. Al più presto sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione si può inoltrare una richiesta di rinnovo. Affinché la nuova autorizzazione subentri a quella precedente senza interruzioni, la richiesta completa va inoltrata al più tardi tre mesi prima della scadenza.
No.
Se all’entrata in vigore delle disposizioni sulla procedura di autorizzazione non si disponeva ancora una formazione nel campo dell’osservazione (art. 7b cpv. 1 lett. e OPGA) o se questa risaliva a più di dieci anni prima, fino al 31 marzo 2020 l’UFAS poteva rilasciare un’autorizzazione, se nei sette anni precedenti i richiedenti avevano svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per assicuratori sociali e tutte le altre condizioni erano adempiute. Scaduto questo termine, non sussiste più alcuna base giuridica per il rilascio di un’autorizzazione provvisoria.
L’emolumento per l’esame della richiesta di autorizzazione e l’emanazione della decisione in materia ammonta a 700 franchi, a prescindere dall’esito positivo o negativo della richiesta. La fattura viene inviata assieme alla decisione di autorizzazione.
- L’autorizzazione non conferisce alcun titolo professionale protetto e non può essere utilizzata a fini pubblicitari.
- I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFAS qualsiasi cambiamento sostanziale degli elementi determinanti per il rilascio dell’autorizzazione (in particolare in caso di apertura di un procedimento penale o civile secondo gli art. 28–28b CC).
- L’autorizzazione dell’UFAS non sostituisce eventuali autorizzazioni cantonali per gli investigatori privati.
- L’UFAS tiene un registro dei titolari di un’autorizzazione. Il registro non è pubblicato.
Contatto
Stato maggiore di direzione - Settore Diritto
Documenti
Modulo concernente il domicilio (PDF, 1 MB, 01.02.2021)NOTA: Il modulo deve prima essere salvato localmente sul computer.
Ultima modifica 20.07.2022