Autorizzazione per lo svolgimento di osservazioni

Chi intende svolgere osservazioni per un’assicurazione sociale necessita di un’autorizzazione dell’UFAS (art. 7a dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA]). L’autorizzazione è rilasciata su richiesta. Le assicurazioni sociali possono commissionare un’osservazione soltanto alle persone che dispongono della necessaria autorizzazione.

Condizioni

Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 7b capoverso 1 OPGA e illustrate singolarmente nella Guida per la procedura di autorizzazione (cap. 3), le cui istruzioni sono vincolanti per l’inoltro della richiesta.

Inoltro della richiesta

La richiesta viene compilata e inoltrata online.

Se si desidera inoltrare la domanda per iscritto (in forma cartacea), si prega di contattare l’UFAS all’indirizzo bereich.recht@bsv.admin.ch per ottenere i relativi moduli.

Domande e risposte

Ultima modifica 20.07.2022

Inizio pagina