Dato che le rendite AVS/AI non sono sempre sufficienti a coprire il costo della vita, vi è la possibilità di usufruire di prestazioni complementari. Chi è in condizioni economiche disagiate ha quindi diritto ad una prestazione supplementare. La situazione di bisogno va accertata individualmente ed anche l'importo delle prestazioni deve essere stabilito di caso in caso. Le prestazioni complementari sono un compito comune di Confederazione e Cantoni. Interamente finanziate dagli enti pubblici, non comportano la riscossione di contributi sul salario.
Qui trovate un video esplicativo sulle prestazioni complementari.
In primo piano
Adeguamenti nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie dal 1° gennaio 2025
Nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie gli importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale passeranno a 20 670 franchi (attualmente 20 100) per le persone sole, a 31 005 franchi (attualmente 30 150) per le coppie sposate, a 10 815 franchi per i figli di età superiore agli 11 anni e a 7 590 franchi per quelli di età inferiore agli 11 anni.
Gli importi massimi per le spese di pigione passeranno a 18 900 franchi nella regione 1, a 18 300 franchi nella regione 2 e a 16 680 franchi nella regione 3 (per un'economia domestica composta da una sola persona).
Anche l’importo forfettario per le spese accessorie e quelle di riscaldamento sarà adeguato e passerà da 3 060 a 3 480 franchi l’anno.
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Gli interlocutori per le domande degli assicurati relative all'AVS, all'AI, alle IPG, alle PC e sugli assegni familiari sono in primo luogo le casse di compensazione e gli uffici AI:
La riforma delle prestazioni complementari (PC) si prefigge di ottimizzare il sistema delle PC ed eliminare gli incentivi indesiderati, mantenendo per principio invariato il livello delle prestazioni e preservando meglio il capitale di risparmio della previdenza professionale obbligatoria. La riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Nel quadro della ricerca settoriale vengono elaborate delle basi per la valutazione e lo sviluppo in ambito politico nonché per le attività a livello legislativo ed esecutivo.