Adeguamento delle rendite per vedove e per vedovi

Il Consiglio federale intende eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi rilevata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e adeguare il sistema delle rendite per superstiti all’evoluzione della società. Queste rendite saranno collegate al periodo di educazione dei figli e concesse a prescindere dallo stato civile dei genitori. Inoltre si terrà conto del fabbisogno di finanziamento dell’AVS e del mandato di risanamento delle finanze della Confederazione.

Secondo la legislazione vigente, le vedove hanno diritto a una rendita per tutta la vita, anche se non hanno figli a carico, mentre i vedovi soltanto fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio. In questo contesto, nel 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha rilevato una disparità di trattamento tra i sessi (Ricorso no 78630/12, Corte EDU). Da allora, la Svizzera applica un regime transitorio, in base al quale ai vedovi con figli viene versata una rendita a vita, in attesa di una riforma del sistema, che si fonda ancora su una ripartizione tradizionale dei ruoli tra uomini e donne.

Parità di trattamento e adeguamento all’evoluzione della società

Il Consiglio federale intende adeguare le rendite per superstiti all’evoluzione delle forme familiari, tenendo conto anche delle famiglie ricomposte e dei genitori non sposati, prevedendo prestazioni indipendenti dallo stato civile, incentrate sulla presenza di figli nell’economia domestica. Di conseguenza, ha proposto di modificare la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione il 23 ottobre 2024, il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il relativo messaggio.

La revisione proposta ha lo scopo di garantire un sostegno mirato ai superstiti nella fase successiva al decesso del partner o fintantoché hanno figli a carico. Tiene inoltre conto delle persone a rischio di precarietà in seguito alla vedovanza, come pure di situazioni difficili legate all’età. Al di là di questi periodi delicati, non è più giustificato versare rendite vitalizie indipendentemente dalla situazione finanziaria degli assicurati.

Quali prestazioni sono previste in caso di vedovanza insorta dopo l’entrata in vigore delle modifiche di legge?

  • Concessione di una rendita per il genitore superstite fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio, indipendentemente dallo stato civile e dal sesso; prolungamento del versamento oltre i 25 anni in caso di assistenza a un figlio con disabilità conferente il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS;
  • concessione di una rendita transitoria di vedovanza della durata di due anni alle persone che non hanno più figli a carico. Questa prestazione sarà accordata sia alle persone sposate che a quelle divorziate che ricevevano un contributo di mantenimento dalla persona deceduta;
  • copertura tramite le prestazioni complementari (PC) per le vedove e i vedovi di almeno 58 anni al momento della morte del coniuge o dell’ex coniuge e senza più figli a carico, se la morte comporta una situazione di precarietà;
  • nell’assicurazione contro gli infortuni, concessione di una rendita anche ai vedovi se, al decesso della moglie, hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o hanno compiuto i 45 anni, come è attualmente previsto per le vedove.

Che cosa succederà con le rendite per vedove e per vedovi correnti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di legge?

  • Mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi correnti per le persone di 55 anni e più al momento dell’entrata in vigore della riforma; soppressione delle rendite per le persone di età inferiore ai 55 anni entro due anni dall’entrata in vigore della riforma, tranne se hanno ancora figli a carico (disposizione transitoria);
  • mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi per i beneficiari di PC all’AVS e all’AI di 50 anni e più al momento dell’entrata in vigore della riforma (disposizione transitoria).

La riforma non interesserà il diritto alla rendita per vedove e per vedovi della previdenza professionale, dato che in questo settore non vi è alcuna disparità di trattamento tra uomini e donne. La rendita della previdenza professionale è versata in linea di principio fino alla morte o al nuovo matrimonio del coniuge superstite. Numerosi istituti di previdenza prevedono già prestazioni per superstiti per le persone che provvedono al mantenimento di un figlio comune. Queste prestazioni regolamentari consentono dunque di tenere conto delle forme di vita odierne.

La riforma prende in considerazione anche il fabbisogno di finanziamento dell’AVS e le finanze della Confederazione. Se entrerà in vigore nel 2026, permetterà di ridurre le spese dell’AVS di circa 350 milioni di franchi nel 2030, 70 dei quali andranno a sgravare il bilancio della Confederazione. Queste cifre tengono conto delle prospettive finanziarie aggiornate dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 16 settembre 2024 e del finanziamento della 13a rendita AVS.

Ultima modifica 23.10.2024

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