Dal 1° luglio 2021 i genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute hanno la possibilità di beneficiare di un congedo di 14 settimane. Finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), il congedo può essere ripartito tra i genitori.

I genitori che intendono prendere un congedo pagato per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio devono soddisfare le condizioni seguenti:
- esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente;
- collaborare nell’azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti;
- percepire indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- essere incapaci al lavoro per malattia o infortunio e per questo motivo percepire indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o privata, purché queste siano calcolate sulla base di un reddito precedente;
- avere un rapporto di lavoro, ma non ricevere più alcun salario avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o alle indennità giornaliere.
Il figlio deve essere minorenne al momento in cui insorge la malattia o si verifica l’infortunio. I problemi di salute devono essere attestati da un medico. I criteri determinanti sono i seguenti:
- si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica del figlio;
- il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure persino del decesso;
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
- almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è ritenuta un nuovo evento e dà diritto a un nuovo congedo.
Il congedo per assistere i figli con gravi problemi di salute dura 14 settimane ed è finanziato mediante le IPG. L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Questo limite massimo è raggiunto con un salario mensile di 8250 franchi (8250 x 0,8 / 30 giorni = 220 fr. al giorno) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, un reddito annuo di 99'000 franchi (99'000 franchi x 0.8 / 360 giorni = 220 franchi al giorno).
Il congedo di assistenza può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. L’indennità può essere percepita entro un termine quadro di 18 mesi, che decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. I genitori sono liberi di scegliere come ripartirsi le 14 settimane: per esempio, uno può prenderne 10 e l’altro 4. I giorni di congedo possono essere presi simultaneamente. In questo caso, per un giorno vengono versate due indennità (una per ogni genitore).
Le richieste d’indennità di assistenza devono essere presentate alla cassa di compensazione competente dal datore di lavoro, per i salariati, o direttamente dalle persone interessate, se si tratta di lavoratori indipendenti o di beneficiari di indennità giornaliere di un’altra assicurazione.
Per il versamento dell’indennità è competente una sola cassa di compensazione. Se i due genitori si ripartiscono il diritto all'indennità, è competente la cassa di compensazione del genitore che riceve la prima indennità giornaliera.
Se il datore di lavoro continua a pagare il salario durante il congedo, l’indennità è versata direttamente a lui. Per le altre persone, l’indennità di assistenza è versata loro direttamente dalla cassa di compensazione competente.
Il congedo di assistenza è finanziato mediante le IPG, ovvero principalmente tramite i contributi dei salariati, dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ne stima i costi a circa 74 milioni di franchi all’anno.
Il tasso di contribuzione IPG è pari allo 0,5 per cento. Per i salariati, la metà è assunta dal datore di lavoro.
I genitori che assistono figli con gravi problemi di salute sono protetti contro il licenziamento dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni di diritto e fino alla fruizione dell’intero congedo, ma al massimo per un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno di congedo.
Le loro vacanze non possono essere ridotte a causa dell’assenza dovuta al congedo.
Il Codice delle obbligazioni prevede tre giorni di congedo pagato per le assenze dal lavoro di breve durata per assistere familiari. In questo caso, il familiare che ha bisogno di assistenza non deve essere necessariamente un figlio: è riconosciuta anche l’assistenza a partner, fratelli o genitori. Durante tale assenza breve il datore di lavoro è tenuto a versare l’integralità del salario.
Ultima modifica 07.12.2022