Congedo di adozione

Le persone che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione hanno diritto a un congedo di adozione di due settimane. Finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG), il congedo dev'essere preso entro un anno dall’accoglimento del bambino, sotto forma di singoli giorni o settimane.

Due settimane di congedo

Le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione hanno diritto a un congedo di adozione di due settimane, da prendere entro un anno dall’accoglimento del bambino, sotto forma di settimane (fine settimana inclusi) o di giornate singole (dieci in tutto).

I genitori adottivi possono scegliere chi dei due beneficerà del congedo oppure ripartirlo tra loro, ma non fruirne simultaneamente. Se il congedo è preso in settimane, saranno versate sette indennità giornaliere per settimana. Se invece si opte per i singoli giorni, saranno versate sette indennità giornaliere ogni cinque giorni indennizzati.

Non è previsto alcun congedo di adozione per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner. 

I giorni di congedo sono aggiunti  alle vacanze, che il datore di lavoro non può dunque ridurre. 

Condizioni di diritto

Per poter beneficiare del congedo di due settimane, il genitore adottivo dovrà essere salariato o avere lo statuto di lavoratore indipendente il giorno dell’accoglimento del bambino. Inoltre, dovrà essere stato assicurato all’AVS nei nove mesi precedenti l’accoglimento del bambino e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.

Il bambino dovrà avere meno di quattro anni.

Importo dell’indennità

L’indennità di adozione ammonterà all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima dell’accoglimento del bambino, ma non potrà superare i 220 franchi al giorno. Due settimane di congedo daranno diritto a 14 indennità giornaliere, ossia a un importo massimo di 3080 franchi.

Richiesta e versamento dell’indennità

Il congedo di adozione entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. L’indennità di adozione non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla Cassa federale di compensazione. Se durante il congedo il datore di lavoro continuerà a pagare il salario al suo dipendente, l’indennità sarà versata a lui. In caso contrario sarà versata direttamente all’avente diritto.

Costi e finanziamento

Il congedo di adozione di due settimane sarà finanziato tramite le IPG, quindi prevalentemente con i contributi versati dai salariati e dai datori di lavoro. Il tasso di contribuzione IPG è pari allo 0,5 per cento del reddito da lavoro. Per i salariati, la metà è assunta dal datore di lavoro.

Ultima modifica 01.07.2024

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