Congedo di paternità o congedo per l’altro genitore

Il padre o la moglie della madre che esercita un’attività lucrativa ha diritto a un congedo pagato di due settimane entro sei mesi dalla nascita del figlio. Il congedo è finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).

Due settimane di congedo

Il padre o la moglie della madre che esercita un’attività lucrativa ha diritto a un congedo di due settimane, che può essere preso sotto forma di settimane (fine settimana inclusi) o di giornate singole. Il congedo va preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Se il padre o la moglie della madre opta per la fruizione del congedo sotto forma di settimane, sono versate sette indennità giornaliere alla settimana; se invece opta per i singoli giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati. I giorni di congedo vanno ad aggiungersi alle vacanze, che il datore di lavoro non può dunque ridurre. In caso di disdetta del rapporto di lavoro, se il padre o la moglie della madre non ha ancora fruito dell’intero congedo, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Il padre o la moglie della madre che lavora a tempo parziale ha diritto a dieci giorni di congedo, in funzione del suo grado d’occupazione, il che corrisponde a 14 indennità giornaliere all’80 per cento del reddito effettivo.

Condizioni di diritto

ll diritto all’indennità di paternità è riservato al padre legale del figlio. Per quanto riguarda il padre, il rapporto di filiazione è costituito tramite matrimonio con la madre, riconoscimento o decisione giudiziaria.

L’indennità per l’altro genitore è concessa alla moglie della madre, se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione. In caso di adozione non si ha invece diritto all’indennità per l’altro genitore, ma diritto all'indennità di adozione.

Al momento della nascita del figlio, il padre o la moglie della madre deve esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. Ha diritto all’indennità anche il padre o la moglie della madre disoccupato/a oppure incapace al lavoro per malattia, infortunio o invalidità e che per questo motivo percepisce indennità giornaliere.

Per poter beneficiare dell’indennità il padre o la moglie della madre deve inoltre essere stato/a obbligatoriamente assicurato/a all’AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.

Calcolo dell’indennità

L’indennità di paternità o l’indennità per l’altro genitore ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 3080 franchi.

Richiesta e versamento dell’indennità

Costi e finanziamento

L’indennità non è versata automaticamente, ma va espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.

Se il datore di lavoro continua a pagare il salario al suo dipendente, l’indennità è versata a lui. In tutti gli altri casi, è versata direttamente all’avente diritto.

Il congedo di due settimane è finanziato mediante le IPG, quindi prevalentemente con i contributi versati dai salariati, dai datori di lavoro e dai lavoratori indipendenti. Il tasso di contribuzione IPG è pari allo 0,5 per cento del reddito da lavoro. Per i salariati, la metà è assunta dal datore di lavoro.

Ultima modifica 22.12.2023

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-vaterschaftsurlaub.html